Cassazione Penale, Sentenza n. 38330/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p. (qualità dell'atto "fidefacente"), nonostante tale aggravante non fosse stata formalmente contestata nel capo d'imputazione, in palese contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 24906/2019, Sorge). La Cassazione ha inoltre esaminato la sussistenza di una causa di estinzione del reato per prescrizione intervenuta durante il procedimento, valutando gli effetti della disciplina sulle sospensioni (anche alla luce dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020). È stato poi richiamato il principio secondo cui la sentenza di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. è ammessa solo quando l'inesistenza del fatto o l'irritualità della sua imputazione emergono in modo manifesto e incontrovertibile dagli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo all'illegittima considerazione dell'aggravante non contestata e, soprattutto, ha rilevato che nel frattempo è decorso il termine di prescrizione per i reati contestati, senza risultare periodi di sospensione idonei a impedirne il perfezionamento. Non emergendo dagli atti elementi tali da giustificare un proscioglimento manifestamente incontrovertibile ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
L'aggravante relativa alla qualità dell'atto come "fidefacente" può essere ritenuta dal giudice solo se è stata espressamente contestata nel capo di imputazione, direttamente o mediante formula equivalente o indicazione della norma; la mera indicazione dell'atto non è sufficiente (richiamata la pronuncia Sez. U. n. 24906/2019).
Sez. U., n. 24906 del 18/4/2019 (Sorge)
Stabilisce che per l'applicabilità dell'aggravante dell'art. 476, comma 2, c.p. è necessaria una specifica contestazione della natura 'fidefacente' dell'atto nel capo di imputazione; la mera indicazione dell'atto è insufficiente perché la qualità di documento fidefacente è frutto di valutazione e non può essere desunta automaticamente.
Sez. Un., n. 35490 del 28/5/2009 (Tettamanti)
Affronta gli effetti di una causa di estinzione del reato: il giudice del rinvio è obbligato a dichiarare immediatamente la causa estintiva; inoltre chiarisce i limiti dell'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., riservandolo ai casi in cui l'inesistenza del fatto o l'irrilevanza penale emergano in modo manifestamente incontrovertibile.
Consente al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione quando l'evidenza degli elementi che escludono il fatto, la sua commissione o la rilevanza penale è tale da non richiedere accertamenti ulteriori; va usato con cautela e solo per fatti manifesti.
Norma richiamata in relazione agli effetti sulla decorrenza dei termini di prescrizione (sospensioni/ridefinizioni dei termini). Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non siano emersi periodi di sospensione tali da impedire il perfezionamento della prescrizione.
Massime di principio
- Un'aggravante (es. art. 476, comma 2, c.p.) non può essere applicata in sentenza se non è stata espressamente contestata nel capo di imputazione, tramite indicazione della qualità dell'atto o richiamo normativo equivalente; la mera indicazione dell'atto è insufficiente.
- Se nel corso del procedimento interviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando la causa estintiva è perfezionata, rendendo ininfluenti altre vizi di motivazione o di forma.
- La pronuncia di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. è ammessa solo quando l'inesistenza del fatto, la mancata commissione da parte dell'imputato o l'irrilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (valutazione di "percezione ictu oculi").
- Nella verifica della prescrizione è necessario considerare eventuali periodi di sospensione o norme emergenziali (es. d.l. n. 18/2020) che possano incidere sulla decorrenza dei termini; in assenza di tali sospensioni la prescrizione può perfezionarsi anche durante il giudizio.
- Per la difesa: controllare con attenzione il contenuto del capo di imputazione e contestare eventuali aggravanti non specificate; per il giudice d'appello: evitare di valorizzare aggravanti non formalmente contestate per non incorrere in vizio di motivazione o in violazione della giurisprudenza di legittimità.
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