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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11618/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo rinvio della Corte d'appello di Milano per ragioni diverse: BARBARO ha denunciato omessa/apparente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, nonché mancato accertamento delle cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p.; ROMEO ha lamentato errore materiale nel dispositivo per non avere riportato la riqualificazione del suo ruolo (da apicale a mero partecipe) prevista nell'accordo sulla pena; PISANO ha censurato la valutazione e la motivazione sull'aggravante ex art.74, comma 4, DPR 309/1990 e sul trattamento sanzionatorio (minimo edittale, riconoscimento o meno delle generiche, aumento per continuazione), deducendo anche l'unitarietà dei fatti contestati e un trattamento differenziato rispetto a coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Per BARBARO e ROMEO l'inammissibilità è fondata sul carattere preclusivo dell'accordo sulla pena ex art.599‑bis c.p.p.: il giudice d'appello aveva recepito il concordato (con predeterminazione della misura delle generiche e rinuncia a motivi di gravame), pertanto la materia è stata ritenuta sottratta alla cognizione in Cassazione. La censura di ROMEO relativa a un errore materiale nel dispositivo non è stata sanata in Cassazione perché il ricorso era inammissibile (la correzione materiale richiede ammissibilità o il rimedio dell'art.130 c.p.p.). Quanto a PISANO, le censure sono state ritenute in parte generiche e in parte non devolute correttamente al giudice del rinvio; la Corte ha ritenuto infondate le critiche sulla qualificazione dei fatti e sul trattamento sanzionatorio (compresa la richiesta di riconsiderare la continuazione), osservando che molte doglianze non erano state specificamente dedotte in appello oppure risultavano incompatibili con la decisione irrevocabile già intervenuta; inoltre gli aumenti per continuazione sono stati giudicati motivati e non arbitrari. Conseguentemente tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento, ciascuno, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599‑bis cod. proc. pen.

    L'accordo sulla pena previsto dall'art.599‑bis ha effetto dispositivo e preclusivo: la scelta delle parti e la misura concordata limitano la cognizione del giudice di secondo grado e producono effetti preclusivi anche in Cassazione, rendendo inammissibili censure pertinenti a questioni disciplinate dall'accordo.

  • art. 74, comma 4, D.P.R. n. 309/1990

    art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante prevista dalla normativa sugli stupefacenti; l'annullamento parziale aveva riguardato tale aggravante per alcuni imputati e la sua esclusione richiede che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio siano state debitamente dedotte e valutate in sede di gravame.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di non punibilità: la verifica della loro assenza poteva essere devoluta al giudice di gravame solo se la materia non fosse stata preclusa dall'accordo; dopo il concordato l'esame in Cassazione su tale punto è precluso.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili motivi generici o non specificamente introdotti in appello ai sensi di tale norma.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente la rettifica di errori materiali del provvedimento impugnato, ma tale potere è esercitabile in Cassazione solo se il ricorso è ammissibile; non può essere usato per aggirare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Rimedi per la correzione di errori materiali: la correzione può essere chiesta ma la norma esclude la competenza del giudice dell'impugnazione se l'impugnazione è dichiarata inammissibile; la Corte ricorda che questo rimedio resta quello ordinario per errori materiali.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    Impone che le questioni dedotte in Cassazione siano quelle oggetto del gravame; censure non oggetto di appello o proposte in modo generico sono inammissibili.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Richiesta di apprezzamento positivo degli elementi personali per riconoscimento delle generiche: la Corte territoriale ha ritenuto assenti elementi positivi e presenti elementi negativi tali da giustificarne il diniego.

  • art. 81 cod. pen.

    Limiti al cumulo e proporzione delle pene nella continuazione: la Corte ha valutato che l'aumento complessivo per continuazione fosse proporzionato e non configurasse cumulo materiale irragionevole.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorsi dichiarati inammissibili per colpa della parte ricorrente.

  • art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul testo penale in materia di stupefacenti: cornice edittale di riferimento per le condotte contestate, rilevante nella valutazione della proporzione della pena e degli aumenti per continuazione.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante invocata dalla difesa (menzionata in motivazione) ma non rilevante nel caso concreto poiché non sviluppata nel ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. n. 40/2019

    sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale

    Citata dalla difesa per prospettare una necessaria rideterminazione della pena in certo orientamento giurisprudenziale; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva alla luce delle doglianze non specifiche e non adeguatamente dedotte in appello.

Massime di principio

  • L'accordo sulla pena ex art.599‑bis c.p.p. limita la cognizione del giudice d'appello e ha effetti preclusivi anche in Cassazione: questioni inerenti all'accordo o alla misura concordata sono in genere inammissibili in sede di legittimità.
  • Censure generiche o non specificamente dedotte in appello sono inammissibili in Cassazione (art.606 c.p.p.); per essere esaminata, la questione deve essere oggetto del gravame con adeguata specificazione.
  • La rettifica di errori materiali nel dispositivo (art.619 c.p.p.) è possibile in Cassazione solo se il ricorso è ammissibile; in caso contrario il rimedio è quello ordinario dell'art.130 c.p.p. davanti al giudice competente.
  • L'annullamento parziale di una qualificazione o aggravante impone che, in sede di rinvio, siano specificamente dedotte e motivate le questioni relative al trattamento sanzionatorio (minimo edittale, attenuanti, aumenti per continuazione); altrimenti tali questioni possono essere dichiarate inammissibili.
  • La valutazione delle generiche e della recidiva sono autonome: il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva possono coesistere secondo autonome valutazioni del giudice, purché motivate.
  • Nel reato continuato il giudice deve motivare l'aumento per ciascun reato satellite in modo che risulti rispettata la proporzione tra le pene e l'assenza di un cumulo materiale irragionevole; tuttavia il grado di dettaglio motivazionale richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti.

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