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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01349/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena e di concessione della detenzione domiciliare, proposta da un detenuto in espiazione di un cumulo pari a 13 anni e 5 mesi di reclusione, con residuo di 12 anni e 7 mesi. Il ricorrente, affetto da ernia discale, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che il peggioramento della sintomatologia, con necessità di continui contatti con presidi sanitari esterni, rendeva necessario il beneficio; aggiungeva di voler essere sottoposto in un centro specializzato a un intervento chirurgico che, secondo la consulenza di parte, presentava rischi per la vita e per la salute, e di avere rifiutato l'intervento programmato presso l'ospedale di Latina proprio per tali rischi. Il Tribunale aveva però valorizzato la pericolosità soggettiva del condannato, descritto come pluripregiudicato, già avvisato oralmente, dichiarato delinquente abituale e indicato come affiliato a una cosca di 'ndrangheta, oltre al lungo tempo residuo di pena e alla possibilità di curare e monitorare le patologie in ambito penitenziario, anche tramite accessi esterni, osservando inoltre che il rifiuto del ricovero non era stato sorretto da giustificazione idonea.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito. Ha ritenuto congrua e coerente la motivazione del Tribunale di sorveglianza, conforme ai principi secondo cui il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per infermità fisica sono consentiti solo in presenza di stati patologici che espongano a un immediato pericolo di vita o a probabilità di rilevanti conseguenze dannose, non eliminabili o procrastinabili con cure non praticabili in carcere nemmeno mediante ricovero esterno. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva correttamente bilanciato l'esigenza terapeutica con le esigenze di sicurezza collettiva. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 1, n. 2, c.p.

    è richiamato come base normativa dell'istanza di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità fisica

  • art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.

    è richiamato come base normativa dell'istanza di detenzione domiciliare in ragione delle condizioni di salute

  • art. 11 ord. pen.

    consente, in linea generale, cure o trattamenti tramite ricovero in luoghi esterni di cura compatibili con il regime inframurario

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica e la detenzione domiciliare per ragioni di salute presuppongono condizioni patologiche gravi, tali da integrare un immediato pericolo per la vita o una probabilità di rilevanti conseguenze dannose non gestibili in carcere.
  • Non basta la presenza di una patologia cronica o dolorosa: occorre che le cure necessarie non siano praticabili in ambito penitenziario, neppure mediante ricovero presso strutture esterne ai sensi dell'ordinamento penitenziario.
  • Il giudice di sorveglianza deve bilanciare l'interesse del condannato a essere curato adeguatamente con le esigenze di sicurezza della collettività e con la pericolosità soggettiva del condannato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito di una decisione sorretta da motivazione logica, coerente e conforme ai principi giurisprudenziali.
  • In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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