Cassazione Civile, Ordinanza n. 07215/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un soggetto assicurato chiedeva la condanna dell'impresa assicuratrice al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza per il furto della propria autovettura, denunciando la sottrazione del veicolo avvenuta a Cerignola il 7 gennaio 2019. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda ritenendo, sulla base dei dati del dispositivo satellitare installato sul veicolo e della testimonianza di un teste, che il furto fosse simulato; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avrebbe fondato la decisione su elementi non correttamente acquisiti o valutati, trascurando la denuncia di furto da lui presentata e valorizzando invece scritti difensivi della controparte; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando l'uso di presunzioni ritenute prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sostenendo che i dati del localizzatore satellitare e il momento del c.d. crash non sarebbero compatibili con una ricostruzione di furto simulato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti i suoi motivi. Ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per denunciare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il ricorrente mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito. Ha inoltre escluso la corretta deduzione della violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., osservando che la censura si risolveva in una critica alla plausibilità del ragionamento presuntivo e alla ricostruzione fattuale, estranea al vizio di violazione di legge. Il ricorso è stato quindi respinto senza esame nel merito, con condanna del ricorrente alle spese, nonché alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice dichiara espressamente di non osservare la regola del decidere secondo prove introdotte dalle parti, oppure se decide sulla base di prove acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciutigli; non basta contestare la selezione o la valutazione delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o disattende il principio del libero apprezzamento in assenza di deroga; non è sindacabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova.
La censura di violazione riguarda l'erronea sussunzione del fatto concreto nello schema della presunzione, ma non può trasformarsi in una critica alla ricostruzione fattuale o alla plausibilità del ragionamento del giudice di merito.
Il sindacato di legittimità è ammissibile solo se si deduce che gli indizi posti a base della presunzione non presentano gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia tratto conclusioni diverse da quelle auspicate dalla parte.
La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata non comporta improcedibilità quando sia comunque possibile verificare la tempestività del ricorso sulla base della relazione tra data di pubblicazione della sentenza e data di notificazione del ricorso, secondo la c.d. prova di resistenza.
La definizione accelerata conforme alla proposta può determinare anche l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.
Quando il giudizio è definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorre l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove: essa è deducibile solo in presenza di specifiche anomalie nell'uso delle prove o nel regime legale di valutazione.
- La doglianza sulla prova presuntiva è ammissibile in cassazione solo se si contesta in modo puntuale la mancanza di gravità, precisione e concordanza degli indizi; non è sufficiente sostenere che il ragionamento del giudice sia poco convincente o che esistano fatti alternativi.
- Il giudice di merito conserva ampia discrezionalità nell'individuare le fonti del proprio convincimento e nel preferire una prova ad un'altra, salvo che la motivazione presenti vizi logici radicali o violi regole legali di prova.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata produzione di un documento processuale non determina improcedibilità se dagli atti disponibili è comunque verificabile la tempestività dell'impugnazione rispetto ai termini di legge.
- La definizione del ricorso in cassazione conforme alla proposta accelerata può comportare conseguenze economiche ulteriori a carico del ricorrente, incluse le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
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