Sentenza del 31/01/2018 n. 2395 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Veneto, pronunciata in sede di rinvio, relativa ad avvisi di accertamento IRES, IRAP e IRPEG per gli anni 2003-2008 e a una cartella di pagamento per il 2003. Gli accertamenti traevano origine da documenti rinvenuti nel computer di un notaio svizzero, dai quali l'Amministrazione aveva desunto la simulazione di contratti di cointeressenza e partecipazione, utilizzati per contabilizzare costi fittizi e ridurre il reddito imponibile. La ricorrente contestava, tra l'altro, l'utilizzabilità dei documenti, la motivazione degli avvisi e della cartella, il calcolo di interessi, compensi e sanzioni, nonché la ricostruzione presuntiva dei fatti. La Corte ha rilevato che il ricorso non esponeva adeguatamente i fatti di causa e non articolava i motivi secondo gli schemi dell'art. 360 c.p.c.; le singole censure risultavano inoltre generiche, non autosufficienti, non tempestive o non pertinenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. È stata confermata, per effetto dell'inammissibilità, la decisione della CTR che aveva respinto l'appello della società e confermato la sentenza di primo grado. XXXX SRL è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 18.000 a favore dell'Agenzia delle entrate e in Euro 18.000 a favore dell'agente della riscossione, oltre agli accessori indicati nel dispositivo. È stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere "l'esposizione sommaria dei fatti della causa".
Il ricorso per cassazione deve consentire alla Corte di comprendere autonomamente, senza consultare altri atti, i fatti sostanziali e processuali, le domande e le contestazioni rilevanti. La carenza di tale esposizione comporta l'inammissibilità.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere "i motivi per i quali si chiede la cassazione".
I motivi devono essere formulati in modo specifico e ricondotti ai tipi di censura previsti dall'art. 360 c.p.c.; una trattazione generica o suddivisa in punti non riconducibili a un motivo legale non è sufficiente.
Le censure in cassazione devono rientrare in uno degli specifici motivi di ricorso previsti dalla norma, come violazione di legge, nullità processuale o omesso esame di un fatto decisivo.
Per i documenti in lingua straniera il giudice può nominare un traduttore; la produzione non è automaticamente inutilizzabile per la sola mancanza di una traduzione asseverata. Tuttavia, la censura deve indicare il contenuto, la rilevanza e la decisività dei documenti.
D.P.R. n. 112 del 1999, art. 7
La norma è stata richiamata in relazione all'indicazione nella cartella dei criteri di determinazione delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30
La norma è stata richiamata quale base per il calcolo degli interessi indicati nella cartella di pagamento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente richiamare genericamente gli atti dei precedenti gradi: il ricorrente deve ricostruire autonomamente i fatti, le domande, le difese e le questioni rilevanti.
- Ogni motivo deve essere specifico, autosufficiente e chiaramente riconducibile a una delle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c.; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Chi contesta la motivazione di una sentenza deve indicare concretamente quale passaggio sia apparente, contraddittorio o insufficiente e spiegare perché tale vizio sia decisivo.
- Le questioni nuove, non tempestivamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La contestazione dell'utilizzabilità o della rilevanza di documenti richiede l'indicazione precisa del documento, del suo contenuto e della sua decisività; una censura astratta non supera il vaglio di ammissibilità.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente il merito della ricostruzione probatoria quando la sentenza impugnata abbia esaminato gli elementi offerti da entrambe le parti con motivazione non apparente.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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