Cassazione Penale, Sentenza n. 13858/2025 del 09/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato le condanne per diversi delitti fallimentari (capo 1: bancarotta documentale; capo 2: bancarotta dissipativa; capo 3: bancarotta fraudolenta documentale; capo 5: bancarotta impropria; capo 9: bancarotta fraudolenta distrattiva). Le censure principali riguardano: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; insufficiente prova del dolo (o errata qualificazione delle condotte come dolose anziché colpose); travisamento probatorio circa la tenuta/occultamento delle scritture contabili (con riferimento a consegne, dispersione e ricostruzioni "aliunde"); mancata esplorazione del nesso di causalità tra le condotte contestate e l'aggravamento del dissesto/fallimento (in particolare per omissione riscossione canoni e per il mancato tempestivo esercizio di azioni esecutive); e omissione di una risposta puntuale alle questioni sollevate in appello (anche sul ruolo formale vs di fatto degli imputati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi entrambi fondati. Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale insufficiente, generica e lacunosa su più profili: in particolare sulla distinzione e prova del dolo (generico vs specifico) per la bancarotta documentale (capo 1), sulla valutazione dell'eventuale dissipazione per la mancata riscossione dei canoni (capo 2), sulla ricostruzione del ruolo e della responsabilità del Gelormini nella sparizione/occlusione delle scritture contabili della Sogeri (capo 3), sulla verificazione del nesso causale e del danno/ aggravamento del dissesto per la bancarotta impropria (capo 5) e sulla congrua attribuzione del concorso nella bancarotta distrattiva (capo 9). Ha quindi annullato in parte la sentenza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo esame da parte della Corte d'appello, impartendo indicazioni ermeneutiche: chiarire se e come si integrino le fattispecie di bancarotta documentale "generica" e "specifica", valutare il nesso eziologico tra operazioni dolose/omissive e dissesto, e valutare la posizione del liquidatore formale (Mazzucchi) alla luce dei criteri di responsabilità dell'amministratore mero formale. La questione delle attenuanti generiche è stata assorbita dall'annullamento. In sintesi: annullamento parziale e rinvio per riesame.
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 216
"art. 216 c.1 e c.2 n. 1 R.D.267/1942"
La Corte richiama la distinzione tra bancarotta documentale 'specifica' (dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto) e quella 'generica' (dolo generico legato all'omessa annotazione di dati veri). Può coesistere la valutazione di diverse condotte storicamente successive; va chiarito dal giudice di merito quale elemento soggettivo sia effettivamente provato.
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 219
"219 c.1 e c.2 n. 1 R.D.267/1942"
Riguarda l'aggravante per danno di rilevante entità: la Corte osserva che l'eventuale annullamento del capo relativo alla distrazione comporta il venir meno delle basi a fondamento dell'aggravante; l'accertamento dell'entità del danno va conseguente a un'adeguata motivazione.
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 223
"art. 223 c. 2 n. 2 R.D.267/1942"
Disciplina la bancarotta impropria per operazioni dolose: la Corte ricorda che per tale fattispecie è necessario il nesso eziologico tra le operazioni dolose e il dissesto o il suo aggravamento; anche un aggravamento del dissesto già in atto può integrare il reato, ma spetta al giudice del merito valutare l'effettiva incidenza delle condotte.
Codice Penale, art. 110 e art. 81 cpv.
Riguardano il concorso di persone nel reato e le norme sulla continuazione o pluralità di azioni: sono richiamati per inquadrare il concorso tra soggetti diversi nelle vicende societarie e la possibilità che plurime azioni dannose concorrano in un disegno criminoso unico.
Richiama l'obbligo di deposito e conservazione dei libri sociali anche in fase di liquidazione: la Corte sottolinea che l'obbligo di tenuta dei libri non cessa con la mera cessazione dell'attività e che i libri devono essere conservati e resi disponibili.
Usato per richiamare il principio del concorso causale: anche se esisteva una causa precedente di dissesto, un'operazione dolosa può averne aggravato gli effetti e concorrere causalmente al fallimento.
Codice di procedura penale, disposizioni attuative art. 173, comma 1
"art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen."
Citato per delimitare i motivi ammessi in cassazione e ricordare i limiti di censura consentiti nei ricorsi; la Corte verifica i motivi secondo tali limiti.
Codice di procedura penale, art. 611 (modificato D.Lgs. 10.10.2022 n.150)
"art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150"
Norma procedurale sulla trattazione del ricorso in pubblica udienza dopo la riforma; la Corte segnala che i ricorsi sono stati trattati con le nuove disposizioni.
Massime di principio
- La sottrazione, omissione o grave inattendibilità delle scritture contabili può integrare bancarotta documentale anche se parte della documentazione è poi ricostruita 'aliunde'; tuttavia il giudice deve precisare se opera il dolo specifico o il dolo generico e motivare adeguatamente.
- Per la bancarotta per 'dissipazione' o 'distrazione' occorre valutare non solo la condotta ostativa ma anche il nesso eziologico con il dissesto: non ogni scelta imprudente è automaticamente bancarotta fraudolenta, va provata la prevedibilità dell'aggravamento del dissesto o l'intento di profitto/reciprocità di vantaggio.
- La posizione dell'amministratore/liquidatore 'formale' può essere penalmente rilevante se l'abdicazione dei doveri di controllo è accompagnata dalla consapevolezza del rischio di alterazione contabile: il dolo può essere inferito dall'inerzia volontaria e dalla rappresentazione del rischio.
- La Corte d'appello non può limitarsi a ripetere la motivazione di primo grado: quando l'appello solleva censure specifiche il giudice del gravame deve rispondere puntualmente; in mancanza la Cassazione annulla e rinvia.
- Nella ricostruzione probatoria dei reati fallimentari è necessario distinguere attentamente responsabilità autonome (es. distrazioni di cassa) da omissioni gestionali o da scelte concordate tra parti; la mera conoscenza di irregolarità non equivale automaticamente a concorso doloso senza prova del contributo causale.
- Se l'annullamento riguarda fatti che reggevano aggravanti (es. danno di rilevante entità), tali aggravanti vengono meno se viene meno la condanna principale; il giudice del rinvio deve riesaminare anche la qualificazione delle circostanze aggravanti/attenuanti.
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