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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44920/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione che ha applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione (sospesa) e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il reato di cui all'art. 590-bis c.p.; il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della revoca della patente, lamentando l'assenza di motivazione precisa e puntuale rispetto alle circostanze e al luogo del sinistro e, quindi, dell'incapacita' del giudice di giustificare la scelta della sanzione massima anziché della sospensione

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in relazione alla sanzione accessoria della revoca della patente. Ha ritenuto fondato il motivo sulla base del principio affermato dalla Corte costituzionale con sent. n. 88/2019: l'art. 222, comma 2, cod. strada non consente un automatismo della revoca eccetto nei casi aggravati (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti); fuori da tali ipotesi il giudice deve operare una valutazione individualizzata e, se opta per la revoca, motivare in modo puntuale riferendosi ai parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. Nel caso concreto il giudice di merito non ha fornito tale motivazione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla disposta revoca della patente e il punto è rinviato al Tribunale di Milano in diversa composizione; la pena detentiva e le altre statuizioni rimangono inalterate

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte precisa che anche quando la pena viene applicata con tale procedura il giudice deve motivare adeguatamente le sanzioni amministrative accessorie

  • art. 590-bis c.p.

    reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime; la Corte distingue le ipotesi aggravate previste dai commi successivi (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti) — per le quali può giustificarsi la revoca automatica — dalle ipotesi ordinarie, nelle quali il giudice deve valutare individualmente la sanzione accessoria

  • art. 222, comma 2, cod. strada

    la Corte costituzionale (sent. n. 88/2019) ha dichiarato illegittimo l'automatismo della revoca della patente per condanne o applicazioni di pena su richiesta delle parti per gli artt. 589-bis e 590-bis, salvo i casi aggravati; pertanto fuori da tali ipotesi la revoca non può essere automatica e il giudice deve valutare la sospensione come alternativa

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    contiene i parametri che il giudice deve considerare nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria (es. gravità dell'illecito, colpa, comportamento dell'agente, fatti personali, pericolosità sociale); la Corte richiede che il giudice dia conto puntuale di tali parametri se sceglie la revoca

  • Corte Cost. sent. n. 88/2019

    ha affermato l'illegittimità dell'automatismo della revoca della patente per i reati di omicidio e lesioni stradali salvo le ipotesi aggravate; impone una valutazione individualizzata del giudice e la possibilità di applicare la sospensione come alternativa

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, la revoca automatica della patente per condanne per gli artt. 589-bis e 590-bis c.p. è ammissibile solo nelle ipotesi aggravate (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti); negli altri casi il giudice deve valutare caso per caso e può disporre la sospensione anziché la revoca
  • Quando il giudice opta per la sanzione amministrativa più afflittiva (revoca della patente), è obbligato a motivare in modo specifico e puntuale le ragioni della scelta, richiamando i parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (gravità, dinamica, luogo, condotta del conducente, pericolosità, eventuale recidiva, ecc.)
  • L'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) non esonera il giudice dall'obbligo di motivare le sanzioni accessorie: la forma concordata non annulla il dovere di motivazione rispetto alle misure più gravose
  • La mancata motivazione specifica della revoca della patente espone la decisione a vizio di motivazione e può determinare l'annullamento limitato della sanzione accessoria con rinvio per nuovo esame
  • In cause analoghe è utile per la difesa sottolineare l'assenza di circostanze aggravanti e richiedere esplicitamente la valutazione dell'alternativa della sospensione o l'applicazione di misure meno afflittive, richiamando l'obbligo di motivazione del giudice

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