Sentenza del 31/01/2018 n. 426 - Comm. Trib. Prov. Milano
Ici - Ente religioso - Scuola paritaria - Esenzione - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di esenzione è stata respinta. L'utilizzo dell'immobile per attività scolastiche e di pensionato universitario non è stato ritenuto sufficiente, di per sé, a integrare i presupposti dell'esenzione ICI. La circostanza che l'immobile fosse condotto da un ente religioso senza fini di lucro non determina automaticamente il beneficio fiscale, dovendo essere verificati rigorosamente i requisiti previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'ICI dell'immobile utilizzato per una scuola dell'infanzia, una scuola primaria parificata e un pensionato per universitari. Sosteneva che l'esenzione prevista dall'art. 7 del d.lgs. 504/1992 dovesse applicarsi in ragione della natura religiosa e non lucrativa dell'ente e della destinazione dell'immobile ad attività ritenute meritevoli.
Norme richiamate
Art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dagli enti indicati dalla norma per lo svolgimento di determinate attività.
L'esenzione è di stretta interpretazione e richiede la ricorrenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla disposizione. La natura religiosa o non lucrativa dell'ente e la destinazione scolastica dell'immobile non sono, da sole, sufficienti.
Massime di principio
- Le agevolazioni e le esenzioni tributarie sono generalmente interpretate restrittivamente: chi le invoca deve dimostrare la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge.
- La qualifica dell'ente come religioso o senza fini di lucro non comporta automaticamente l'esenzione dall'imposta sull'immobile.
- Per ottenere l'esenzione occorre verificare non solo chi utilizza l'immobile, ma anche la concreta attività svolta, le modalità di utilizzo e l'eventuale presenza di requisiti ulteriori stabiliti dalla normativa.
- La destinazione a scuola o a pensionato universitario non è sufficiente, da sola, a escludere l'imposizione quando non risultano integrati tutti i presupposti dell'art. 7 del d.lgs. 504/1992.
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