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Sentenza

Sentenza del 19/09/2019 n. 6995 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 262/2019 Imposta Municipale Unica - Soggettività passiva - Contratto di leasing immobiliare - Risoluzione - Effetti - Persistenza dell'obbligazione tributaria in capo all'utilizzatore sino alla riconsegna del bene

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva annullato l'accertamento IMU relativo all'anno 2013. Secondo il Comune, dopo la risoluzione del contratto di leasing per mancato pagamento dei canoni, la soggettività passiva IMU sarebbe dovuta tornare alla società proprietaria, indipendentemente dalla mancata riconsegna materiale dell'immobile. La società di leasing sosteneva invece di non essere tenuta al pagamento, poiché l'immobile non era stato effettivamente restituito dall'utilizzatore fallito.

La decisione

L'appello del Comune è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che, in caso di risoluzione del leasing immobiliare, l'utilizzatore continui a essere soggetto passivo IMU fino alla riconsegna effettiva del bene alla società concedente. La risoluzione giuridica del contratto, da sola, non determina il trasferimento dell'obbligazione tributaria al proprietario quando l'utilizzatore conserva la disponibilità materiale dell'immobile. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, considerata l'incertezza del quadro giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

    La disposizione individua nell'utilizzatore del leasing il soggetto passivo IMU. Secondo l'interpretazione accolta, la durata rilevante non termina automaticamente con la risoluzione formale del contratto, ma si protrae fino alla riconsegna effettiva dell'immobile, finché l'utilizzatore mantiene la disponibilità concreta del bene.

  • Art. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Il presupposto dell'IMU è individuato nel possesso degli immobili.

    La nozione di possesso rilevante ai fini IMU è intesa in senso sostanziale e tributario, includendo anche l'utilizzatore del leasing, che pur essendo civilisticamente detentore esercita sul bene poteri, facoltà, obblighi e rischi assimilabili a quelli del possessore.

  • D.M. 30 ottobre 2012

    Nel caso di risoluzione anticipata del contratto o di mancato esercizio del riscatto finale del bene, il passaggio della soggettività passiva si verifica con la riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale.

    Le istruzioni ministeriali sono state utilizzate come elemento interpretativo a sostegno della tesi secondo cui il passaggio dell'obbligazione IMU al concedente avviene con la riconsegna materiale e documentata dell'immobile.

  • Art. 1458 c.c.

    La risoluzione ha normalmente effetto retroattivo tra le parti, ma tale effetto civilistico non è stato ritenuto sufficiente, sul piano tributario, a escludere l'obbligazione IMU dell'utilizzatore che continui a disporre materialmente del bene.

  • Art. 1591 c.c.

    La permanenza degli obblighi del conduttore dopo la risoluzione o la scadenza del rapporto, fino alla restituzione del bene, conferma il principio di ultrattività del rapporto e la continuità della posizione sostanziale dell'utilizzatore.

  • Art. 1526 c.c.

    La disciplina della vendita con riserva di proprietà è richiamata in via analogica per evidenziare che, nel leasing traslativo, alcuni effetti della risoluzione si completano con la riconsegna del bene.

  • Art. 1, comma 672, della legge n. 147/2013

    La disciplina TASI considera la durata del leasing come estesa fino alla riconsegna comprovata del bene; la decisione valorizza tale previsione come argomento sistematico, pur riconoscendone la non decisività diretta ai fini IMU.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, la mera risoluzione formale del contratto non comporta automaticamente il trasferimento dell'IMU dalla società concedente all'utilizzatore o viceversa: occorre verificare chi mantiene la disponibilità materiale del bene.
  • Fino alla riconsegna effettiva e documentata dell'immobile, l'utilizzatore moroso può restare soggetto passivo IMU, anche se il contratto è stato risolto e l'utilizzatore non dispone più di un titolo contrattuale valido.
  • Il verbale di riconsegna costituisce normalmente il momento decisivo per dimostrare il passaggio della soggettività passiva alla società di leasing; è quindi essenziale documentare formalmente restituzione, disponibilità e possesso del bene.
  • La responsabilità tributaria e quella derivante dai rapporti contrattuali devono essere tenute distinte: eventuali inadempimenti dell'utilizzatore possono generare pretese risarcitorie civilistiche, ma non determinano necessariamente l'immediata cessazione dell'obbligo IMU.
  • La decisione riflette un orientamento sostanziale basato sull'effettiva capacità contributiva e sulla concreta disponibilità dell'immobile, ma segnala che, in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la materia deve essere valutata con attenzione anche alla giurisprudenza più recente.

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