Cassazione Penale, Sentenza n. 13810/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di scritture e documenti contabili), sostenendo che non vi è prova diretta di occultamento o distruzione, ma solo un omesso esibire la documentazione; deduce che la condotta omissiva, se priva di finalità evasiva, integra al più l'illecito amministrativo previsto dall'art. 9 D.Lgs. 74/2000. Inoltre censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante elementi favorevoli (comportamento con la Guardia di Finanza, comportamento processuale, interruzione dell'attività) e lamenta difetto di motivazione circa la concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui: il Talucci non ha esibito la documentazione richiesta durante la verifica della Guardia di Finanza, mentre risultano fatture e rapporti commerciali nel periodo oggetto di verifica; la mancanza delle scritture contabili originarie e la disponibilità dei documenti da parte dell'imputato costituiscono prova della condotta di occultamento o distruzione con finalità evasiva (art. 10 D.Lgs. 74/2000). Ha ritenuto corretta l'esclusione dell'applicazione dell'art. 9 (illecito amministrativo). Ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali del ricorrente e ha giudicato manifestamente infondata la richiesta di sospensione condizionale, già negata in primo grado per plurimi precedenti e per aver già beneficiato due volte del beneficio. Per cui il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 10
La Corte interpreta l'art. 10 come comprensivo della condotta dell'amministratore che determina il mancato, prolungato rinvenimento dei documenti contabili nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, quando ciò avviene nella consapevolezza dell'accertamento e con finalità evasiva; il mancato reperimento delle copie originali, se le copie sono state trovate presso terzi, può essere desunto come distruzione o occultamento dell'altra copia.
D.Lgs. 74/2000, art. 9, comma 1
Norma che punisce la mera mancata conservazione dei documenti con sanzione amministrativa. La Corte distingue la mera omissione/negligenza (art. 9) dalla condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 10 quando sussistono elementi che indicano distruzione/occultamento con finalità evasiva.
Codice penale, art. 62-bis
Sulla concessione della diminuente delle circostanze attenuanti generiche la Corte richiama la riforma che ha reso più restrittiva la valutazione, richiedendo elementi di segno positivo e non limitandosi allo stato di incensuratezza.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125
Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 62-bis c.p.: la conversione ha reso più rigorosi i criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Codice di procedura penale, art. 616
Richiamato per la statuizione che, all'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alle spese e, in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivede la valutazione di merito sulla prova se la motivazione è congrua: le censure di fatto sulla valutazione delle prove sono inammissibili salvo vizio di motivazione.
- La mera ricostruzione del volume d'affari tramite documenti acquisiti presso terzi non esclude che la mancata esibizione delle scritture contabili originali, quando erano nella disponibilità dell'imputato, possa integrare il reato di occultamento o distruzione (art. 10 D.Lgs. 74/2000).
- Il rinvenimento di una copia della fattura presso il terzo destinatario può far presumere la distruzione o l'occultamento dell'altra copia presso l'emittente, idoneo a dimostrare finalità evasiva.
- La differenza tra illecito amministrativo (art. 9) e reato (art. 10) si fonda sulla prova della finalità evasiva e sulla disponibilità/occlusione delle scritture: omissione senza finalità evasiva integra spesso l'illecito amministrativo, mentre la sottrazione o distruzione con consapevolezza dell'accertamento è reato.
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice richiede elementi positivi significativi; la presenza di precedenti penali e l'uso ripetuto di benefici simili possono giustificare il diniego.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata per un giudizio prognostico negativo se il condannato ha precedenti e ha già beneficiato più volte del beneficio.
- In cassazione gli argomenti manifestamente infondati non determinano l'annullamento: il mancato esame di motivi palesemente infondati non è causa di annullamento.
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