Cassazione Civile, Sentenza n. 10094/2020 del 28/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La ricorrente aveva convenuto in giudizio due istituti di credito e un loro dipendente, deducendo che, dopo avere trasferito alle banche il denaro ricavato dalla vendita di un appartamento ereditato, le sarebbero stati proposti investimenti limitati a titoli di Stato, senza che fossero sottoscritti contratti e ordini scritti. Sosteneva di avere appreso nel dicembre 2008 che il proprio patrimonio era quasi azzerato e chiedeva la nullità dei rapporti e delle operazioni, con restituzione delle somme, oppure, in subordine, la risoluzione per inadempimento e il risarcimento. In un precedente giudizio era stata dichiarata l’estinzione; in sede penale era stata inoltre accertata la falsità di alcune sottoscrizioni apposte sui contratti prodotti da una banca. Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva del 15 giugno 2014, aveva dichiarato nulli per difetto di forma scritta alcuni contratti di conto corrente e di deposito, custodia e amministrazione titoli e le operazioni dipendenti; dopo consulenza tecnica, con sentenza definitiva del 19 gennaio 2016 aveva però rigettato le domande. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3 agosto 2017, aveva respinto l’impugnazione della correntista, ritenendo che il tema decisivo fosse il danno causato dagli investimenti non autorizzati: le operazioni d’investimento non avevano prodotto una perdita patrimoniale, mentre il decremento derivava da prelievi effettuati dalla correntista, come risultanti dagli estratti conto non specificamente contestati. Con undici motivi di ricorso per cassazione, la ricorrente ha dedotto, in sintesi: omessa pronuncia o motivazione apparente e incoerenza nella considerazione delle operazioni contabili; erronea interpretazione della domanda, che a suo dire comprendeva la restituzione di ogni somma versata; violazione delle regole sull’onere della prova in tema di restituzione e inadempimento; erronea mancata accettazione della domanda senza consulenza tecnica; mancata prova della trasmissione degli estratti conto e della restituzione delle somme; nullità o inefficacia della sentenza per mancato riferimento alla fattispecie concreta; inefficacia probatoria delle riproduzioni degli estratti conto; erronea applicazione del principio di non contestazione; mancato ricorso a presunzioni per ritenere inattendibili gli estratti conto in ragione delle falsificazioni; mancata adozione delle ricostruzioni alternative del consulente tecnico; e illegittima regolazione delle spese. Nel giudizio di cassazione il dipendente ha eccepito il passaggio in giudicato della decisione nei propri confronti, non essendo state riproposte domande o censure a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché la Corte d’appello aveva individuato e deciso il tema del danno da investimenti, spiegando che le perdite patrimoniali non derivavano dagli investimenti ma dai prelievi. Ha respinto le censure sull’interpretazione della domanda: l’interpretazione del giudice di merito non era travalicante, poiché l’atto introduttivo riferiva le richieste di nullità e restituzione alle operazioni su strumenti finanziari e non prospettava prelievi o versamenti estranei a tali operazioni; inoltre, le norme sull’interpretazione contrattuale non regolano l’interpretazione della domanda giudiziale. Ha escluso che la decisione si fondasse su una non corretta ripartizione dell’onere della prova: il rigetto era basato sull’accertamento positivo, anche alla luce della consulenza tecnica, che le somme utilizzate per acquistare titoli erano rientrate senza esiti pregiudizievoli. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità e per la sua direzione contro la sentenza non definitiva di primo grado senza adeguata correlazione con la decisione d’appello. Ha ritenuto inammissibile il quinto motivo perché non censurava specificamente la ratio secondo cui la produzione in giudizio degli estratti conto, in assenza di contestazioni specifiche, ne determinava l’effetto di trasmissione ai fini dell’onere di contestazione. Ha dichiarato inammissibile per genericità il sesto motivo. Sul settimo, ha chiarito che gli estratti conto erano riproduzioni meccaniche di dati informatici, soggette all’art. 2712 c.c. e non all’art. 2719 c.c.; in ogni caso, la decisione d’appello aveva valorizzato la produzione documentale come fatto che attivava l’onere di contestazione specifica, non l’efficacia probatoria delle copie in sé. Ha dichiarato inammissibile l’ottavo motivo perché la ricorrente non aveva riportato né indicato in modo puntuale le contestazioni processuali asseritamente formulate, in violazione degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso. Ha rigettato la censura sulle presunzioni, osservando anche che per i prelievi rilevava l’andamento del conto corrente, la cui sottoscrizione non era stata contestata; ha inoltre precisato che la mera diversa valutazione delle prove non integra violazione dell’art. 115 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il decimo motivo perché mirava a ottenere una nuova valutazione di merito delle ricostruzioni del consulente tecnico e non criticava adeguatamente la scelta motivata dei giudici di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulle spese, per mancata critica delle ragioni esposte dalla Corte d’appello. Nei confronti del dipendente ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza d’appello, non essendo state riproposte domande né formulate censure in cassazione, e ha compensato le spese tra lui e la ricorrente. Ha condannato la ricorrente alle spese in favore dei due istituti di credito: rispettivamente Euro 6.000,00 ed Euro 8.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ciascuno, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La Corte romana ha offerto la sua interpretazione della domanda giudiziale proposta dalla sig.ra M., ritenendo che il thema decidendum riguardasse solamente le doglianze relative alle operazioni di investimento in titoli e obbligazioni eseguite mediante denaro confluito sui conti da lei accesi presso le due Banche convenute e, in particolare, l’esecuzione non autorizzata e non consentita di tali investimenti con conseguenti danni derivati da investimenti dannosi.
La domanda va considerata secondo il suo contenuto e il tema effettivamente devoluto; nella specie, la Corte d’appello aveva esaminato le doglianze concernenti gli investimenti e il relativo danno, sicché non vi era omessa pronuncia.
ai fini dell’interpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili le norme sull’interpretazione del contratto, in quanto, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione della parte rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire alla controparte di cogliere l’effettivo contenuto dell’atto e di poter svolgere un’adeguata difesa
I criteri legali di interpretazione del contratto non si applicano direttamente alle domande giudiziali; la domanda va ricostruita considerando quanto sia stato oggettivamente esplicitato e comprensibile alla controparte ai fini della difesa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione
La valutazione del giudice di merito sull’interpretazione e qualificazione della domanda è censurabile in cassazione solo se supera i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato o del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa, oppure se è viziata nella motivazione.
La controversia è stata decisa pertanto in base ad un accertamento positivo in fatto e non già sulla base dell’applicazione della regola dell’onere probatorio quale regola suppletiva dell’accertamento positivo dei fatti.
La regola sull’onere della prova opera come criterio suppletivo quando i fatti non siano stati accertati; non è il fondamento del rigetto quando la decisione poggia invece su un accertamento positivo dei fatti rilevanti.
La controversia è stata decisa pertanto in base ad un accertamento positivo in fatto e non già sulla base dell’applicazione della regola dell’onere probatorio quale regola suppletiva dell’accertamento positivo dei fatti.
Nel caso concreto la censura relativa alla prova dell’inadempimento non coglieva la decisione, fondata sull’accertamento che le somme impiegate per gli acquisti di strumenti finanziari erano rientrate senza esiti pregiudizievoli.
La controversia è stata decisa pertanto in base ad un accertamento positivo in fatto e non già sulla base dell’applicazione della regola dell’onere probatorio quale regola suppletiva dell’accertamento positivo dei fatti.
La domanda di risoluzione non è stata rigettata per una ripartizione dell’onere probatorio, ma in ragione dell’accertamento di merito che non risultava un pregiudizio derivante dagli investimenti contestati.
in tema di conto corrente, la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell’art. 1832 c.c., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato
La produzione in giudizio degli estratti conto può costituire trasmissione ai fini dell’art. 1832 c.c.; il correntista deve formulare contestazioni specifiche delle risultanze per impedire che siano considerate approvate.
Gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un’elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non già nell’art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti
Gli estratti conto ottenuti dalla stampa di elaborazioni informatiche sono riproduzioni meccaniche soggette all’art. 2712 c.c.; il disconoscimento deve investire la veridicità delle singole operazioni entro i termini previsti.
La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non già nell’art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nell’art. 2712 c.c.
L’art. 2719 c.c., relativo alle copie fotografiche di scritture, non disciplina il disconoscimento degli estratti conto che riproducono elaborazioni informatiche.
la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile se il giudice disapplica espressamente la regola di acquisizione delle prove o utilizza prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione di attendibilità o forza persuasiva delle prove.
La ricorrente – per vero limitandosi a una generica affermazione che tali circostanze risulterebbero dalle consulenze grafologiche esperite – indica quali atti falsificati il contratto di deposito titoli, il contratto per negoziazione il documento rischi generali e i documenti avversari n. 155, 157 e 159.
La Corte non enuncia un criterio generale di applicazione dell’art. 2729 c.c.; rileva che la censura sulle presunzioni era genericamente formulata e che, ai fini dei prelievi, rilevava il conto corrente la cui sottoscrizione non era stata contestata.
Al rigetto del ricorso consegue, secondo soccombenza, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle Banche controricorrenti, liquidate come in dispositivo.
In applicazione della soccombenza, il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente alle spese in favore delle banche controricorrenti; le spese sono invece compensate nel rapporto con il dipendente, evocato senza domande o censure.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
E’ perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale
Chi denuncia un error in procedendo deve indicare nel ricorso gli elementi identificativi del fatto processuale e i riferimenti necessari a individuare la violazione; il potere della Cassazione di esaminare gli atti presuppone che il motivo sia ritualmente specifico.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
E’ perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale
La denuncia di un vizio processuale richiede l’allegazione e l’individuazione puntuale degli atti rilevanti secondo gli oneri di specificità e autosufficienza; il controllo diretto degli atti non supplisce a un motivo inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Il rigetto comporta, ricorrendone i presupposti processuali e ove dovuto, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Il contributo aggiuntivo è commisurato a quello dovuto per il ricorso, secondo la previsione del comma 1-bis, quando ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Le norme sull’interpretazione dei contratti non si applicano direttamente all’interpretazione della domanda giudiziale: il giudice deve ricostruire il contenuto sostanziale della pretesa sulla base degli atti, delle vicende dedotte e del provvedimento richiesto, nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa.
- La valutazione del giudice di merito sull’interpretazione e qualificazione della domanda è sindacabile in cassazione solo se travalica i limiti processuali dell’attività interpretativa o presenta un vizio motivazionale deducibile secondo le regole del giudizio di legittimità.
- Quando il giudice accerta positivamente i fatti rilevanti, la controversia non è decisa secondo la regola suppletiva dell’onere della prova; una censura sulla ripartizione dell’onere probatorio non è pertinente se non critica l’accertamento fattuale posto a fondamento della decisione.
- La produzione in giudizio degli estratti conto può integrare la loro trasmissione ai fini dell’art. 1832 c.c.; il correntista che intenda contestarne le risultanze deve farlo in modo specifico, indicando le singole operazioni contestate.
- Gli estratti conto risultanti dalla stampa di elaborazioni informatiche sono riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 c.c., non copie fotografiche soggette all’art. 2719 c.c.; la contestazione deve riguardare la veridicità delle specifiche registrazioni.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggiore efficacia persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; occorre che abbia disapplicato la regola di acquisizione probatoria o utilizzato prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi.
- La denuncia in cassazione dell’erronea applicazione del principio di non contestazione richiede che il ricorrente riporti e individui specificamente le allegazioni e le contestazioni processuali rilevanti; richiami generici a verbali o memorie non soddisfano gli oneri di specificità e autosufficienza.
- Il potere della Cassazione di esaminare direttamente gli atti in presenza di un error in procedendo presuppone che il motivo sia ammissibile e che il ricorso individui in modo specifico il fatto processuale e gli atti sui quali la censura si fonda.
- Il giudice di merito può scegliere, con motivazione, tra diverse ricostruzioni tecniche prospettate dal consulente; la richiesta di sostituire in cassazione una diversa ricostruzione fattuale integra una non consentita istanza di rivalutazione del merito.
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