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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07377/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La lite nasce da due verbali di contestazione per violazione dell'art. 142, commi 8 e 9, cod. strada, elevati su strada extraurbana mediante apparecchiatura di rilevamento a distanza. Il destinatario dei verbali ha prima proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, poi appello al Tribunale, entrambi rigettati. In cassazione ha affidato il ricorso a cinque motivi: (1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di considerare che il tratto di strada non sarebbe stato ricompreso tra quelli su cui è consentita la rilevazione a distanza; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancanza delle caratteristiche minime del tratto stradale; (3) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c. e art. 7 d.lgs. 150/2011, per avere ritenuto provata la taratura dell'apparato; (4) violazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 c.c., 142 cod. strada e 116 c.p.c., per avere ritenuto provata l'adeguata segnalazione preventiva pur in assenza di menzione nei verbali; (5) violazione dell'art. 142 cod. strada, del D.M. 15.8.2007 e dell'art. 3 D.M. n. 287/2017, per avere confuso la visibilità della postazione con la sola esistenza della segnaletica di preavviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, in presenza di doppia conforme, non era deducibile l'omesso esame di un fatto decisivo e, comunque, le doglianze miravano a contestare la valutazione delle prove e il merito dell'accertamento sulla idoneità del tratto stradale. Ha dichiarato inammissibile anche la parte relativa alla violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., perché il Tribunale non aveva utilizzato prove non introdotte né invertito l'onere della prova, ma aveva esercitato il proprio prudente apprezzamento. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la verifica periodica dell'apparecchio era avvenuta alcuni mesi prima dei verbali, quindi entro l'anno richiesto. Il quarto e il quinto motivo sono stati giudicati inammissibili: il Tribunale aveva valorizzato una relazione di servizio della polizia locale che attestava l'esistenza della postazione e la segnalazione; inoltre, quando si contesta non l'inesistenza assoluta ma l'inidoneità della segnaletica o la scarsa visibilità della postazione, l'onere della prova grava sull'opponente. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142 cod. strada

    disciplina l'accertamento delle violazioni di velocità e richiede, per la rilevazione a distanza, il rispetto dei presupposti di legge richiamati dalla Corte, inclusi segnalazione preventiva e visibilità della postazione.

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato quando il giudice valuta le prove offerte dalle parti secondo il proprio prudente apprezzamento; la censura è ammissibile solo se si deduce l'utilizzo di prove non introdotte o l'attribuzione di un valore legale diverso da quello previsto.

  • art. 116 c.p.c.

    consente il libero apprezzamento delle prove salvo casi di prova legale; non è denunciabile in cassazione la mera critica alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o affetta da irriducibile contrasto logico; nel caso esaminato la motivazione era congrua e sufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione sussiste solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito probatorio.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nella censura, ma non ritenuto violato perché la decisione non ha attribuito efficacia probatoria incompatibile all'atto pubblico.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni, ma senza violazione, poiché il giudice ha tratto le conclusioni dalle risultanze istruttorie acquisite.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non risultava alcuna pronuncia su domanda o eccezione diversa da quelle dedotte.

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato nel terzo motivo in tema di opposizione a sanzioni amministrative, senza che la Corte ravvisasse errori sulla prova della taratura.

  • D.M. 15 agosto 2007

    richiamato dalla parte ricorrente per contestare i presupposti della rilevazione a distanza, ma la Corte non vi ha ravvisato violazione.

  • art. 3 D.M. n. 287/2017

    richiamato dalla parte ricorrente con riferimento alla visibilità della postazione, ma senza esito favorevole.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in presenza di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento del merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercita poteri istruttori fuori dai casi consentiti; non basta lamentare che abbia preferito alcune prove ad altre.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata; se si contesta l'erronea valutazione dell'esito della prova, il motivo è in realtà di merito o, nei limiti consentiti, di vizio motivazionale.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di applicare il prudente apprezzamento a una prova che invece è soggetta a regola diversa; non quando si contesta semplicemente il modo in cui la prova è stata apprezzata.
  • In materia di violazioni del codice della strada, la dimostrazione dell'adeguatezza della segnaletica e della visibilità della postazione può essere fornita dall'amministrazione con atti e relazioni di servizio; se l'opponente deduce non l'inesistenza assoluta ma l'inidoneità della segnaletica o la scarsa visibilità, l'onere della prova contraria grava su di lui.
  • La verifica periodica dell'apparecchiatura di rilevamento è idonea a dimostrare la regolarità del dispositivo quando risulti effettuata entro il periodo richiesto rispetto alla data dell'infrazione.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia articolata, coerente e non apparente, anche se il ricorrente dissenta dalla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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