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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26243/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di due soggetti indicati come avallanti di una serie di vaglia cambiari emessi da altra società poi fallita. Gli ingiunti hanno proposto opposizione e il Tribunale l'ha accolta; la Corte d'appello ha invece accolto parzialmente l'appello della creditrice, condannando gli avallanti al pagamento di una parte dell'importo, ritenendo che l'azione cartolare fosse soggetta alla prescrizione triennale ex art. 94, comma 2, legge cambiaria, decorrente dalla scadenza dei singoli titoli, che l'insinuazione al passivo del fallimento dell'emittente non interrompesse la prescrizione nei confronti degli avallanti, ma che il ricorso per decreto ingiuntivo fosse invece atto interruttivo. I ricorrenti per cassazione deducono tre motivi: 1) violazione dell'art. 50 legge cambiaria e degli artt. 1186 e 2935 c.c., sostenendo che il fallimento del debitore principale avrebbe fatto decadere il beneficio del termine anche per gli avallanti, facendo decorrere la prescrizione per tutti i vaglia dalla dichiarazione di fallimento; 2) violazione degli artt. 1236 e 1239 c.c. e dell'art. 37 legge cambiaria, assumendo che la rinuncia della creditrice all'insinuazione al passivo equivalga a rinuncia al credito; 3) violazione degli artt. 1949, 1950 e 1955 c.c. e dell'art. 37 legge cambiaria, sostenendo che la rinuncia all'insinuazione avrebbe pregiudicato irreversibilmente il diritto degli avallanti di surrogarsi nella procedura concorsuale.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi, ritenendo il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c.: il ricorso non riportava il tenore testuale delle eccezioni asseritamente formulate nei gradi di merito e non esaminate dalla Corte d'appello, né indicava in modo specifico le ragioni poste a fondamento delle eccezioni di prescrizione, di rinuncia al credito e di violazione delle norme poste a tutela del garante. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene invocato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile per mancato rispetto del requisito di autosufficienza, poiché non riproduce il contenuto delle eccezioni rilevanti

  • art. 94, comma 2, legge cambiaria

    la Corte territoriale vi aveva fatto riferimento per individuare la prescrizione triennale dell'azione cartolare dalla scadenza dei titoli

  • art. 50 legge cambiaria

    è richiamato dai ricorrenti per sostenere che il fallimento del debitore principale faccia venir meno il beneficio del termine anche per gli avallanti

  • art. 1186 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'anticipazione della scadenza dell'obbligazione

  • art. 2935 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti per sostenere la decorrenza della prescrizione dal momento di esigibilità conseguente al fallimento

  • art. 1236 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa rinuncia al credito conseguente alla rinuncia all'insinuazione

  • art. 1239 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti in tema di effetti della remissione nei confronti dei garanti

  • art. 37 legge cambiaria

    è richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti della rinuncia sull'obbligazione cambiaria e sui garanti

  • art. 1949 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto di surroga del garante

  • art. 1950 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti in materia di regresso del fideiussore/garante

  • art. 1955 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti per il pregiudizio alle ragioni di surroga o regresso del garante

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    è richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, deve essere rispettato il requisito di autosufficienza: quando il motivo presuppone eccezioni o deduzioni svolte nei gradi di merito, il ricorso deve riprodurne il contenuto essenziale in modo specifico e testuale.
  • Non è sufficiente, ai fini dell'autosufficienza, un generico rinvio alla decisione di primo grado o una sua parafrasi se non consente di individuare le concrete ragioni poste a fondamento delle eccezioni dedotte.
  • La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi quando il ricorso non consente di verificare, in modo immediato e completo, quali eccezioni e quali argomentazioni siano state effettivamente proposte e poi trascurate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di creditoInadempimento
RamiProcesso civileCommercialeObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
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