Cassazione Penale, Sentenza n. 13817/2025 del 09/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma del 02/05/2024 deducendo violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., per avere la Corte, nel riformare la sentenza di primo grado e nel rideterminare la pena, omesso di confermare espressamente i benefici concessi in primo grado (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). Il ricorrente chiedeva l'annullamento senza rinvio della parte che ometteva tale conferma.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha affermato il principio consolidato secondo cui, in appello proposto dal solo imputato, se il giudice d'appello ridetermina la pena e non si pronuncia espressamente sui benefici già concessi dal giudice di primo grado, tali benefici si intendono implicitamente confermati per evitare la reformatio in peius. Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto che la mancata espressa conferma della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario equivalesse a conferma implicita, e perciò ha respinto il motivo del ricorso. Inoltre ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente per lamentare omissione di pronuncia sui benefici concessi in primo grado; la Corte di cassazione interpreta che, in sede di appello proposto dal solo imputato, l'omissione di una espressa conferma dei benefici deve intendersi come conferma implicita al fine di evitare la reformatio in peius
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione
Giurisprudenza consolidata (Sez.5, n. 20506 del 14/01/2019; Sez.3, n. 16184 del 28/02/2013; Sez.3, n. 580 del 07/12/2007)
citazioni di massime e precedenti
Principio di diritto secondo cui, in appello proposto dal solo imputato, ogni eventuale beneficio già concesso dal primo giudice si ritiene implicitamente confermato se il giudice d'appello non dispone diversamente, per rispettare il divieto di reformatio in peius; principio esteso anche alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale per ragioni di identità di ratio
Massime di principio
- Se l'appello è proposto soltanto dall'imputato, il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius); perciò, se omette di ribadire benefici già concessi in primo grado, questi si considerano implicitamente confermati
- La mancata pronuncia espressa sui benefici (es. sospensione condizionale della pena, non menzione nel casellario) non equivale automaticamente a revoca: vale la presunzione di conferma quando l'appello proviene solo dall'imputato
- Se si desidera una conferma formale dei benefici in sede d'appello, il difensore può comunque sollecitare una specifica declaratoria in dispositivo per evitare incertezze pratiche (es. nell'ambito dell'esecuzione o del casellario)
- Nel caso in cui anche il pubblico ministero o la parte civile proporranno appello, le valutazioni possono cambiare: l'eventuale peggioramento rispetto alla sentenza di primo grado può essere ammesso se l'appello non è proposto esclusivamente dall'imputato
- Se la pronuncia dell'appello modifica la determinazione della pena (per es. per prescrizione di alcuni capi), il giudice d'appello deve comunque tener conto dei presidi di tutela derivanti dal divieto di reformatio in peius e dalla giurisprudenza consolidata; in dubbio, è preferibile ottenere un'annotazione espressa nel dispositivo
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