Sentenza del 31/01/2018 n. 427 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Comunicazione di iscrizione ipotecaria - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'avviso di iscrizione ipotecaria è stato qualificato come una mera comunicazione al contribuente e non come un atto impositivo o uno degli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Pertanto, non può essere impugnato autonomamente davanti al giudice tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la comunicazione di iscrizione ipotecaria, chiedendone l'impugnazione autonoma nel processo tributario. La questione riguardava se tale comunicazione rientrasse tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. La comunicazione di iscrizione ipotecaria, in quanto priva di natura impositiva e avente funzione meramente informativa, non rientra autonomamente nell'elenco degli atti impugnabili.
Massime di principio
- Nel processo tributario non ogni comunicazione dell'amministrazione o dell'agente della riscossione è autonomamente impugnabile: occorre verificare se l'atto produce una lesione immediata e rientra tra quelli previsti dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
- Una comunicazione meramente informativa, che non determina autonomamente una nuova pretesa tributaria, può non essere impugnabile separatamente.
- La contestazione può dover essere proposta insieme all'impugnazione dell'atto presupposto o dell'atto successivo che rende concreta e attuale la pretesa, verificando comunque i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile.
- La qualificazione dell'atto dipende dal suo contenuto sostanziale e dagli effetti prodotti, non solo dalla denominazione utilizzata dall'amministrazione.
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