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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38541/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietà)

La controversia

La lite trae origine dalla domanda proposta in primo grado dalla proprietaria di un immobile confinante, diretta a ottenere la demolizione o l'arretramento di un basso fabbricato ad uso autorimessa realizzato sul fondo vicino. La deducente sosteneva che l'opera fosse stata costruita in appoggio alla sua casa, con elementi innestati nel muro perimetrale e con occupazione di parte del proprio mappale, oltre che a distanza inferiore a quella legale. I convenuti si erano difesi eccependo l'usucapione del diritto a mantenere la costruzione, affermando che il manufatto era stato realizzato nel 1979. Dopo alterne vicende processuali e un precedente intervento della Cassazione per omesso esame di un motivo di appello, gli eredi della proprietaria hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1140, 1141, 1144 e 1158 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come tolleranza una vicenda che, invece, sarebbe dipesa da una vera e propria autorizzazione del proprietario, con conseguente mancanza di possesso utile all'usucapione e configurabilità della mera detenzione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che, a fronte dell'ammissione dei convenuti di avere costruito con il permesso del precedente proprietario, non gravasse sugli eredi l'onere di provare tale circostanza; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, censurando la statuizione che aveva posto a loro carico anche le spese del giudizio di cassazione definito con esito favorevole alla loro dante causa. È stata inoltre prospettata una doglianza di vizio motivazionale, dichiarata inammissibile nei limiti del vecchio art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti, salvo quelle relative al vizio motivazionale non più deducibile nella formulazione precedente dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nel merito ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, e conseguentemente inammissibile il primo, perché fondato su un presupposto fattuale non provato e, comunque, su una diversa lettura dell'appello e della motivazione di merito, riservate al giudice di fatto. La Corte ha ribadito che la non contestazione opera solo per i fatti primari e che le ammissioni contenute negli atti difensivi del procuratore non hanno valore confessori o vincolante, ma solo indiziario. Ha inoltre confermato il principio secondo cui, in tema di usucapione, l'attività corrispondente all'esercizio del diritto reale può essere esclusa dalla tolleranza solo se questa sia provata da chi la deduce; e che il giudice del rinvio, nel regolare le spese, deve considerare l'esito globale della lite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    Definisce il possesso; la Corte osserva che la questione del permesso/autorizzazione incide sulla distinzione tra possesso e detenzione, ma la censura è inammissibile perché fondata su un fatto non provato e su una diversa ricostruzione del merito.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul possesso per sostenere che il rapporto con il bene non fosse possesso utile all'usucapione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1144 c.c.

    Invocato per escludere il possesso in presenza di mera tolleranza; la Corte ribadisce che la tolleranza va provata da chi la deduce e che nel caso concreto è stata esclusa in fatto.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato come norma sull'usucapione; la Corte conferma l'accertamento del possesso ultraventennale idoneo all'acquisto per usucapione del diritto di mantenere l'opera.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte precisa che l'onere della prova grava su chi contesta il possesso deducendo il permesso/tolleranza, mentre la non contestazione non opera per mere difese e le ammissioni difensive non hanno valore confessorio.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza complessiva del processo; il giudice del rinvio può porre a carico anche della parte vittoriosa in cassazione le spese se essa risulta complessivamente soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di regolazione delle spese; la Corte conferma che il giudice del rinvio deve guardare all'esito globale della lite e può compensare o porre le spese a carico della parte complessivamente soccombente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione nella formulazione previgente non è più deducibile nei termini prospettati; perciò le censure di omessa/contraddittoria motivazione sono dichiarate inammissibili.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per escludere la mancanza di sintesi o altri profili formali di inammissibilità del ricorso.

  • art. 369, n. 2, c.p.c.

    Richiamato a proposito del deposito della copia autentica della sentenza impugnata, utile a superare l'errore materiale nel numero della sentenza indicata nel ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di usucapione, chi invochi la tolleranza o un originario permesso del proprietario per escludere il possesso utile deve allegare e provare tale circostanza; una volta provato il potere di fatto sul bene, l'onere di dimostrare la tolleranza ricade su chi la deduce.
  • La non contestazione opera solo sui fatti primari costitutivi, modificativi o estintivi del diritto, non sulle mere difese o sulle qualificazioni giuridiche dei fatti; le affermazioni contenute negli atti difensivi del procuratore non equivalgono automaticamente a confessione.
  • La qualificazione di un rapporto come possesso o detenzione e l'interpretazione del contenuto dell'atto di appello costituiscono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di legittimità tipizzato.
  • La lunga durata dell'esercizio del potere di fatto su un bene può costituire elemento presuntivo idoneo a escludere la tolleranza, specie nei rapporti di mera vicinanza o amicizia non assistiti da peculiari legami familiari.
  • Nel regolamento delle spese, il giudice del rinvio deve avere riguardo all'esito globale della lite e non alla singola fase processuale, potendo pertanto porre le spese anche a carico della parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente.

Come è indicizzato

MateriePossessoSpese di liteImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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