Cassazione Penale, Ordinanza n. 29153/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione impugnata restava ferma sia quanto alla condanna sia quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., essendo il ricorso inammissibile per aspecificità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, lasciando ferma la condanna per il tentativo di furto e per la violazione dell'art. 76, comma 3, del d.lgs. 159/2011, commessi in data e luogo indicati nel provvedimento. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la particolare tenuità richiamando la causa ostativa dell'abitualità secondo Sez. U Tushaj. Il ricorso, quindi, non conteneva una reale analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come base del capo di imputazione relativo al tentativo di furto.
Richiamato come norma incriminatrice del furto oggetto del capo uno, in combinazione con l'art. 56 c.p.
art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011
Richiamato come norma incriminatrice del capo due; il testo non specifica ulteriormente la condotta tipica.
Invocato dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma ritenuto non applicabile dalla sentenza impugnata per la sussistenza della causa ostativa dell'abitualità.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal versamento alla Cassa delle ammende.
Sez. U, Tushaj, n. 13681 del 25/02/2016
Richiamata per il principio sull'abitualità quale causa ostativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013
Richiamata per il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione e la necessità di una critica specifica alla decisione impugnata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
Richiamata per il principio sulla necessaria specificità dei motivi d'appello, esteso dalla Corte anche al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre una censura generica o assertiva.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di particolare tenuità del fatto, il ricorrente deve misurarsi con le ragioni della decisione impugnata, soprattutto quando essa abbia escluso la causa di non punibilità per la ricorrenza di una causa ostativa come l'abitualità.
- La nozione di abitualità, quale limite alla particolare tenuità del fatto, va valutata secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite e può precludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
- La mancanza di specificità dell'impugnazione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
- I principi sulla struttura e sul contenuto essenziale dei motivi d'appello e di ricorso possono essere letti in chiave unitaria: anche nel giudizio di legittimità è necessaria una critica argomentata e puntuale della decisione censurata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28923/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →