Cassazione Civile, Ordinanza n. 21729/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, emesso a seguito di PVC della Guardia di finanza redatto nei confronti di una società unipersonale della quale il ricorrente era legale rappresentante. L'Ufficio contestava, ai fini IVA, l'indebita contabilizzazione di ricavi derivanti da cessioni di beni ritenuti inesistenti verso una società terza, in un meccanismo fraudolento collegato ad acquisti fittizi da altra società. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per violazione del principio di specialità ex art. 19 d.lgs. 74/2000. In appello l'Agenzia deduceva, tra l'altro, l'inammissibilità dei motivi aggiunti e l'erronea applicazione del principio di specialità, sostenendo la rilevanza tributaria della pretesa. In cassazione il contribuente ha articolato sei motivi: carenza di motivazione; illegittimità della notifica a soggetto che assumeva non fosse più amministratore della società cancellata; violazione dell'art. 55 d.lgs. 546/1992 per difetto di specificità dell'appello; violazione del principio di specialità ex art. 19 d.lgs. 74/2000; incompetenza dell'ufficio accertatore; violazione del ne bis in idem.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilevando anche la sua carenza di legittimazione passiva, e ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che diversi motivi fossero inammissibili per novità o difetto di specificità: la censura di carenza di motivazione, la doglianza sulla notifica all'ex amministratore di società cancellata, l'asserita mancanza di specificità dell'appello, l'incompetenza dell'ufficio e il ne bis in idem. Quanto al motivo sul principio di specialità, la Corte ha confermato la statuizione della CTR: la questione era stata introdotta tardivamente con motivi aggiunti, in violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992, e comunque non risultava dimostrata l'operatività del concorso apparente tra norma penale e tributaria nella fattispecie. Il ricorso è stato quindi respinto nel merito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto carente di indicazione delle specifiche norme violate e delle esatte ipotesi di ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità di diversi motivi.
I motivi aggiunti non possono essere usati per introdurre questioni nuove non rese necessarie dal deposito di documenti non conosciuti; la tardiva proposizione della questione comporta inammissibilità.
La censura relativa alla mancanza di specificità dell'appello è stata reputata inammissibile per difetto di autosufficienza e/o novità della questione.
Il principio di specialità non è stato ritenuto utilmente invocabile nel caso di specie, sia per tardività della deduzione, sia perché non risultava accertata una fattispecie penale specifica idonea a determinare il concorso apparente con la pretesa tributaria.
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione, la cui formulazione è stata giudicata generica e non conforme ai requisiti di specificità.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e ancorati alle esatte norme asseritamente violate; la genericità o la mancata puntuale indicazione del paradigma di cui all'art. 360 c.p.c. determina l'inammissibilità.
- Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta con motivi aggiunti o comunque oltre i limiti consentiti dal processo tributario; in difetto, la censura è inammissibile.
- Il principio di specialità tra illecito penale e tributario non può essere invocato in modo astratto, ma richiede che sia effettivamente individuata e accertata la fattispecie penale rilevante e la sua interferenza con quella tributaria.
- La nullità o l'illegittimità della notifica e la legittimazione passiva devono essere dedotte in modo tempestivo e con allegazioni specifiche; se la questione è nuova in cassazione, il motivo è inammissibile.
- Quando la censura è stata già correttamente dichiarata tardiva dal giudice di merito e non emerge un errore di diritto, la decisione di merito è confermata in cassazione.
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