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Sentenza

Sentenza n. 323/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2863 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 591/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5328/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2873 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 739/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 342/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.12.2024, notificata il 18.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2882 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2961/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3650/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2883 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 227/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2371/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2884 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 278/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2485/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2885 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2783/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2490/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2886 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 752/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6631/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.03.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2892 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1582/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 6753/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.06.2024, notificata il 11.06.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2893 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2040/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2298/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.07.2024, notificata il 24.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2894 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2804/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 9036/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.10.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2905 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 767/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 663/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.12.2024, notificata il 16.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2906 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1454/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5518/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.05.2024, notificata il 04.06.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2907 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1670/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 7627/2022 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.09.2023, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2909 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3442/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3827/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.12.2024, notificata il 17.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2912 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 280/2025 , emessa nel giudizio R.G. n. 2278/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00 , quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2914 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 216/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1210/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.03.2024, notificata il 28.03.2024e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2972 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 99/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3470/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2975 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 383/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 1287/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.06.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2976 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3098/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2949/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2978 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2351/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 924/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.09.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2982 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 123/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2842/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2866 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 279/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2659/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. .

Giustizia amministrativa202502914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice del lavoro, recanti la condanna del Ministero all'accredito sulla Carta del Docente di somme comprese tra 500 e 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Con separati ricorsi, poi riuniti per l'identità della motivazione e del dispositivo, i ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza di sentenze del Tribunale del lavoro di Torino o Ivrea, tutte passate in giudicato, che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta del Docente gli importi spettanti a titolo di contributo per la formazione. Le sentenze erano state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data dei ricorsi era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non ha contestato l'omessa esecuzione dei giudicati.

La decisione

Il TAR ha previamente riunito i ricorsi, rilevando che la riunione operava esclusivamente per ragioni di economia e celerità, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né la distinta liquidazione delle spese. Ha ritenuto sussistenti i presupposti di rito e di merito dell'ottemperanza: esistenza di titoli giudiziali passati in giudicato, regolare produzione e notificazione degli stessi, decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e inadempimento non contestato dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione a ciascuna sentenza e di accreditare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza; gli oneri sono posti a carico dell'Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 800,00 per spese legali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. È stata infine disposta la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto presupposto per procedere all'ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione delle sentenze in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione dei titoli giudiziali.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri relativi alla liquidazione delle spese di lite, ulteriormente ridotte in ragione della serialità e della limitata complessità delle controversie.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua regolare produzione e notificazione all'amministrazione obbligata, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e l'inadempimento dell'amministrazione, anche non specificamente contestato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia, fissandone termini e modalità di intervento.
  • La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per finalità di economia e celerità processuale senza incidere sull'autonomia delle singole domande, dei relativi giudicati e della distinta liquidazione delle spese.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'incarico è connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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