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Parere

Parere n. 1460/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Dott. Pierangelo Cumino contro la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte per l'annullamento della D.G.R. n. 16-8404/2024/XI dell'8 aprile 2024; del Decreto DCR n. 227 del 19 luglio 2024 del Consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino; di tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali o comunque connessi, con i quali è stato disposto lo scioglimento del Comitato di Gestione degli ATC TO3, TO4 e TO5 e la nomina di un Commissario straordinario.

Giustizia amministrativa202401459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della D.G.R. Piemonte n. 16-8404/2024/XI dell’8 aprile 2024 e del Decreto DCR n. 227 del 19 luglio 2024, con cui sono stati disposti lo scioglimento del Comitato di Gestione degli ATC TO3, TO4 e TO5 e la nomina di un Commissario straordinario.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato lo scioglimento del Comitato di Gestione e la nomina del Commissario straordinario deducendo, in primo luogo, eccesso di potere, difetto di istruttoria, erronea valutazione e travisamento dei fatti, in relazione all’art. 6, comma 10, della D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998. Ha sostenuto che la situazione debitoria contestata fosse in larga parte riconducibile alla gestione precedente alla sua nomina e che non ricorressero i presupposti per il commissariamento, quali gravi difficoltà gestionali, contrasto con i piani faunistici o comportamenti contrari agli indirizzi regionali. In secondo luogo, ha dedotto la carenza assoluta di motivazione del decreto metropolitano, in violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché la nullità degli atti per l’omessa indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione. La vicenda riguardava l’utilizzo di contributi regionali destinati al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole: una parte delle somme relative all’annualità 2016, pari a euro 16.461,46, era stata impiegata per stipendi, fatture ordinarie, contributi ENPAIA e imposte, con un debito complessivo non reintegrato indicato in euro 24.028,00.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Ha affermato che i fondi regionali destinati alla prevenzione e al ristoro dei danni da fauna selvatica sono assoggettati a un vincolo di destinazione pubblicistica e non possono essere utilizzati per spese correnti o per finalità diverse da quelle previste dalla legge. Tale vincolo deriva dall’art. 26 della l. 157/1992, dalla l.r. Piemonte n. 5/2018 e dagli Statuti degli ATC, che impongono la separata iscrizione in bilancio delle entrate e delle spese relative ai danni alle produzioni agricole. L’impiego delle somme per stipendi, fatture ordinarie, contributi ENPAIA e imposte costituisce pertanto violazione oggettiva del vincolo, indipendentemente dal fatto che la situazione debitoria risalisse in parte a gestioni precedenti o che la gestione del ricorrente fosse stata orientata al risanamento. Il Comitato, pur essendo una struttura associativa di diritto privato, persegue finalità di interesse pubblico ed è tenuto al rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, motivazione, proporzionalità, legalità e contabilità pubblica. La censura relativa alla motivazione del decreto metropolitano è stata respinta perché l’istruttoria preliminare e la verifica spettavano alla Regione, mentre alla Città Metropolitana competevano l’individuazione e la nomina del Commissario; il decreto poteva quindi motivare per relationem mediante richiamo alla D.G.R. regionale. È stata respinta anche la censura sull’omessa indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione, trattandosi di mera irregolarità non incidente autonomamente sulla legittimità dell’atto, tanto più che il ricorso era stato proposto tempestivamente e non risultava alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Osservazioni

Primo motivo - Vincolo di destinazione dei fondi per i danni da fauna selvatica

L’impiego dei contributi regionali destinati ai risarcimenti dei danni alle produzioni agricole per il pagamento di stipendi, fatture di ordinaria amministrazione, contributi ENPAIA e imposte viola oggettivamente il vincolo di destinazione previsto dalla legge, dagli Statuti degli ATC e dai principi di contabilità pubblica. La violazione rileva ai fini del commissariamento anche se il debito deriva, in tutto o in parte, da gestioni precedenti.

Primo motivo - Rilevanza della gestione successiva e delle attività di risanamento

La circostanza che il ricorrente abbia perseguito il risanamento del Comitato mediante pagamenti transattivi, prestiti infruttiferi autorizzati e ripianamento di parte del dissesto pregresso non esclude il dovere di rispettare la destinazione vincolata delle somme regionali né rende legittimo il loro utilizzo per spese correnti.

Secondo motivo - Motivazione per relationem del decreto metropolitano

La motivazione del decreto della Città Metropolitana mediante richiamo alla D.G.R. regionale è sufficiente ai sensi dell’art. 3 della l. 241/1990, poiché l’istruttoria e la verifica preliminare spettavano alla Regione, mentre alla Città Metropolitana spettavano l’individuazione e la nomina del Commissario.

Secondo motivo - Omessa indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione

L’omessa o erronea indicazione dell’autorità e del termine per ricorrere costituisce una mera irregolarità e non determina autonomamente l’illegittimità del provvedimento. Nel caso concreto, la proposizione tempestiva del ricorso ha escluso qualsiasi pregiudizio effettivo al diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 26, commi 1 e 2, l. 157/1992

    «per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica […] è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti»; «le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo […] prevedendo per la relativa gestione un comitato»

    La norma istituisce un fondo regionale vincolato alla prevenzione e al ristoro dei danni da fauna selvatica e demanda alle Regioni la disciplina della relativa gestione.

  • art. 5, comma 1, l.r. Piemonte n. 5/2018

    Disciplina, per la fattispecie esaminata, il fondo e la relativa gestione nell’ambito regionale piemontese.

  • art. 30, comma 2, l.r. Piemonte n. 5/2018

    «la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole»

    Qualifica le spese per prevenzione e risarcimento dei danni come voce autonoma e separata rispetto alle spese di ordinario funzionamento degli enti.

  • art. 6, commi da 8 a 11, D.G.R. Piemonte n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e s.m.i.

    Attribuisce alla Regione l’istruttoria preliminare e la verifica rilevanti ai fini del commissariamento degli ATC.

  • art. 6, comma 10, D.G.R. Piemonte n. 10-26362 del 28 dicembre 1998

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento ai presupposti del commissariamento; il Consiglio ha ritenuto comunque integrata una violazione amministrativa rilevante nell’utilizzo dei fondi vincolati per spese correnti.

  • art. 1, comma 1-ter, l. 241/1990

    Estende i principi generali dell’attività amministrativa ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative; il principio è stato applicato agli ATC.

  • art. 97 Cost.

    Impone il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficienza, motivazione e proporzionalità nell’attività dei Comitati di gestione degli ATC, in quanto soggetti privati esercenti finalità di interesse pubblico.

  • art. 3 l. 241/1990

    Consente di ritenere sufficiente la motivazione per relationem del decreto metropolitano, mediante richiamo alla D.G.R. regionale recante l’istruttoria e le ragioni del commissariamento.

  • artt. 9, 10, 14 e 18 l. 157/1992

    Richiamati dalle amministrazioni a fondamento della competenza regionale in materia di verifica e controllo sugli ATC.

  • Cons. Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4411

    «dà luogo non a un vero risarcimento danni bensì al ristoro di un pregiudizio economico subito dall'agricoltore tramite indennizzo, espressione di solidarietà civica per i danni causati da fauna selvatica»

    I contributi per i danni da fauna selvatica hanno natura indennitaria e non risarcitoria.

  • Cass., Sezioni Unite, 22 ottobre 2014, n. 22348

    «il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell'intero danno»

    L’indennizzo è limitato dalle disponibilità del fondo regionale; tale limite presuppone l’integrità del fondo sino alla liquidazione e impedisce prelievi per finalità estranee.

  • Cons. Stato, Sez. III, 8 giugno 2018, n. 3493

    «l'omessa o erronea indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell'Autorità cui ricorrere non è causa autonoma di illegittimità dello stesso»

    L’omessa indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione è una mera irregolarità e rileva solo se abbia determinato un’obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela.

  • Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 199

    Richiamata a sostegno della natura non invalidante dell’omessa indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione.

  • Cons. Stato, Adunanza plenaria, 2 dicembre 2010, n. 3

    Richiamata a sostegno della regola secondo cui l’omessa indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione non comporta automaticamente né l’illegittimità dell’atto né la rimessione in termini.

Massime di principio

  • Le risorse pubbliche destinate dalla legge a indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sono sottoposte a un vincolo funzionale e contabile che ne impedisce l’utilizzo per spese correnti o per finalità diverse da quelle di prevenzione e indennizzo.
  • La natura indennitaria, e non risarcitoria, del ristoro dei danni da fauna selvatica implica che il fondo regionale debba conservarsi integralmente sino alla liquidazione, poiché il limite massimo dell’indennizzo dipende dalla disponibilità effettiva delle risorse vincolate.
  • Gli ATC e i relativi Comitati di gestione, pur essendo strutture associative di diritto privato, quando perseguono finalità di interesse pubblico sono tenuti al rispetto dei principi dell’azione amministrativa e dei principi di contabilità pubblica.
  • La violazione del vincolo di destinazione di fondi pubblici costituisce un illecito amministrativo rilevante ai fini del commissariamento dell’organo gestore, anche quando la situazione debitoria derivi in parte da gestioni precedenti o l’amministrazione successiva abbia intrapreso attività di risanamento.
  • Quando l’istruttoria e la verifica spettano a un’amministrazione e l’adozione del provvedimento finale a un’altra, il provvedimento finale può assolvere l’obbligo di motivazione mediante motivazione per relationem all’atto istruttorio, purché il richiamo renda conoscibili le ragioni della decisione.
  • L’omessa indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione costituisce, di regola, una mera irregolarità e non determina autonomamente l’illegittimità del provvedimento; può assumere rilievo solo se abbia prodotto un’obiettiva incertezza e un concreto pregiudizio per la tutela dell’interessato.

Scioglimento del Comitato di Gestione degli ATC e nomina del Commissario straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal presidente del Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia TO3, TO4 e TO5 contro la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino. Sono stati impugnati la D.G.R. Piemonte n. 16-8404/2024/XI dell’8 aprile 2024 e il Decreto DCR n. 227 del 19 luglio 2024, con cui sono stati disposti lo scioglimento del Comitato, la decadenza dei suoi componenti e la nomina di un Commissario straordinario per un periodo massimo di sei mesi.

Origine della controversia

Il procedimento era stato avviato nel dicembre 2023 in ragione dell’intempestiva approvazione del bilancio consuntivo e della necessità di verificare l’utilizzo dei fondi regionali destinati al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle aziende agricole. Dagli accertamenti ispettivi e dal sopralluogo del 30 gennaio 2024 era emerso che contributi relativi ai risarcimenti per l’annualità 2016, pari a euro 16.461,46, erano stati utilizzati per pagare stipendi, fatture di ordinaria amministrazione, contributi ENPAIA e imposte. Il debito complessivo non reintegrato era stato quantificato in euro 24.028,00.

Il ricorrente aveva dedotto che la situazione debitoria fosse in parte ereditata dalla gestione precedente alla sua nomina e aveva prodotto documentazione bancaria attestante saldi complessivi positivi per euro 148.420,37. Aveva inoltre evidenziato l’avvenuta approvazione degli ultimi bilanci, la presenza di risultati utili e l’autorizzazione di un prestito infruttifero dall’ATC TO5 all’ATC TO3, successivamente restituito.

Motivi del ricorso

Il ricorrente aveva formulato due ordini di censure:

  • eccesso di potere, difetto di istruttoria, erronea valutazione e travisamento dei fatti, per asserita insussistenza dei presupposti del commissariamento e violazione dell’art. 6, comma 10, della D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998;
  • carenza assoluta di motivazione del decreto metropolitano, in violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché nullità degli atti per omessa indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione.

La Regione e la Città Metropolitana hanno sostenuto la competenza regionale in materia di verifica e controllo sugli ATC, la sufficienza della motivazione per relationem e l’irrilevanza dell’omessa indicazione dei mezzi di tutela, poiché il ricorso era stato comunque proposto tempestivamente. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

Natura e vincolo dei fondi regionali

Il Consiglio di Stato ha ricondotto i fondi destinati ai danni da fauna selvatica all’istituto dell’indennizzo, e non a quello del risarcimento del danno da fatto illecito. L’indennizzo costituisce una misura di solidarietà civica e di bilanciamento tra la tutela della fauna selvatica e la protezione delle produzioni agricole; è riconosciuto entro un tetto massimo e nei limiti della disponibilità del fondo regionale.

L’art. 26 della l. 157/1992 prevede un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti e demanda alle Regioni la disciplina del relativo funzionamento. La l.r. Piemonte n. 5/2018 qualifica espressamente le spese per prevenzione e risarcimento dei danni alle produzioni agricole come autonome e separate dalle spese di ordinario funzionamento degli ATC e dei CA.

Ne consegue che il fondo deve rimanere integro fino alla liquidazione degli indennizzi. Qualsiasi prelievo per finalità estranee riduce illegittimamente la capienza disponibile e altera il bilanciamento degli interessi compiuto dal legislatore. Il Comitato non dispone di discrezionalità nel destinare tali risorse a spese correnti, poiché il procedimento di liquidazione e la destinazione delle somme sono regolati dalla legge.

Obblighi degli ATC e separazione contabile

Gli ATC e i Comitati che li amministrano sono strutture associative di diritto privato, ma perseguono finalità di interesse pubblico. Per tale ragione devono rispettare, ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, della l. 241/1990, i principi generali dell’attività amministrativa, tra cui trasparenza, efficienza, motivazione, proporzionalità e legalità, oltre ai principi di contabilità pubblica.

Gli Statuti degli ATC confermano il principio di separazione contabile. In particolare, lo Statuto dell’ATC TO3:

  • individua i contributi regionali destinati al risarcimento e alla prevenzione dei danni come voce autonoma e separata;
  • impone l’iscrizione separata delle entrate secondo natura e provenienza;
  • distingue le spese per l’erogazione dei contributi da quelle per il personale e per il funzionamento;
  • limita la facoltà di spesa alla disponibilità del relativo bilancio;
  • prevede la rendicontazione analitica dei contributi regionali per progetti finalizzati.

Valutazione della violazione e del commissariamento

L’utilizzo dei fondi per stipendi, fatture ordinarie, contributi ENPAIA e imposte è stato ritenuto una violazione oggettiva del vincolo di destinazione. La violazione sussiste indipendentemente dall’origine storica del debito e dalla circostanza che il presidente subentrato abbia ereditato una situazione finanziaria gravemente compromessa.

Il Consiglio ha riconosciuto che la gestione del ricorrente era stata caratterizzata da un intento complessivo di risanamento, comprovato da pagamenti transattivi, dal prestito infruttifero autorizzato dal Collegio dei revisori e dal ripianamento di parte del dissesto. Tuttavia, tali elementi non potevano legittimare l’uso dei fondi vincolati per spese diverse dagli indennizzi. Il presidente del Comitato aveva comunque il dovere di garantire la corretta destinazione delle risorse e la violazione risultava idonea a fondare il commissariamento.

Motivazione del decreto metropolitano

La censura di carenza motivazionale è stata respinta. Secondo il parere, l’istruttoria preliminare e la verifica dei presupposti del commissariamento spettavano alla Regione, ai sensi della D.G.R. n. 10-26362/1998 e della l.r. Piemonte n. 5/2018, mentre alla Città Metropolitana spettavano l’individuazione e la nomina del Commissario.

In tale assetto procedimentale, il decreto metropolitano poteva motivare per relationem mediante richiamo alla D.G.R. regionale. Il richiamo è stato ritenuto sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della l. 241/1990.

Omessa indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione

Il Consiglio ha escluso che l’omessa indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione determinasse la nullità o l’illegittimità autonoma dei provvedimenti. Secondo l’orientamento richiamato, tale omissione costituisce una mera irregolarità e può assumere rilievo soltanto quando abbia determinato un’obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela e un concreto pregiudizio per l’interessato.

Nel caso esaminato, il ricorrente aveva proposto il ricorso tempestivamente. Non risultando alcun pregiudizio effettivo al diritto di difesa, non vi erano ragioni per riconoscere conseguenze invalidanti o rimettere in termini l’interessato.

Conclusione

La Sezione ha ritenuto conforme alla normativa applicabile il procedimento seguito dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino. Ha quindi espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere rigettato.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraRegioni e rapporti tra livelli di governoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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