Cassazione Penale, Ordinanza n. 03713/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evadere l'IVA. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale; con il secondo ha dedotto violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove ex art. 192 c.p.p. In sostanza, ha riproposto censure di merito, chiedendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito. La Corte territoriale aveva ritenuto decisivi: la mancata produzione della quasi totalità della documentazione fiscale e contabile richiesta; l'anomalia dei movimenti bancari, con immediato prelievo in contanti delle somme ricevute tramite bonifico e destinazione ignota; la persistenza degli obblighi di conservazione documentale anche nel regime di contabilità semplificata; l'omessa presentazione sistematica delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente ripetitivi delle doglianze già formulate in appello e diretti a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, fondata su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
artt. 81 c.p. e art. 10 d.lgs. 74/2000
La contestazione riguarda la condotta di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie, posta in essere al fine di evadere l'IVA; la Corte dà per presupposta la configurabilità del reato sulla base delle evidenze di fatto valorizzate in appello.
La censura sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile perché finalizzata a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo quando sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È richiamato per affermare che il regime di contabilità semplificata non esonera l'imprenditore dagli obblighi di conservazione di libri e scritture contabili e della documentazione fiscale, pur esonerandolo da alcuni registri specifici.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito richiedere una nuova valutazione del merito delle prove, quando le doglianze si limitino a riproporre censure già sottoposte al giudice di appello.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, non manifestamente illogica e basata su risultanze dibattimentali oggettive.
- Il regime di contabilità semplificata non elimina gli obblighi di conservazione della documentazione fiscale e contabile imposti dalla normativa di settore; restano dovuti i registri e le scritture richieste dalla legge.
- Ai fini del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili, la mancata esibizione della quasi totalità della documentazione richiesta, unitamente ad anomalie nei flussi finanziari e ad altri indici sintomatici, può essere valorizzata come prova della condotta e della finalità evasiva.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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