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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06774/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

Un soggetto che si trovava in un cantiere edile conveniva in giudizio la società costruttrice chiedendo il risarcimento dei danni alla salute subiti per essere stato colpito alla testa da un oggetto precipitato dall'alto. La società convenuta chiamava in garanzia un proprio dipendente e la compagnia assicuratrice. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello, invece, riteneva provata la dinamica del sinistro e qualificava la pretesa come azione extracontrattuale fondata sugli artt. 2043 e 2051 c.c., condannando la società e il dipendente al pagamento del risarcimento. La società soccombente ricorreva in cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. per avere la Corte d'appello escluso che la condotta della vittima, asseritamente presente in modo indebito nel cantiere, avesse interrotto il nesso causale e per non avere escluso la responsabilità da cose in custodia; 2) violazione degli artt. 2043 e 1227 c.c. per non avere valorizzato il concorso colposo del danneggiato; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione nella liquidazione di una somma superiore a quella domandata; 4) violazione dell'art. 346 c.p.c. per avere considerato abbandonata la domanda di manleva verso l'assicuratrice, non riproposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché il ricorso era privo di un'esposizione sommaria dei fatti e le censure presupponevano accertamenti di fatto non verificabili in sede di legittimità, traducendosi in una richiesta di nuovo esame del merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la società non aveva riprodotto il contenuto dell'atto di appello della controparte e che, in ogni caso, la liquidazione del danno era stata effettuata in valori attuali con interessi compensativi secondo criteri consolidati, sicché l'ultrapetizione non era dimostrata. Ha respinto il quarto motivo, affermando che la domanda di manleva non esaminata dal Tribunale doveva essere riproposta in appello ex art. 346 c.p.c.; in mancanza, doveva considerarsi abbandonata. Non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati; è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro delle censure di violazione o falsa applicazione di legge, ma i motivi che lo invocano sono dichiarati inammissibili o infondati per difetti del ricorso e per insussistenza della denunciata violazione.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti; la sua mancanza rende inammissibili le censure che presuppongono la ricostruzione di circostanze di fatto non verificabili.

  • art. 2043 c.c.

    la condotta dannosa può essere inquadrata nel paradigma della responsabilità aquiliana quando l'attore alleghi espressamente la lesione in termini extracontrattuali; ai fini dell'accoglimento rileva l'accertamento del nesso tra fatto e danno.

  • art. 2051 c.c.

    viene richiamato dalla ricorrente per escluderne l'applicazione al caso concreto; la Corte non affronta nel merito il punto perché i motivi sono inammissibili.

  • art. 1227 c.c.

    il concorso colposo del danneggiato è dedotto come causa di riduzione o esclusione del risarcimento, ma la censura è inammissibile poiché fondata su circostanze di fatto non ricostruibili in sede di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di ultrapetizione è scrutinabile solo se il ricorrente rende verificabile il contenuto della domanda originaria e dell'atto di appello; in difetto, il motivo non supera il vaglio di legittimità.

  • art. 346 c.p.c.

    le domande o eccezioni non accolte o non esaminate dal primo giudice, se la parte non propone appello incidentale, devono essere specificamente riproposte in appello; altrimenti si intendono abbandonate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione le censure che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se il ricorso non contiene una sufficiente esposizione sommaria della vicenda processuale e non consente di verificare dove e come quelle circostanze siano state dedotte nei gradi di merito.
  • Il danno derivante da un sinistro può essere ricondotto alla responsabilità extracontrattuale quando la domanda dell'attore è stata prospettata in termini aquiliani; tuttavia, in sede di legittimità non è consentito trasformare la critica in una rivalutazione del merito o della prova.
  • La deduzione del concorso colposo del danneggiato o dell'interruzione del nesso causale richiede una base fattuale specifica e verificabile; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La doglianza di ultrapetizione richiede che il ricorrente renda controllabile il contenuto della domanda introduttiva e di quella di impugnazione; senza tale riscontro, la Suprema Corte non può verificare se la liquidazione abbia ecceduto il petitum.
  • Le domande non esaminate dal primo giudice e non accolte non si coltivano automaticamente in appello: se la parte non propone appello incidentale, deve comunque riproporle espressamente ai sensi dell'art. 346 c.p.c., altrimenti si considerano rinunciate.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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