Cassazione Penale, Sentenza n. 13816/2025 del 09/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva parzialmente mitigato la condanna per il reato di illecita cessione di cocaina. L'atto di cassazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione da parte della Corte d'Appello di una memoria difensiva, tempestivamente depositata prima dell'udienza, con la quale si sosteneva l'insufficienza del solo narcotest a provare l'efficacia drogante della sostanza ceduta (in particolare l'impossibilità di desumere la quantità di principio attivo dalla sola reazione del narcotest).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non costituisce automaticamente causa di nullità; rileva solo se la memoria conteneva argomentazioni nuove e pertinenti rispetto alle questioni oggetto del giudizio. Nel caso concreto la memoria era non conferente rispetto ai motivi di gravame effettivamente proposti in appello (che contestavano identificazione del soggetto agente e misura della pena), dovendosi rilevare che l'appello non aveva censurato la natura drogante della sostanza. La Corte ha inoltre ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui il narcotest prova la natura stupefacente ma non la quantità di principio attivo; tuttavia qui non sussisteva interesse a impugnare sotto il profilo della quantificazione essendo mancata qualsiasi contestazione di aggravanti legate alla quantità o richiesta di riqualificazione in termini di lieve entità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018 (Mascaro, Rv. 272739 - 01)
omessa valutazione di memorie difensive non puo essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullita del provvedimento, salvo che le memorie contengano argomentazioni non ripetitive e conferenti
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omissione di esame di memorie difensive incide sulla legittimita della decisione solo se le memorie contenevano difese nuove e pertinenti; se invece sono ripetitive o inconferenti la loro mancata valutazione non determina nullita.
Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021 (Palrnas, Rv. 282680 - 01)
il narcotest consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantita di principio attivo in essa contenuto
Il principio richiamato chiarisce i limiti probatori del narcotest: esso è idoneo a dimostrare che la sostanza e stupefacente, ma non a determinare la quantificazione del principio attivo, ragione per cui per censurare la quantita occorrono elementi probatori ulteriori o specifiche doglianze connesse alle aggravanti ponderali o istanza di lieve entita.
Massime di principio
- L'omessa menzione o valutazione di memorie difensive non costituisce automaticamente motivo di nullita: per essere rilevante deve emergere che le memorie contenevano argomentazioni nuove e pertinenti rispetto agli aspetti giurisdizionali oggetto di decisione.
- Se in appello si contestano specifici profili (es. identificazione dell'agente, quantificazione della pena) e non la natura drogante della sostanza, una successiva censura in cassazione basata su memorie circa l'inefficacia del narcotest puo essere ritenuta non conferente e dunque inammissibile o infondata.
- Il narcotest prova la natura stupefacente della sostanza ma non la quantita del principio attivo: per contestare la quantificazione occorrono elementi peritale-scientifici aggiuntivi oppure una specifica censura riferita a conseguenze aggravanti legate al peso o alla richiesta di riqualificazione in lieve entita.
- Per una efficace impugnazione è necessario che i motivi dedotti nei diversi gradi di giudizio siano coerenti: questioni nuove introdotte solo in cassazione e non trattate nei precedenti gradi rischiano di essere considerate inconferenti.
- Nel pianificare la difesa, se si intende discutere la rilevanza probatoria del narcotest, conviene produrre elementi tecnici o richiedere consulenze che affrontino la quantificazione del principio attivo, oltre a sollevare espressamente tale questione nei motivi di appello.
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