Cassazione Civile, Ordinanza n. 35159/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
Le ricorrenti avevano citato in giudizio la proprietaria di un appartamento sottostante per ottenere la rimozione, dalle tubazioni del proprio impianto fognario, degli scarichi provenienti dall'immobile della convenuta, assumendo che quest'ultima si fosse indebitamente allacciata nel 1999 a una condotta fognaria di cui le attrici assumevano la disponibilità esclusiva o comunque la non estensione al fondo della convenuta. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata. La Corte d'appello aveva accertato, anche sulla base di consulenza tecnica, l'esistenza di due condotti di scarico che confl uivano in un'unica tubazione verso la fognatura comunale, ma aveva ritenuto non provato chi avesse realizzato la tubazione unica e chi ne fosse proprietario; aveva inoltre osservato che il fabbricato proveniva da un comune dante causa e che la sopraelevazione successiva dell'immobile delle attrici rendeva plausibile l'allaccio alla fognatura preesistente. Con il ricorso per cassazione le attrici deducevano: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale rigettato la domanda omettendo di considerare un fatto asseritamente incontestato, ossia che nel periodo 1987-1992 l'immobile della convenuta non era allacciato al condotto fognario; 2) violazione degli artt. 1031, 1043, 1058, 1061, 1062 e 1350 n. 4 c.c. per aver la corte di merito ammesso, in sostanza, la costituzione di una servitù di scarico senza atto scritto e senza i presupposti dell'usucapione o della destinazione del padre di famiglia; 3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto possibile la preesistenza del condotto prima della sopraelevazione del 1972, senza considerare una prova testimoniale contraria. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi, strettamente connessi, non denunciassero un errore di diritto ma mirassero a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice di merito aveva già ricostruito la vicenda proprietaria e tecnica del fabbricato, accertando l'esistenza di un'unica tubazione collegata alla fogna pubblica ma non individuando, sulla base dei titoli e della CTU, chi ne fosse proprietario e quindi chi avesse effettuato il contestato allaccio. Poiché le parti non avevano regolato negozialmente l'uso della condotta, spettava alle attrici provare di aver realizzato la tubazione e che la convenuta vi si fosse poi allacciata; tale onere probatorio non risultava assolto. La Cassazione ha inoltre precisato che l'argomentazione ricorsuale sollecitava una rivalutazione del materiale istruttorio e della credibilità delle prove, preclusa in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo l'intimata svolto attività difensiva; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
La censura ex art. 115 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti controversi; il giudice di merito conserva il potere di apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato deve riguardare un error in procedendo effettivo e non una contestazione del merito della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, si mira a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo non può essere invocato per sollecitare una diversa lettura delle prove già esaminate dal giudice di merito.
artt. 1031, 1043, 1058, 1061, 1062 c.c.
Le norme sulle servitù richiamate erano evocate per contestare la presunta costituzione di una servitù di scarico, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata posta in termini fattuali e non come effettiva violazione di legge.
Il ricorso assumeva l'insussistenza di un valido titolo scritto per la servitù, ma la Corte ha ricondotto la censura alla mancata prova dei presupposti fattuali del dedotto diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze istruttorie.
- Quando una controversia riguarda l'esistenza e la titolarità di una condotta o di un'opera comune, e non vi sia un regolamento negoziale tra le parti, chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto e la riferibilità dell'opera alla controparte.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo effettivamente non considerato, non rispetto a una diversa lettura di prove già acquisite e valutate.
- La deduzione della costituzione di una servitù senza titolo scritto o senza i presupposti di legge non basta se la decisione impugnata si fonda, in realtà, sulla mancata prova della realizzazione e dell'appartenenza dell'opera da cui deriverebbe la servitù.
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