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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24458/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2006 e 2007, emessi per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e notificati dall'ufficio all'ex amministratore della società fallita, dopo che il curatore aveva trasmesso gli atti al predetto soggetto senza impugnarli. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo, da un lato, che l'ex amministratore avesse legittimazione a impugnare gli atti perché il curatore aveva scelto di non opporsi e, dall'altro, che l'appello dell'Ufficio fosse carente di specificità. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 43 l.fall. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che dopo il fallimento la legittimazione processuale spetta esclusivamente al curatore e che il fallito può agire solo in caso di inerzia totale del curatore, non quando questi compia una valutazione di convenienza; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e l'omessa pronuncia, censurando la declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita genericità e sostenendo che l'atto conteneva anche censure di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che, in presenza di inerzia del curatore rispetto all'impugnazione dell'atto impositivo, il contribuente fallito conserva una legittimazione straordinaria a impugnare. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la mera riproposizione in appello delle argomentazioni già svolte in primo grado non basta, di per sé sola, a escludere la specificità dei motivi di gravame quando dal complesso dell'atto siano comunque desumibili in modo inequivoco le ragioni di censura. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. n. 267 del 1942

    In caso di rapporto d'imposta sorto prima del fallimento, il fallito può impugnare l'atto impositivo solo se il curatore si astiene dall'impugnarlo; rileva l'inerzia oggettiva del curatore, non la ragione soggettiva della sua scelta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione delle regole sull'onere della prova, ma il motivo è stato ritenuto infondato sul punto della legittimazione del fallito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'onere di specificità dei motivi di appello è assolto anche quando le ragioni di dissenso, lette nel loro complesso, siano desumibili inequivocamente dall'atto; la mera riproposizione delle difese di primo grado non comporta automaticamente inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma richiamata per denunciare omessa pronuncia sulla specificità dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametrato al vizio processuale di omessa pronuncia dedotto nel secondo motivo.

Massime di principio

  • Quando il rapporto d'imposta è anteriore alla dichiarazione di fallimento, la legittimazione del fallito ad impugnare l'atto impositivo sussiste in via straordinaria solo in presenza di una vera inerzia del curatore; se il curatore non impugna, il fallito conserva interesse e capacità processuale a tutela del proprio distinto interesse rispetto a quello della massa.
  • La verifica della legittimazione del fallito va compiuta in base al comportamento oggettivo del curatore: è irrilevante che la mancata impugnazione dipenda da una valutazione di opportunità o convenienza, purché vi sia astensione dall'azione.
  • Nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi d'appello è soddisfatto anche quando l'atto di gravame riproponga le difese già svolte, se dall'atto nel suo complesso emergono in modo chiaro e non equivoco le ragioni di censura contro la decisione di primo grado.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non può fondarsi sulla sola circostanza che l'appellante abbia reiterato in secondo grado le argomentazioni già formulate in primo grado, occorrendo una valutazione complessiva dell'atto di gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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