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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36130/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di un dipendente, già capo reparto MIAF con qualifica di quadro, che chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale assumendo di aver subito un illegittimo demansionamento a seguito della rimozione dall'incarico e della successiva assegnazione a mansioni ritenute marginali. La Corte d'appello aveva invece ritenuto legittimo l'esercizio dello ius variandi datoriale, sulla base delle criticità organizzative del reparto e dell'equivalenza delle nuove mansioni, rilevando altresì il rifiuto del lavoratore di accettare altre opportunità lavorative prospettate nel tempo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato sette motivi: omesso esame di fatti decisivi asseritamente dimostrativi del carattere ritorsivo della condotta datoriale; nullità della sentenza per omessa motivazione sulla attendibilità dei testimoni; omesso esame delle deposizioni e dei documenti prodotti; omissione di esame di fatti decisivi relativi alla pretesa inattendibilità dei testi; violazione degli artt. 2103, 1218 e 2697 c.c. per mancata considerazione del contenuto dequalificante delle mansioni; violazione delle stesse norme per mancato giudizio di equivalenza e per erronea attribuzione dell'onere probatorio; e, infine, violazione delle medesime disposizioni e vizi motivazionali quanto alla valutazione del rifiuto del lavoratore di altre opportunità. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi investissero in sostanza la valutazione del materiale probatorio e la motivazione della sentenza d'appello, chiedendo un nuovo esame del fatto storico e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che ricorressero il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la violazione degli artt. 2103, 1218, 2697, 115, 116 e 132 c.p.c., e ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente svolto il giudizio di equivalenza delle mansioni e aveva legittimamente posto a carico del lavoratore l'onere di allegare circostanze significative dell'allegato demansionamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, in conseguenza dell'esito sfavorevole, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione di norme di diritto, ma non di censurare soltanto la valutazione di merito delle prove o la motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali rilevanti in cassazione, non quando la motivazione sia esistente e si chieda un riesame del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non riguarda la mera insufficienza della motivazione né la diversa lettura delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite o pone a base della decisione elementi non introdotti nel processo.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o si discosta dalle regole di valutazione della prova legale; non quando si contesti il prudente apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione sussiste solo in caso di anomalia motivazionale radicale; non è configurabile quando la motivazione è presente e logicamente comprensibile.

  • art. 2103 c.c.

    Il giudizio di legittimità deve verificare se la sentenza di merito abbia correttamente accertato l'equivalenza delle mansioni e l'assenza di dequalificazione.

  • art. 2087 c.c.

    La norma non è violata quando la censura mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale del comportamento datoriale senza individuare una vera antigiuridicità giuridicamente apprezzabile.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel contesto della responsabilità del datore di lavoro, ma la Corte ne esclude la violazione perché la censura riguarda l'accertamento del fatto e non una regola di diritto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare circostanze significative dell'illegittimo esercizio del potere datoriale grava sul lavoratore che deduce il demansionamento.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Regola il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio nel rito camerale di cassazione.

  • art. 348 ter, quinto comma, c.p.c.

    È richiamato solo per escludere che nel caso concreto operasse la limitazione al motivo ex art. 360 n. 5 per doppia conforme fondata sulle stesse ragioni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto/inammissibilità del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non può essere usato per sollecitare una diversa lettura delle prove o per discutere le ragioni ipotetiche della condotta di controparte.
  • Quando la domanda è costruita come azione risarcitoria da demansionamento, il ricorrente deve allegare specificamente il contenuto delle mansioni asseritamente dequalificanti e i fatti che rendono illegittimo l'esercizio dello ius variandi datoriale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si identifica con il dissenso rispetto alla valutazione di attendibilità dei testimoni o al prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La censura di violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di motivazione radicalmente mancante o affetta da anomalia motivazionale; non è sufficiente prospettare che la motivazione sia sbagliata o poco convincente.
  • In tema di demansionamento, il giudice di merito può escludere la dequalificazione se accerta l'equivalenza delle mansioni nuove rispetto a quelle precedenti e se rileva che il lavoratore non ha allegato elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l'illegittimo esercizio del potere datoriale.
  • L'onere di allegazione dei fatti costitutivi del demansionamento incombe sul lavoratore che ne chiede il risarcimento; solo dopo una compiuta allegazione può rilevare l'eventuale prova liberatoria del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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