Sentenza del 31/01/2018 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato un avviso di rettifica e liquidazione relativo all'imposta di registro, con sanzioni e interessi. L'Agenzia aveva riqualificato la cessione totalitaria delle quote della I.I. S.r.l., effettuata per 175.000 euro, come cessione del complesso aziendale, ritenendo che il patrimonio fosse principalmente costituito da immobili e rideterminando il valore imponibile in 284.857 euro. La ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'assenza di contraddittorio endoprocedimentale, l'errata interpretazione dell'articolo 20 del d.P.R. 131/1986 e l'illegittima considerazione della successiva fusione per incorporazione come elemento rilevante ai fini della riqualificazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'avviso impugnato è stato annullato. Il giudice ha ritenuto che l'articolo 20 del d.P.R. 131/1986, nel testo applicabile ratione temporis, imponesse di considerare gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, non i suoi eventuali effetti economici o elementi extratestuali. La cessione delle quote produceva giuridicamente un trasferimento di partecipazioni societarie e non una cessione d'azienda o di immobili. La successiva fusione non era stata adeguatamente dedotta dall'Agenzia quale elemento fondante dell'accertamento. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione del contrasto interpretativo esistente.
Norme richiamate
Articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Secondo il giudice, la norma impone di determinare l'imposta sulla base della natura e degli effetti giuridici dell'atto registrato, senza riqualificarlo in base agli effetti economici perseguiti, agli elementi esterni o ad altri atti collegati. Pertanto, la cessione totalitaria di quote non può essere assimilata a una cessione d'azienda solo perché la società possiede prevalentemente immobili.
Articolo 87, comma 1, lettera a), della legge n. 205/2017
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, [...] sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
Il giudice ha ritenuto che la modifica dell'articolo 20 avesse natura interpretativa, in quanto volta a chiarire il significato già coerente con la formulazione e la storia della norma. La disposizione confermerebbe quindi l'esclusione degli elementi extratestuali, degli atti collegati e degli interessi economici delle parti dalla riqualificazione automatica dell'atto.
Articoli 51, comma 3, e 52 del d.P.R. n. 131/1986
Sono stati richiamati dall'Agenzia per rettificare il valore degli immobili sulla base delle risultanze di bilancio. Poiché il presupposto stesso della riqualificazione è stato ritenuto illegittimo, anche la conseguente rideterminazione del valore imponibile non ha potuto essere mantenuta.
Articolo 10-bis della legge n. 212/2000
Il giudice ha distinto la riqualificazione ex articolo 20 dall'eventuale disciplina dell'abuso del diritto. Un eventuale vantaggio fiscale derivante dalla scelta di cedere le quote anziché l'azienda non determina automaticamente l'illegittimità dell'operazione e deve essere valutato, ove ne ricorrano i presupposti, nell'ambito specifico dell'abuso del diritto.
Articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
L'Agenzia lo aveva ritenuto applicabile alla pretesa cessione d'azienda, ma tale qualificazione è stata esclusa dal giudice.
Articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
L'Agenzia lo aveva richiamato per applicare il regime dei trasferimenti immobiliari, ritenendo che il patrimonio aziendale fosse costituito principalmente da immobili. La base giuridica di tale applicazione è venuta meno con l'annullamento della riqualificazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la cessione totalitaria o maggioritaria di quote societarie non deve essere automaticamente trattata come cessione d'azienda o di immobili solo perché la società possiede beni immobili o perché l'operazione presenta un vantaggio fiscale.
- La qualificazione dell'atto deve partire dagli effetti giuridici prodotti dal negozio effettivamente registrato. La mera equivalenza economica tra due operazioni non è sufficiente a trasformare una cessione di partecipazioni in una cessione d'azienda.
- Gli elementi extratestuali, i comportamenti successivi e gli atti collegati, come una successiva fusione, non possono essere utilizzati automaticamente per riqualificare l'atto ai sensi dell'articolo 20, soprattutto quando l'Amministrazione non li abbia adeguatamente indicati e motivati come fondamento dell'accertamento.
- L'eventuale abuso del diritto o intento elusivo deve essere contestato e dimostrato attraverso la disciplina specifica dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000; non può essere ricavato automaticamente mediante una diversa interpretazione dell'articolo 20.
- La decisione riflette l'interpretazione accolta da questo giudice e non elimina il possibile contrasto con orientamenti giurisprudenziali diversi; nei casi concreti occorre quindi verificare la data dell'atto, il testo normativo applicabile e l'orientamento giurisprudenziale pertinente.
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