Cassazione Civile, Ordinanza n. 23462/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Una società di gestione del risparmio, che agiva in proprio e quale gestore di un fondo di investimento immobiliare, aveva impugnato un avviso relativo all’ICI per l’anno 2011, chiedendo il riconoscimento dell’esenzione sull’assunto che l’immobile fosse destinato a finalità istituzionali e/o pubbliche. Il giudizio di primo grado era stato favorevole alla contribuente, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame del Comune. In cassazione la società ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 4 e 6, del D.L. n. 351/2001 e dell’art. 7, comma 1, lett. a) o i), del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che la qualificazione soggettiva di società di diritto privato fosse irrilevante e che il giudice di merito non avesse considerato la documentazione prodotta a dimostrazione della destinazione istituzionale dell’immobile. Roma Capitale ha resistito eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’autosufficienza, osservando che il ricorso era sufficientemente chiaro e specifico. Nel merito, però, ha escluso che la società potesse beneficiare dell’esenzione ICI invocata: la disciplina agevolativa prevede un elenco tassativo dei soggetti esenti, tra i quali non rientrano le società di capitali, e comunque la ricorrente non si era confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancata prova del requisito oggettivo dell’utilizzazione diretta dell’immobile per attività istituzionali. La censura, inoltre, era proposta come violazione di legge, mentre le doglianze attenevano in sostanza alla valutazione della prova, sindacabile, se del caso, solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non è il mezzo corretto per contestare l’apprezzamento delle prove o il mancato raggiungimento della prova in fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le doglianze relative all’omesso esame di un fatto decisivo o alla valutazione del materiale probatorio devono essere incanalate, se ne ricorrono i presupposti, nel vizio motivazionale, non nella violazione di legge.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente in modo da consentire alla Corte di comprendere il fatto controverso e il contenuto delle censure senza ricerche autonome negli atti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L’autosufficienza non impone la trascrizione integrale degli atti, ma richiede l’indicazione puntuale del contenuto rilevante e della loro collocazione nel fascicolo.
art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992
La norma agevolativa è di stretta interpretazione e opera solo nei casi espressamente previsti, senza estensione analogica a soggetti non contemplati.
art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992
L’esenzione richiede cumulativamente il requisito soggettivo dell’ente non commerciale e il requisito oggettivo della diretta destinazione dell’immobile ad attività istituzionali previste dalla legge.
art. 2, commi 4 e 6, D.L. n. 351/2001
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi esentativa, ma non ritenuto idoneo a superare il carattere tassativo dei soggetti esenti e i presupposti oggettivi dell’agevolazione.
art. 87, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986
È il parametro soggettivo richiamato per individuare gli enti non commerciali ai fini dell’esenzione, che però non può comprendere una società di capitali.
art. 14 preleggi
Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali vanno interpretate restrittivamente, senza ricorso ad analogia o interpretazione estensiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Le agevolazioni e le esenzioni fiscali hanno natura eccezionale e devono essere interpretate in modo restrittivo: non è consentita un’estensione analogica a soggetti o fattispecie non espressamente contemplati dalla norma.
- Per l’esenzione ICI/IMU degli immobili destinati ad attività istituzionali o non commerciali è necessario il concorso di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo: il possessore deve rientrare tra i soggetti agevolati e l’immobile deve essere direttamente e esclusivamente destinato alle attività previste dalla legge.
- La destinazione dell’immobile a finalità di interesse pubblico o la successiva destinazione degli utili a fini sociali non bastano, da sole, a fondare l’esenzione se manca la diretta utilizzazione per l’attività agevolata o se il soggetto non è tra quelli tassativamente indicati.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che in sostanza contesta la valutazione delle prove o l’accertamento del fatto non può essere veicolata come violazione di legge, ma deve eventualmente essere dedotta nei limiti del vizio di motivazione omesso esame di un fatto decisivo.
- L’autosufficienza del ricorso non richiede la trascrizione integrale degli atti, ma impone una esposizione chiara e puntuale dei fatti, delle censure e della localizzazione degli atti e documenti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo senza ricerche autonome negli atti di causa.
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