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Sentenza

Sentenza del 31/01/2018 n. 136 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

I.V.A. - prestazioni professionali - fatturazione a società estere delgruppo - mancata applicazione dell'imposta - legittimità - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava, tra l'altro, la deducibilità e la competenza temporale di alcuni costi ai fini IRES e IRAP e, ai fini IVA, l'emissione senza addebito d'imposta di fatture relative a servizi di supporto e consulenza manageriale prestati a società controllate estere del gruppo, residenti nel Regno Unito e a Hong Kong. Secondo l'Ufficio, trattandosi di servizi svolti da una società residente in Italia, le prestazioni sarebbero state territorialmente rilevanti e imponibili in Italia. La contribuente sosteneva invece che i servizi fossero resi a soggetti passivi non residenti e, quindi, privi del requisito della territorialità italiana.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha respinto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto documentati e corretti i costi dedotti secondo il principio di competenza e ha confermato la legittimità della fatturazione senza IVA delle consulenze manageriali rese alle società estere del gruppo, applicando l'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, oggi riconducibile all'art. 7-septies, lett. c). La Commissione ha inoltre confermato la carenza di motivazione dell'accertamento parziale. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

    Prevede la disciplina generale della territorialità delle prestazioni di servizi; nel caso esaminato, la sua applicazione è stata derogata in presenza di prestazioni rese a soggetti passivi non residenti.

  • Art. 7, comma 4, D.P.R. n. 633/1972

    deroga al precedente comma 3 per soggetti passivi carenti della territorialità

    La norma consente di considerare non territorialmente rilevanti in Italia determinate prestazioni di consulenza e servizi professionali rese a soggetti passivi non residenti. La Commissione ha ritenuto che vi rientrassero anche i servizi di consulenza e supporto manageriale prestati tra società dello stesso gruppo.

  • Art. 7-septies, lett. c), D.P.R. n. 633/1972

    È indicato come riferimento normativo attuale corrispondente alla disciplina precedentemente contenuta nell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.

  • Art. 109, comma 2, lett. b), TUIR

    Disciplina il principio di competenza fiscale dei costi relativi a prestazioni di servizi. La Commissione ha ritenuto corretto imputare i costi in relazione agli stati di avanzamento o al periodo effettivo di esecuzione della prestazione, sulla base della documentazione contrattuale.

  • Art. 101 TUIR

    Richiamato dall'Ufficio in relazione alla deducibilità delle perdite su crediti, ma non applicato dalla Commissione poiché le somme contestate sono state qualificate come spese legali derivanti da una sentenza e non come perdite su crediti.

  • Art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'accertamento parziale. La Commissione ha ritenuto carente la motivazione dell'atto, poiché l'Ufficio lo aveva emesso dopo una verifica generale senza spiegare adeguatamente i presupposti specifici dell'accertamento parziale.

  • Art. 54, comma 5, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato con riferimento all'accertamento IVA; anche sotto tale profilo la decisione ha confermato la carenza motivazionale dell'operato dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Le prestazioni di consulenza, assistenza e supporto manageriale rese da una società italiana a società estere soggette a imposta possono essere fatturate senza IVA italiana quando, secondo le regole di territorialità applicabili, il committente è un soggetto passivo non residente e la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia.
  • La natura manageriale o consulenziale del servizio non è riservata esclusivamente ai liberi professionisti: può essere riconosciuta anche quando il prestatore è una società commerciale, purché l'attività effettivamente svolta e la relativa documentazione contrattuale dimostrino la natura della prestazione.
  • L'appartenenza allo stesso gruppo societario non esclude la rilevanza autonoma delle società coinvolte: i servizi infragruppo possono costituire prestazioni reali e onerose, purché siano documentati da contratti, fatture, attività svolte e criteri di determinazione del corrispettivo.
  • Per applicare correttamente il regime IVA occorre verificare la qualifica del committente estero come soggetto passivo, la sua effettiva residenza e la natura concreta del servizio; la sola indicazione del committente estero non è sufficiente senza adeguata prova documentale.
  • Ai fini della deducibilità fiscale, i costi devono essere imputati all'esercizio di competenza in base alla concreta esecuzione della prestazione, agli stati di avanzamento e alle clausole contrattuali, non necessariamente alla sola data della fattura.
  • Un accertamento parziale deve indicare in modo specifico i presupposti che ne giustificano l'emissione; la mancanza di una motivazione adeguata può comportare l'illegittimità dell'atto.

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