Sentenza del 31/01/2018 n. 137 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - Vecchio redditometro - Scostamento biennale - Avviso di accertamento per ciascuna annualità - Necessità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento per il 2008 era fondato sul vecchio redditometro e sulla disponibilità di beni e spese ritenuti indicativi di una maggiore capacità contributiva. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimo l'accertamento perché l'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 richiedeva uno scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello accertabile per due o più periodi d'imposta, mentre l'Ufficio non aveva emesso un distinto avviso di accertamento per il 2007. In appello, l'Agenzia ha sostenuto che fosse sufficiente avere esaminato e dettagliato lo scostamento relativo anche al 2007, senza dover necessariamente notificare un autonomo avviso per tale annualità. La contribuente ha inoltre contestato la valorizzazione dei prelevamenti bancari e di varie spese, l'uso di indici non previsti dal decreto ministeriale sul redditometro, la motivazione dell'atto, le indagini bancarie, la sottoscrizione, le sanzioni e l'assenza del processo verbale di chiusura.
La decisione
La Commissione ha accolto il principio sostenuto dall'Agenzia secondo cui, ai fini del requisito dello scostamento biennale previsto dal vecchio art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, non è necessario emettere un avviso di accertamento per ciascuna annualità: è sufficiente che l'Ufficio esamini e dettagli nell'atto i dati relativi allo scostamento per almeno due periodi d'imposta. Tuttavia, nel merito, l'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata, perché la contribuente aveva dimostrato tramite gli estratti conto che le proprie disponibilità finanziarie erano sufficienti a sostenere le spese contestate. Le somme derivanti soprattutto da cedole, dividendi e vendita di azioni provenivano dalla gestione di un patrimonio accumulato e presumibilmente già tassato in periodi precedenti, non riferibile al reddito imponibile del 2008. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, nella formulazione vigente ratione temporis
Per procedere all'accertamento è necessario che il reddito non dichiarato non risulti congruo per due o più periodi d'imposta.
Nel vecchio redditometro, il requisito dello scostamento biennale richiede che l'Ufficio verifichi e illustri lo scostamento per almeno due periodi d'imposta, ma non impone l'emissione di un autonomo avviso di accertamento per ciascuna annualità.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
La contribuente ha dedotto una possibile violazione delle garanzie relative alla conclusione delle verifiche fiscali e al termine per presentare osservazioni, ma tale censura non ha determinato l'accoglimento dell'appello.
Art. 7, legge n. 212/2000
La contribuente ha contestato la carenza di motivazione dell'atto impositivo, ma la decisione finale è stata fondata soprattutto sulla prova dell'origine e della sufficienza delle disponibilità finanziarie.
D.M. 10 settembre 1992
La contribuente ha contestato l'utilizzo dei prelevamenti dai conti correnti come indice o investimento non previsto dal decreto. La sentenza, tuttavia, ha deciso la controversia valorizzando la prova contraria fornita mediante gli estratti conto.
Massime di principio
- Nel vecchio redditometro, lo scostamento richiesto per almeno due periodi d'imposta costituisce un presupposto sostanziale dell'accertamento, ma non richiede necessariamente la notifica di un distinto avviso per ogni anno: l'Ufficio deve però indicare e motivare in modo concreto i dati relativi a entrambe le annualità.
- Anche quando l'accertamento sintetico si basa su presunzioni previste dalla legge o dal redditometro, il contribuente può fornire prova contraria dimostrando l'origine delle somme utilizzate per sostenere le spese contestate.
- La prova dell'utilizzo di risorse patrimoniali pregresse, quali cedole, dividendi, disinvestimenti o disponibilità accumulate in anni precedenti, può escludere che le spese sostenute nell'anno accertato rappresentino reddito non dichiarato di quell'anno, purché sia documentata la provenienza e la movimentazione delle somme.
- La sufficienza di disponibilità finanziarie non è, da sola, sempre decisiva: è opportuno collegare documentalmente ogni entrata alle spese contestate e dimostrare che le somme erano già disponibili e non costituivano nuovo reddito imponibile.
- Il fatto che l'Ufficio possa utilizzare il requisito biennale senza emettere un avviso per ogni annualità non esonera comunque dall'obbligo di motivare adeguatamente l'accertamento relativo all'anno effettivamente contestato.
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