Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2025 del 09/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, pur avendo dichiarato la prescrizione di alcuni reati, ha confermato la confisca. Deduzioni principali: violazione del principio di legalità (art. 25 Cost. e art. 2 cod. pen.) e deficit di motivazione in relazione alla loro responsabilità, contestando il rapporto di titolarità o disponibilità dell'area; violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per presunto ne bis in idem con precedenti procedimenti e sequestri; vizio di valutazione (art. 157 cod. pen.) per omessa valutazione della testimonianza di Settimo Petruzzi e di documenti che proverebbero la non nuova consistenza delle opere; violazione dell'art. 240 cod. pen. perché, a loro dire, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei reati senza proseguire per accertare la lottizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di interesse concreto e per motivi generici/non proponibili in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui il reato di lottizzazione abusiva è progressivo e l'ultimo atto (opere di scavo e adeguamento impianto elettrico tra ottobre 2015 e agosto 2016 e lo sfruttamento a fini di ristorazione) ha prolungato l'iter criminoso oltre la data invocata dai ricorrenti, giustificando il differimento della prescrizione e la confisca del terreno e delle opere. Ha escluso la violazione dell'art. 649 cpp, rilevando l'assenza di identità storico-naturale dei fatti con i precedenti procedimenti e ha respinto le censure sulla valutazione probatoria ritenendole frammentarie. Esiti pratici: ricorsi respinti, confermata la confisca, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione italiana - art. 25
Invocata dai ricorrenti in funzione di principio di legalità penale (nulla poena sine lege); la Corte non ha ritenuto fondata la censura rispetto alla motivazione e alla normativa applicata.
Codice penale - art. 2
Richiamato con il principio che nessuno può essere punito se non in forza di una legge antecedente; la Corte non ha ravvisato violazione rispetto alla qualificazione giuridica dei fatti.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 30
Norma richiamata fra le fattispecie contestate; la Corte ha ritenuto che le modifiche e gli interventi sull'area rientrassero nello spettro delle fattispecie urbanistiche perseguibili.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 44, comma 2
art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Disposizione che legittima la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della confisca confermata in sede di merito.
Decreto legislativo 42/2004 - art. 181
Norma relativa ai beni vincolati (tutela paesaggistica); la Corte ha considerato comprovata la violazione dei vincoli paesaggistici e urbanistici per l'area in questione.
Codice penale - art. 349
Articolo richiamato fra le imputazioni originarie (reato comunque oggetto dei giudizi); la Corte non ha accolto le censure relative alla loro qualificazione rispetto alle responsabilità personali.
Codice della navigazione - artt. 54 e 1161
artt. 54 e 1161 cod. della navigazione
Richiamati in relazione a censure specifiche (originarie imputazioni); non hanno inciso sull'esito della cassazione.
Codice di procedura penale - art. 649
Norma che tutela dal doppio processo; la Corte ha escluso la violazione perché non sussiste identità storico-naturale dei fatti rispetto ai precedenti procedimenti, e le nuove opere contestate non erano oggetto dei giudizi anteriori.
Codice penale - art. 157
Riguarda la valutazione della prova testimoniale; la Corte ha ritenuto che le doglianze sui mezzi di prova fossero parcellari e non idonee a sovvertire le valutazioni di merito.
Codice penale - art. 240
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'estinzione dei reati; la Corte ha ritenuto inapplicabile la doglianza perché il proseguimento dell'iter criminoso con nuovi atti escludeva la disposizione invocata.
Codice di procedura penale - art. 568, comma 4
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Principio che l'impugnazione richiede interesse concreto e attuale dell'impugnante; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità anche per difetto di tale interesse rispetto a beni appartenenti a terzi.
Codice di procedura penale - art. 129
Norma sull'assoluzione nel merito; la Corte ha osservato che non vi erano elementi tali da consentire una pronuncia di assoluzione di merito, data la gravità indiziaria e la valutazione probatoria.
Massime di principio
- Per impugnare con successo la confisca di beni appartenenti a terzi l'imputato deve allegare e provare un interesse concreto ed attuale; l'assenza di tale allegazione rende il ricorso per cassazione inammissibile ai sensi dell'art. 568 c.4 c.p.p.
- Il reato di lottizzazione abusiva è progressivo e a forma libera: il momento consumativo va individuato nell'ultimo atto integrante l'illecito (es. opere di urbanizzazione, adeguamenti funzionali che consentono lo sfruttamento), per cui interventi successivi possono prolungare il decorso della prescrizione.
- Interventi funzionali a mantenere o rendere più redditizio lo sfruttamento imprenditoriale dell'area (es. adeguamento impianto elettrico, installazione di gruppo elettrogeno, opere di scavo) possono concorrere alla consumazione continuata della lottizzazione abusiva.
- Il divieto di doppio processo (art. 649 c.p.p.) opera solo se sussiste identità storico-naturalistica della fattispecie; se emergono atti o delitti diversi o un diverso titolo di responsabilità, non si applica la preclusione.
- Le censure sulla valutazione delle prove in Cassazione sono difficili da accogliere se le doglianze sono generiche o parcellizzate; la gravità, precisione e congruenza degli indizi valutati in fatto dal giudice di merito prevalgono salvo evidente illogicità o carenza motivazionale.
- Se il giudice di merito ricostruisce coerentemente il quadro fattuale (titolarità/disponibilità dell'area, gestione continuativa, ruolo del custode), tali accertamenti legittimano l'attribuzione di responsabilità anche in assenza di titolarità formale se provata la disponibilità effettiva e l'interesse alla realizzazione delle opere.
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