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Legge

L.R. Piemonte 5/2018

"Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 5/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte la tutela della fauna selvatica, la pianificazione faunistico-venatoria, la caccia programmata, gli ATC e i CA, le aziende faunistico-venatorie e i controlli, con divieti e sanzioni. Prevede anche norme su CRAS, portale faunistico-venatorio, contributi e finanziamento. Entrata in vigore: 19 giugno 2018, con vari regimi transitori e differiti indicati nel testo.

Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria in Piemonte

Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria in Piemonte

La legge regionale disciplina, per il territorio piemontese, la tutela della fauna selvatica, la pianificazione faunistico-venatoria e l’organizzazione dell’attività venatoria in coerenza con la legge statale n. 157/1992, con le norme dell’Unione europea e con le convenzioni internazionali. Il provvedimento costruisce un sistema di programmazione, gestione, vigilanza e sanzioni che coinvolge Regione, province, Città metropolitana di Torino, ATC e CA.

Finalità e principi generali

La Regione persegue la tutela, conservazione e gestione del patrimonio faunistico-ambientale, con obiettivi di salvaguardia naturalistica, recupero ambientale, equilibrio tra fauna, agricoltura e territorio, e regolazione dell’esercizio venatorio. La fauna selvatica è considerata componente essenziale del bene ambiente-territorio, da tutelare nell’interesse della comunità.

La disciplina tiene conto della consistenza numerica delle popolazioni, della loro dinamica, distribuzione geografica e dei fattori naturali o antropici di squilibrio.

Fauna selvatica protetta e ambito di applicazione

Gli esemplari di fauna selvatica presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato. La legge si applica ai mammiferi e agli uccelli viventi in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie indicate dalla legge statale e quelle tutelate da direttive comunitarie, convenzioni internazionali o apposito decreto statale come minacciate di estinzione.

Sono esclusi dal prelievo venatorio: mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo e lepre variabile. La legge non si applica a talpe, ratti, topi propriamente detti, arvicole e nutrie. Le attività nella rete Natura 2000 restano soggette alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Promozione, divulgazione e supporto tecnico-scientifico

La Regione promuove la conoscenza del patrimonio faunistico avvalendosi, previo accordo, di università, musei naturalistici, enti gestori di aree protette, organizzazioni sociali, agricole, ambientaliste, culturali e cinofile.

La Giunta regionale cura la divulgazione delle norme, dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze su tutela, gestione e impatto dell’attività venatoria; promuove iniziative di valorizzazione del patrimonio faunistico e di sviluppo locale; sostiene attività di studio, ricerca, informazione, assistenza e formazione, con particolare attenzione alle aree montane, collinari e depresse.

Riparto di competenze amministrative

Le funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo sono esercitate da Regione, province e Città metropolitana di Torino nei limiti delle rispettive competenze. Province e Città metropolitana gestiscono, in particolare, le funzioni operative sulla tutela e gestione delle specie selvatiche e si avvalgono di servizi tecnico-ispettivi.

Gli ATC e i CA esercitano le funzioni connesse alla gestione dell’attività venatoria. La Regione e gli enti territoriali possono avvalersi dell’ISPRA come supporto tecnico-scientifico.

Le province e la Città metropolitana svolgono inoltre funzioni specifiche, tra cui: autorizzazioni per detenzione di fauna selvatica, esami di abilitazione venatoria, autorizzazioni per tassidermia, gestione del fondo per i danni da fauna alle produzioni agricole, autorizzazioni per allevamenti, opzione sulla forma di caccia, gare e addestramento cani, vigilanza venatoria e piano faunistico-venatorio provinciale.

In caso di inerzia provinciale o metropolitana, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo, in via generale dopo formale sollecito e decorso il termine di 60 giorni, oppure nei casi specificamente previsti dalla legge.

Regolamenti attuativi e discipline di dettaglio

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per taluni profili, adotta regolamenti di attuazione su abilitazioni venatorie, opzione sulla forma di caccia, prelievo di ungulati e tipica fauna alpina, cattura e inanellamento scientifico, tassidermia, detenzione trofei, risarcimento dei danni, gestione dell’esercizio venatorio, organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale, caccia programmata, destinazione della fauna abbattuta, immissione e cattura per ripopolamento, commissione consultiva regionale, allevamento e tabellazione delle zone speciali e di divieto.

Pianificazione faunistico-venatoria regionale e provinciale

Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e quello delle Alpi sono assoggettati a pianificazione faunistica per il mantenimento della biodiversità, la conservazione delle capacità riproduttive delle specie e il contenimento del prelievo venatorio entro densità ottimali.

Il piano faunistico-venatorio regionale coordina i piani provinciali ed è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza garantiti dall’ISPRA. La pianificazione regionale deve essere definita entro un anno dall’entrata in vigore della legge, dura cinque anni ed è aggiornabile.

La pianificazione prevede anche criteri di incentivazione per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti che si impegnino nella tutela e nel ripristino degli habitat naturali, nelle zone di caccia programmata, nelle aree protette e nei siti Natura 2000, tramite convenzioni e contratti agricoli e forestali.

Nelle more dell’adozione dei piani, la Giunta regionale definisce criteri organizzativi del territorio agro-silvo-pastorale. Nelle aree contigue alle aree naturali protette e ai parchi l’attività venatoria si svolge nella forma della caccia controllata.

Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia sul proprio fondo deve presentare domanda motivata entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano regionale, con apposizione di tabelle esenti da tasse che delimitino chiaramente l’area interdetta.

Le province e la Città metropolitana predispongono entro un anno i piani faunistico-venatori provinciali quinquennali, articolati in comprensori faunistici omogenei, e i piani di miglioramento ambientale e di cattura/reimmissione. I piani provinciali diventano efficaci dopo 120 giorni dal ricevimento da parte della Regione o prima se vi è assenso espresso; in caso di osservazioni regionali devono essere riadottati entro 30 giorni. Restano in vigore fino ai nuovi piani e comunque non oltre due anni dalla scadenza.

Istituti di conservazione, riproduzione e ripopolamento

Sono istituti di tutela e conservazione: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione e centri privati di riproduzione della fauna selvatica.

Le oasi servono alla conservazione degli habitat, alla riproduzione, alla sosta e alla cura della prole. Le zone di ripopolamento e cattura favoriscono sosta e riproduzione della fauna migratoria e consentono catture per il ripopolamento e l’irradiamento sul territorio circostante.

La Regione sostiene la creazione di strutture recintate per produzione e preambientamento della piccola fauna stanziale, con obiettivo di autosufficienza faunistica per i ripopolamenti entro tre anni dall’entrata in vigore. I confini di oasi, AFV, AATV e parchi di nuova costituzione non possono coincidere e devono distare almeno 1000 metri.

La fauna proveniente dalle zone di ripopolamento può essere immessa sul territorio venabile entro il 15 marzo di ogni anno. La fauna nata in cattività, prima dell’immissione, deve essere preambientata per almeno 20 giorni; il rilascio deve avvenire entro il 30 luglio. Dal 31 luglio fino alla chiusura della caccia alla piccola fauna stanziale è vietata ogni immissione, salvo deroga motivata per esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali.

Caccia programmata: ATC, CA e aree a caccia specifica

Il territorio destinato alla caccia programmata è ripartito in ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali. Il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell’ATC o CA in cui ritira il tesserino; ulteriori ammissioni sono possibili entro il numero complessivo consentito. Il prelievo della tipica fauna alpina è limitato al solo CA di residenza venatoria.

La ripartizione si fonda sui comprensori faunistici omogenei e sulle esigenze di conservazione delle specie indicate nel piano regionale. La Giunta può modificare le perimetrazioni, anche su richiesta motivata dei comitati di gestione.

Gli ATC e i CA sono strumenti di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria. I comitati di gestione possono chiedere l’istituzione di aree a caccia specifica, previa valutazione di necessità gestionale e parere favorevole delle amministrazioni locali; l’autorizzazione spetta alla Giunta regionale.

I piani e la programmazione devono rispettare la disciplina della legge statale e quella regionale sul riordino delle funzioni amministrative.

Comitati di gestione degli ATC e dei CA

I comitati di gestione sono organismi tecnico-operativi di diritto privato con personalità giuridica riconosciuta. Sono soggetti alle regole su tracciabilità, antimafia e trasparenza e operano nei limiti della legge e degli atti regionali.

Il loro statuto e funzionamento sono disciplinati secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che può anche accorpare la gestione di più ambiti o aree omogenee. Sono possibili convenzioni tra ATC/CA per l’uso condiviso di personale e collaboratori.

La composizione ordinaria è di dieci membri, incluso il presidente: tre rappresentanti agricoli, tre venatori, due ambientalisti e due designati congiuntamente dai comuni compresi nell’ambito. La rappresentanza è ripartita in base al numero di iscritti, con regole di maggioranza e con un limite del 45% per le rappresentanze di categoria. Il presidente è nominato dal comitato e non può svolgere più di due mandati consecutivi.

I comitati possono avvalersi di guardie dipendenti per la vigilanza. Devono inoltre osservare criteri di pubblicità, trasparenza, controllo regionale, disciplina delle riunioni e dei sistemi elettivi, e possono utilizzare tecnici laureati o diplomati in materie attinenti alla fauna.

La vigilanza contabile è affidata a un collegio dei revisori nominato dal Consiglio regionale, composto da cinque membri iscritti all’albo dei revisori, in carica per cinque anni.

Gli ATC e i CA devono aggiornare statuti, regolamenti e linee guida entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge. La Giunta regionale predispone un regolamento tipo per la gestione e il prelievo della tipica fauna alpina e degli ungulati, che gli ambiti devono recepire entro due mesi dalla pubblicazione del regolamento tipo.

È previsto che la caccia sia consentita da un’ora prima dell’alba fino al tramonto; la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino a un’ora dopo il tramonto.

Ammissione dei cacciatori e contribuzione

La Giunta regionale determina il numero e i criteri di ammissibilità dei cacciatori negli ATC e nei CA, sulla base della superficie venabile e degli indici di densità venatoria minima.

I cacciatori residenti in altre regioni o all’estero possono essere ammessi entro il 10% dei cacciatori ammissibili in ogni ATC e il 5% in ogni CA, con possibilità di modifica da parte della Giunta su richiesta dei comitati di gestione.

Nel prelievo selettivo degli ungulati, salvo la caccia al cinghiale e salvo i cacciatori residenti in altre regioni, è previsto l’accompagnamento da parte di personale esperto incaricato dagli ATC o CA, dopo un corso di formazione. La Giunta può autorizzare i comitati a richiedere una quota di partecipazione economica per la gestione delle aree di caccia programmata.

Per la zona faunistica delle Alpi è previsto un regime speciale: i CA possono limitare il prelievo di alcune specie ai residenti dei comuni del medesimo CA e organizzare il prelievo con assegnazione nominativa dei capi e dei luoghi di prelievo.

I cacciatori temporanei, secondo i criteri regionali, non sono vincolati a una sola forma di caccia esclusiva.

Calendario venatorio e modalità di esercizio

Ogni anno, entro il 15 giugno, la Giunta regionale adotta il calendario venatorio e le disposizioni stagionali, sentiti ISPRA e la Commissione consultiva regionale. Il calendario stabilisce specie cacciabili, periodi, giornate e orari di caccia, carniere giornaliero e stagionale, giornate di caccia programmata su tutto il territorio regionale e periodi/modalità di addestramento degli ausiliari.

Il tesserino venatorio regionale è rilasciato annualmente dalla regione di residenza e consegnato dai comitati di gestione; il cacciatore deve annotare immediatamente il capo abbattuto.

La Giunta disciplina anche il prelievo di ungulati, volpi, starne, pernici rosse, tipica fauna alpina e altre eventuali specie. Il prelievo della tipica fauna alpina avviene solo tramite assegnazione nominativa e su piani numerici basati su censimenti; il prelievo selettivo degli ungulati, salvo il cinghiale, avviene su piani fondati su censimenti qualitativi e quantitativi.

L’attività venatoria deve svolgersi con i mezzi e le modalità della legge statale, salva la possibilità regionale di introdurre regole più restrittive. Durante la caccia, i cacciatori e i soggetti che svolgono controllo faunistico devono indossare bretelle o indumenti con inserti ad alta visibilità sia davanti sia dietro. La Giunta può inoltre vietare o ridurre temporaneamente la caccia a determinate specie per motivi faunistici, ambientali, stagionali, climatici o sanitari.

Addestramento dei cani, falconeria e appostamenti

La Giunta regionale disciplina le zone e le modalità di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, anche in zone gestite dagli ATC e CA, distinguendo tra zone con o senza sparo e con regole diverse per cani da ferma, da seguita e da tana. Regola anche l’uso dei falchi, il registro provinciale dei falconieri, le abilitazioni dei conduttori e dei cani da traccia e l’uso dei cani per il recupero di ungulati feriti, la girata e il contenimento degli ungulati.

Durante addestramento, allenamento, prove ed esercizio venatorio è vietato l’uso di collari elettrici; sono ammessi solo collari con GPS o con solo richiamo sonoro senza scarica.

Gli appostamenti sono consentiti solo se temporanei, cioè non oltre una giornata e senza modificazioni del sito. Gli appostamenti per gli ungulati, comprese le altane, devono essere a non meno di 300 metri dai confini delle zone vietate alla caccia. Non si possono realizzare mediante taglio di piante o rami o con vegetazione spontanea protetta. L’appostamento comporta una zona di rispetto di 150 metri.

Gli appostamenti per il prelievo degli ungulati non sono considerati appostamenti fissi ai sensi della legge statale e possono essere realizzati con assenso scritto del proprietario e dell’eventuale conduttore del fondo.

Recupero capi abbattuti e transito motorizzato

Per il recupero dei capi abbattuti nell’ambito della caccia di selezione, i comuni possono autorizzare il transito di mezzi motorizzati su strade e piste agro-silvo-pastorali, dandone comunicazione alle autorità di vigilanza.

Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

La Giunta può autorizzare, entro limiti territoriali prefissati, l’istituzione di AFV e AATV secondo i criteri del piano faunistico-venatorio regionale. Le autorizzazioni e i rinnovi devono essere resi pubblici e sono disciplinati da un regolamento regionale.

Le AFV hanno prevalente finalità naturalistiche e faunistiche, non perseguono lucro e sono soggette a tassa di concessione. La caccia è consentita secondo il calendario e i piani di assestamento e abbattimento; non è consentita l’immissione o liberazione di fauna dopo il 31 agosto. Le imprese agricole possono svolgere attività connesse di fornitura di beni e servizi faunistico-venatori.

Le AATV sono istituti di impresa agricola nei quali sono consentite immissione e abbattimento di fauna da allevamento esclusivamente in stagione venatoria. Il territorio deve preferibilmente coincidere con aziende situate in aree svantaggiate o dismesse da interventi agricoli.

Per ottenere l’autorizzazione è richiesto il consenso dei proprietari o conduttori di almeno l’85% della superficie interessata. La Giunta coordina i piani di ripopolamento, definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, dimensione e gestione, e può imporre divieti particolari.

Nei due tipi di aziende i danni alle colture provocati dall’attività venatoria e dalla fauna selvatica sono risarciti dal concessionario entro 90 giorni dall’accertamento. Le aziende sono soggette a tassa di costituzione e a tassa annuale per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale. Per l’esercizio venatorio è necessaria licenza valida, assicurazione e tesserino regionale.

Le nuove aziende devono rispettare una distanza minima di 1000 metri da altre aziende e dalle zone di divieto.

Commercializzazione della fauna selvatica

La Giunta regionale disciplina la commercializzazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta per valorizzare economicamente le carni di selvaggina, garantendo tracciabilità, sicurezza alimentare e tutela del consumatore.

La disciplina non si applica alle carni di selvaggina proveniente da allevamento e munita di contrassegno inamovibile.

Centri di recupero degli animali selvatici e fauna ritrovata

Le province e la Città metropolitana autorizzano centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione della fauna selvatica, soprattutto protetta. Sono riconosciuti i CRAS già operanti e coordinati in rete regionale.

Chiunque abbatta per caso fortuito o forza maggiore fauna selvatica, o ne venga in possesso morta o in parte, deve darne immediata comunicazione al comune competente. I comuni destinano gli esemplari morti a pubblica utilità o allo smaltimento; per gli esemplari vivi provvedono, tramite convenzione, al trasferimento presso un CRAS. Se l’animale è di specie protetta, il ritrovamento va segnalato obbligatoriamente alla Regione.

I CRAS comunicano settimanalmente agli enti interessati gli animali ricevuti, possono avvalersi di volontari gratuiti e possono stipulare convenzioni con enti locali, ATC, CA, province e Città metropolitana per i servizi resi. La Regione sostiene annualmente parte delle spese dei CRAS della rete regionale.

Controllo della fauna selvatica

Per il controllo delle specie di cui alla legge statale, la Giunta regionale predispone linee guida, sentito ISPRA, anche per interventi nelle zone vietate alla caccia. Il controllo deve di norma avvenire con metodi ecologici e con protocolli operativi per ridurre i tempi e contenere i danni alle produzioni agricole.

Province e Città metropolitana attuano le linee guida, coordinano e controllano i piani di contenimento, sentiti ATC, CA, concessionari delle AFV/AATV e organizzazioni agricole. Le finalità sono conservazione degli ambienti naturali e delle colture, prevenzione dei conflitti con le attività umane e salvaguardia della piccola fauna.

Per l’attuazione dei piani possono essere impiegati, oltre ai soggetti previsti dalla legge statale, anche guardie venatorie volontarie e cacciatori nominativamente individuati e formati, sotto coordinamento provinciale o metropolitano. Nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie il concessionario può essere autorizzato a servirsi dei medesimi soggetti.

Gli interventi di controllo non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni dell’attività venatoria.

Portale faunistico-venatorio

La Regione utilizza il Portale faunistico-venatorio del SIAP per raccogliere ed elaborare dati, monitorare la fauna selvatica e l’attività di controllo, studiare le dinamiche faunistiche e istruire i procedimenti connessi alla gestione faunistico-venatoria.

I soggetti coinvolti devono trasmettere tramite il Portale i dati su censimenti, prelievi, controlli, ritrovamenti di fauna morta, immissioni, dati biometrici dei capi abbattuti e informazioni sui distretti di caccia e sulle aree censite. La Giunta regionale ne disciplina l’operatività.

Divieti principali

La legge elenca numerosi divieti, tra cui: caccia fuori dall’ambito di ammissione; superamento del numero di cani consentiti; abbattimento di specie o capi vietati; uso improprio dei cani; caccia su neve oltre i casi consentiti; uccellagione e cattura di fauna; posta alla beccaccia e caccia da appostamento al beccaccino; uso notturno di fonti luminose; commercio o detenzione illecita di fauna selvatica; immissione di fauna non autorizzata o alloctona; caccia in fondi sottratti alla gestione programmata, in fondi chiusi o in terreni in attualità di coltivazione; caccia in fondi con bestiame brado o semibrado opportunamente delimitati; alterazione delle tabelle; uso di richiami vivi; caccia notturna o oltre gli orari del calendario; esercizio venatorio nelle prime due domeniche di settembre.

È inoltre vietata la raccolta dei palchi dei cervidi dal 1° gennaio al 31 marzo; dal 1° aprile la raccolta è possibile solo per soggetti autorizzati e secondo specifica regolamentazione.

Particolari regole riguardano il cinghiale: è vietato l’allevamento, l’importazione e l’immissione a fini venatori, nonché la detenzione di esemplari non microchippati; il trasporto verso altre destinazioni è consentito con preventiva segnalazione agli enti territoriali competenti.

Sanzioni, sequestro, confisca e sospensione del tesserino

Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative differenziate, da importi contenuti fino a importi elevati nei casi più gravi, con alcune sanzioni accessorie come revoca dell’autorizzazione, ritiro del trofeo ed esclusione dalla caccia di selezione in caso di specifiche violazioni sugli ungulati.

Nei casi previsti, gli agenti competenti possono disporre sequestro di armi, fauna, reti e trappole; la confisca è disposta dal Presidente della provincia o della Città metropolitana nei casi previsti dalla legge statale. La fauna sequestrata o confiscata è destinata secondo le regole statali e regionali.

Per alcune violazioni è prevista la sospensione del tesserino venatorio per una annata venatoria, elevata a tre in caso di recidiva. Le sanzioni sono irrogate e introitate dalle province e dalla Città metropolitana e devono essere utilizzate per interventi faunistico-venatori. Gli enti territoriali comunicano annualmente agli ATC e ai CA l’elenco dei cacciatori sanzionati.

Le sanzioni autonome degli ATC e dei CA non previste da legge non hanno validità.

Commissione consultiva regionale e vigilanza venatoria

È istituita la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico-consultivo della Regione. La composizione e il funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale; i componenti non percepiscono gettoni né rimborsi spese.

La vigilanza è affidata ai soggetti previsti dalla legge statale, alle guardie ecologiche volontarie e alle guardie volontarie della legge regionale 32/1982. Il riconoscimento delle guardie volontarie richiede un corso di formazione e il superamento di un esame organizzato dalle province e dalla Città metropolitana; è previsto un coordinamento provinciale/metropolitano delle guardie.

Non sono previsti vincoli di residenza per le guardie venatorie volontarie e non possono essere imposti limiti territoriali subprovinciali, orari minimi o massimi o numero di servizi.

Disposizioni transitorie, entrata in vigore e regime temporale

Le AFV e AATV già autorizzate continuano a essere regolate dalla disciplina previgente, salvo adeguamento della tassa di concessione dal 1° gennaio successivo alla pubblicazione della legge. Le zone di divieto esistenti restano confermate fino all’applicazione della nuova disciplina.

Le zone per l’addestramento dei cani e gli allevamenti autorizzati continuano a seguire le norme previgenti fino all’entrata in vigore delle nuove discipline attuative; restano inoltre validi gli atti amministrativi adottati in precedenza, se non incompatibili con la nuova legge e fino ai relativi provvedimenti attuativi.

Le regole sul preambientamento delle fauna da ripopolamento si applicano dalla stagione venatoria 2019/2020. Le disposizioni sul divieto di caccia in base alla tipologia del territorio delle Alpi si applicano dal 15 ottobre 2018. Il regolamento tipo per la tipica fauna alpina e gli ungulati deve essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore; gli ATC e i CA devono adottare i propri regolamenti entro due mesi dalla pubblicazione del regolamento tipo.

I termini per la pianificazione faunistica regionale e provinciale sono prorogati rispettivamente di 3 e 4 anni dalla relativa scadenza.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, cioè il 19 giugno 2018.

Aspetti economici e finanziari

Le tasse di concessione regionale relative alla caccia sono rideterminate secondo la tabella allegata richiamata dal testo. Le entrate quantificate per gli anni 2018-2020 sono iscritte nel bilancio regionale.

Sono inoltre quantificate le spese regionali per prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica, contributi agli ATC e CA, contributi alle province e alla Città metropolitana, studi e ricerche, risarcimenti per incidenti stradali causati da fauna, e sostegno ai CRAS della rete regionale. Le relative coperture avvengono con le risorse già allocate nel bilancio di previsione 2018-2020.

Abrogazioni e attualità della disciplina

È abrogato l’articolo 40 della legge regionale n. 5/2012. Il provvedimento, pur essendo formalmente in vigore, contiene numerose disposizioni legate a pianificazioni, bilanci e regimi transitori con scadenze già maturate; la struttura generale sulla caccia e sulla fauna resta comunque la disciplina di riferimento regionale vigente in materia.

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