Cassazione Penale, Sentenza n. 13809/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha constatato che il giudice di merito non ha adeguatamente motivato l'esclusione della posizione di garanzia alla luce dell'art. 299 d.lgs. 81/2008 e, quindi, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna la sentenza di assoluzione per i reati contestati (mancata sorveglianza sanitaria, insufficiente formazione, mancata redazione del piano operativo di sicurezza) sostenendo che il Tribunale ha erroneamente escluso la posizione di datore di lavoro di fatto di Urgo. Il motivo centrale è la violazione dell'art. 299 D.Lgs. 81/2008: nonostante la ditta di Urgo fosse cessata formalmente da anni, dagli accertamenti risultava che Urgo aveva incaricato e fornito materiale e direttive al lavoratore Patierno (non regolarizzato) presente in cantiere, elementi che configurano l'esercizio di fatto dei poteri direttivi e l'assunzione degli obblighi di garanzia.
Norme richiamate
art. 299 D.Lgs. 81/2008
La norma equipara il datore di lavoro di fatto a quello di diritto: le posizioni di garanzia gravano anche su chi, sprovvisto di formale investitura, eserciti di fatto i poteri giuridici del datore di lavoro; l'assunzione di obblighi prescinde dalla formale titolarità e si valuta sulla base dell'effettivo svolgimento delle funzioni.
art. 18, comma 1, lett. g, D.Lgs. 81/2008
Norma richiamata nel capo di imputazione relativa all'obbligo del datore di lavoro di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria; se sussiste la posizione di datore di fatto, l'obbligo ricade sul soggetto che esercita i poteri direttivi.
art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008
Richiamata in relazione all'obbligo di formazione adeguata dei lavoratori; l'obbligo è dovuto anche dal datore di fatto che esercita poteri direttivi.
art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. 61/2008
Norma utilizzata nel capo di imputazione in relazione alla mancata redazione del piano operativo di sicurezza; l'obbligo può essere imposto al soggetto che di fatto organizza e dirige l'attività.
Massime di principio
- L'esercizio effettivo dei poteri direttivi (fornitura di materiale, impartizione di istruzioni, incarico diretto del lavoratore, controllo dell'esecuzione) integra la posizione di datore di lavoro di fatto, indipendentemente dalla cancellazione formale o dall'assenza di titolarità societaria.
- La presenza di un lavoratore non regolarizzato incaricato direttamente da una persona costituisce elemento probatorio rilevante dell'assunzione, di fatto, degli obblighi di garanzia da parte di chi ha impartito incarico e direttive.
- Il giudice di merito, se esclude la posizione di datore di fatto nonostante elementi concreti che la suggeriscono, deve fornire motivazione specifica e adeguata per giustificare la deroga al principio di effettività sancito dall'art. 299.
- In situazioni analoghe occorre valutare sistematicamente: chi ha dato incarico, chi ha fornito materiali, chi ha impartito direttive, chi controllava il lavoro e la regolarità amministrativa del rapporto; la mancanza di formale contratto o l'interruzione della ditta non escludono automaticamente responsabilità.
- Per la difesa o per l'azione pubblica è importante raccogliere e preservare prove (testimonianze del lavoratore, consegne materiali, messaggi, pagamenti) che attestino l'effettivo esercizio dei poteri direttivi o, al contrario, l'effettiva autonomia e responsabilità di un'impresa terza.
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