Cassazione Civile, Ordinanza n. 14974/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di centri di stoccaggio e trattamento di rifiuti tossici a Piacenza e Parma. Il cantiere di Parma fu consegnato con riserva e sospeso pochi giorni dopo per ragioni di pubblico interesse; la sospensione si protrasse per anni fino alla comunicazione regionale del 13 febbraio 1996, con cui si dava atto della sopravvenuta caduta delle condizioni per l'esecuzione per revoca del finanziamento CIPE. Il fallimento dell'appaltatore promosse arbitrato per ottenere il risarcimento dei danni da illegittima sospensione; il collegio arbitrale riconobbe un credito risarcitorio, liquidato secondo parametri normativi richiamati dall'appaltatore. La Regione impugnò il lodo e la Corte d'appello di Milano lo annullò, escludendo sia la responsabilità della Regione sia la prova del danno. La società cessionaria, subentrata nella posizione processuale del fallimento, ha ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione di norme sugli appalti pubblici e sui criteri di liquidazione del danno: in sintesi sostiene che, in caso di illegittima sospensione di lavori pubblici, il danno emergente e il lucro cessante sarebbero dovuti secondo criteri legali/forfettari, senza necessità di una prova specifica dell'entità del pregiudizio; contesta inoltre l'applicazione dell'art. 1218 c.c. e l'affermazione che il danneggiato non avesse provato il danno. La Corte di cassazione però rileva che il ricorso non censura in modo specifico una delle autonome rationes decidendi della sentenza d'appello, e precisamente il capo che escludeva la responsabilità della Regione; perciò la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che la sentenza d'appello si fondi su due rationes autonome e sufficienti: da un lato l'esclusione della responsabilità della Regione, dall'altro l'assenza di prova del danno; il ricorso, tuttavia, non attacca in modo adeguato il primo capo, che resta quindi coperto da giudicato interno. Ne consegue anche la condanna della ricorrente alle spese di lite e l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge, ma la censura deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 345 della legge n. 2248/1865, all. F
invocato dalla ricorrente come base per il diritto al risarcimento nell'appalto di opere pubbliche, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile.
art. 20, comma 3, del D.M. 29 maggio 1895
richiamato dalla ricorrente quale criterio di liquidazione del danno da sospensione nei lavori pubblici, ma non oggetto di accoglimento nel giudizio di legittimità.
art. 14 della L. n. 741 del 1981
richiamato come norma sostitutiva del criterio di cui al D.M. 29 maggio 1895.
art. 25 del D.M. n. 145 del 2000
invocato per sostenere che nei lavori pubblici il danno sia liquidabile secondo parametri legali, senza prova specifica dell'entità.
art. 122 del d.P.R. n. 554 del 1999
richiamato per sostenere il diritto della stazione appaltante di recedere con il pagamento di voci predeterminate, a supporto della tesi della ricorrente.
richiamato insieme alle presunzioni per sostenere una forma di prova presuntiva del danno.
richiamato insieme alle presunzioni semplici per la prova del danno nel contesto dell'appalto pubblico.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che i criteri legali di liquidazione del danno opererebbero in modo analogo a una clausola penale o comunque con quantificazione predeterminata.
la ricorrente contesta che la Corte d'appello abbia ricondotto la fattispecie alla responsabilità contrattuale ordinaria con conseguente onere del danneggiato di provare il danno.
art. 241, comma 5-bis, d.lgs. n. 163 del 2006
norma sulla cui base la Corte d'appello ha annullato il lodo per violazione di regole di diritto, secondo quanto riportato nel testo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata; se anche una sola di esse resta intatta, il ricorso è inammissibile.
- La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non basta contestare in astratto la soluzione adottata dal giudice di appello, occorre misurarsi con la concreta motivazione che sorregge la decisione.
- Quando il giudice di merito esclude la responsabilità della parte convenuta e, in via ulteriore, nega anche la prova del danno, il ricorso che si limiti a discutere solo la quantificazione o i criteri di liquidazione non supera il vaglio di ammissibilità.
- La prova del danno non può essere presunta in modo automatico solo per effetto della sospensione di un appalto pubblico se il giudice di merito accerta che l'esecuzione non era sostanzialmente iniziata e che non risultano spese o attività concretamente svolte.
- L'impugnazione per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio effettiva della sentenza gravata e non con argomentazioni astratte sulla disciplina del rapporto contrattuale.
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