Cassazione Penale, Sentenza n. 13818/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 131‑bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Sosteneva che la Corte d'appello aveva denegato l'applicabilità dell'art. 131‑bis senza valutare concretamente i fatti e i criteri pertinenti (quantità e qualità dei rifiuti: piccolo mucchio di matasse di cavi elettrici; luogo e ora: pieno giorno su strada sterrata; comportamento degli imputati: immediato tentativo di spegnere l'incendio con acqua e terra), limitandosi a enunciare che la combustione illecita di rifiuti è fenomeno frequente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello sul diniego dell'art. 131‑bis fosse apparente e carente di specifiche argomentazioni relative alla fattispecie concreta. Ha annullato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'art. 131‑bis e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo esame di fatto circa l'applicabilità della causa di non punibilità. Ha precisato che il rinvio impedisce l'applicazione, nel giudizio di rinvio, dell'eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento parziale.
Norme richiamate
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha richiamato che il diniego deve essere adeguatamente motivato con valutazione concreta dei presupposti fattuali e normativi, e che la mancanza di specifiche argomentazioni rende il diniego viziato.
Individua i criteri per la determinazione della pena e i parametri di valutazione della gravità del fatto; il ricorrente invocava tali criteri (quantità/qualità del danno, modalità, circostanze) come elementi utili per valutare la particolare tenuità.
Norma sulla concorso di persone nel reato; citata in relazione alla responsabilità concorrente del ricorrente con altro soggetto (Amato Alessandro).
Norma del codice ambientale che punisce il comportamento di combustione illecita di rifiuti; oggetto della condanna contestata nella vicenda.
Giurisprudenza: Sez.3, n. 50215 del 08/10/2015 (Rv.265434)
Richiamata per il principio secondo cui l'annullamento con rinvio per la verifica dell'art. 131‑bis impedisce l'applicabilità, nel giudizio di rinvio, dell'eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento parziale.
Massime di principio
- La denegata applicazione dell'art. 131‑bis richiede una motivazione specifica e concreta: il giudice di merito deve valutare i presupposti fattuali (es. quantità e qualità del bene o del danno, modalità, contesto, comportamento dell'agente) e non limitarsi a enunciate considerazioni generali sul fenomeno.
- Se la motivazione è apparente o meramente assertiva, la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo esame di fatto; ciò non equivale ad una immediata applicazione della causa di non punibilità.
- La parte difensiva deve chiedere espressamente l'applicazione dell'art. 131‑bis e fornire elementi fattuali utili alla sua valutazione; il giudice ha il compito di esplicitare il perché dell'accoglimento o del diniego.
- L'annullamento con rinvio per verificare l'art. 131‑bis preserva la possibilità di riesame ma impedisce che, nel giudizio di rinvio, sia invocata una estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento stesso.
- Nel valutare la particolare tenuità vanno considerati sia elementi oggettivi (esiguo danno, ridotta quantità) sia elementi soggettivi e comportamentali (immediato tentativo di riparazione o di mitigazione del danno, condotta collaborativa).
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