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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00395/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato la sua opposizione avverso un avviso di addebito per contributi e sanzioni relativi a 26 dipendenti cessati tra il 2007 e il 2011. I lavoratori, nell'ambito di conciliazioni, avevano rinunciato al preavviso e all'indennità sostitutiva del preavviso. La tesi della società era che tale rinuncia conciliativa e la disciplina dell'accordo transattivo escludessero o comunque incidessero sull'obbligo contributivo sull'indennità sostitutiva del preavviso. Con il primo motivo ha denunciato ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.; con il secondo ha dedotto l'inammissibilità dell'appello dell'INPS per difetto dei requisiti di cui agli artt. 434 e 436-bis c.p.c.; con il terzo ha censurato l'interpretazione dell'accordo conciliativo ex artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che l'effetto solutorio derivasse dalla conciliazione e non dal licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'INPS aveva comunque investito il giudice della questione della contribuzione sul preavviso e la Corte territoriale si era limitata a decidere sul bene della vita richiesto. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità nella censura sull'atto di appello e, comunque, lo ha ritenuto infondato perché le doglianze dell'istituto risultavano chiare dalla sentenza impugnata. Ha dichiarato il terzo motivo parimenti inammissibile per insufficiente specificazione del vizio interpretativo e comunque infondato, poiché la Corte territoriale aveva correttamente ricondotto la cessazione del rapporto al recesso datoriale e non alla conciliazione. Nel merito, ha affermato che l'obbligazione contributiva sorge in relazione al rapporto di lavoro e alla natura retributiva dell'indennità sostitutiva del preavviso, ed è autonoma rispetto alle rinunce o transazioni intervenute tra datore e lavoratore; pertanto la transazione non è opponibile all'INPS e la rinuncia del lavoratore non elimina il debito contributivo del datore.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stata esclusa la denunciata ultrapetizione perché il giudice d'appello si è pronunciato entro il perimetro della domanda contributiva proposta dall'INPS.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione è stato fatto valere come error in procedendo, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 434 c.p.c.

    La censura sul difetto dei requisiti dell'appello è stata giudicata inammissibile per mancanza di specifica trascrizione e confronto tra atto di appello e sentenza impugnata.

  • art. 436-bis c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 434 c.p.c. per dedurre il difetto di specificità dell'appello.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per sostenere una diversa interpretazione dell'accordo conciliativo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione sistematica della conciliazione; la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito.

  • art. 12 L. n. 153 del 1969

    Le somme corrisposte in esecuzione di una transazione non sono dovute in dipendenza del rapporto di lavoro ma del contratto di transazione; la transazione non incide sull'obbligazione contributiva verso l'ente previdenziale.

  • art. 6 d.lgs. n. 314 del 1997

    Richiamato in relazione al testo previgente dell'art. 12 L. 153/1969, nel quadro dell'inquadramento delle somme soggette a contribuzione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'obbligazione contributiva verso l'INPS è autonoma rispetto ai rapporti tra datore di lavoro e lavoratore: rinunce, transazioni o accordi conciliativi non sono opponibili all'ente previdenziale e non eliminano il debito contributivo, se il credito contributivo sorge per legge.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva; il diritto alla stessa sorge con l'efficacia del licenziamento e, per effetto di tale natura, sorge anche la correlata obbligazione contributiva.
  • La successiva rinuncia del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso non incide sull'obbligazione contributiva già sorta, perché il negozio abdicativo proviene da soggetto diverso dal titolare del credito previdenziale.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura di difetto di specificità dell'appello deve essere proposta con puntuale riproduzione o quantomeno indicazione del contenuto dell'atto di appello e della sentenza appellata, così da consentire il controllo sulla dedotta carenza ex artt. 434 e 436-bis c.p.c.
  • La doglianza di ultrapetizione è infondata quando il giudice d'appello si limita a decidere sulla pretesa sostanziale dedotta dall'ente creditore, anche se la motivazione si fonda su una ricostruzione diversa della vicenda rispetto a quella prospettata dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiPrevidenzaProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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