Cassazione Penale, Sentenza n. 11618/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo rinvio della Corte d'appello di Milano per ragioni diverse: BARBARO ha denunciato omessa/apparente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, nonché mancato accertamento delle cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p.; ROMEO ha lamentato errore materiale nel dispositivo per non avere riportato la riqualificazione del suo ruolo (da apicale a mero partecipe) prevista nell'accordo sulla pena; PISANO ha censurato la valutazione e la motivazione sull'aggravante ex art.74, comma 4, DPR 309/1990 e sul trattamento sanzionatorio (minimo edittale, riconoscimento o meno delle generiche, aumento per continuazione), deducendo anche l'unitarietà dei fatti contestati e un trattamento differenziato rispetto a coimputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Per BARBARO e ROMEO l'inammissibilità è fondata sul carattere preclusivo dell'accordo sulla pena ex art.599‑bis c.p.p.: il giudice d'appello aveva recepito il concordato (con predeterminazione della misura delle generiche e rinuncia a motivi di gravame), pertanto la materia è stata ritenuta sottratta alla cognizione in Cassazione. La censura di ROMEO relativa a un errore materiale nel dispositivo non è stata sanata in Cassazione perché il ricorso era inammissibile (la correzione materiale richiede ammissibilità o il rimedio dell'art.130 c.p.p.). Quanto a PISANO, le censure sono state ritenute in parte generiche e in parte non devolute correttamente al giudice del rinvio; la Corte ha ritenuto infondate le critiche sulla qualificazione dei fatti e sul trattamento sanzionatorio (compresa la richiesta di riconsiderare la continuazione), osservando che molte doglianze non erano state specificamente dedotte in appello oppure risultavano incompatibili con la decisione irrevocabile già intervenuta; inoltre gli aumenti per continuazione sono stati giudicati motivati e non arbitrari. Conseguentemente tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento, ciascuno, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
L'accordo sulla pena previsto dall'art.599‑bis ha effetto dispositivo e preclusivo: la scelta delle parti e la misura concordata limitano la cognizione del giudice di secondo grado e producono effetti preclusivi anche in Cassazione, rendendo inammissibili censure pertinenti a questioni disciplinate dall'accordo.
art. 74, comma 4, D.P.R. n. 309/1990
art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Aggravante prevista dalla normativa sugli stupefacenti; l'annullamento parziale aveva riguardato tale aggravante per alcuni imputati e la sua esclusione richiede che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio siano state debitamente dedotte e valutate in sede di gravame.
Norma sulle cause di non punibilità: la verifica della loro assenza poteva essere devoluta al giudice di gravame solo se la materia non fosse stata preclusa dall'accordo; dopo il concordato l'esame in Cassazione su tale punto è precluso.
art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili motivi generici o non specificamente introdotti in appello ai sensi di tale norma.
Consente la rettifica di errori materiali del provvedimento impugnato, ma tale potere è esercitabile in Cassazione solo se il ricorso è ammissibile; non può essere usato per aggirare l'inammissibilità del ricorso.
Rimedi per la correzione di errori materiali: la correzione può essere chiesta ma la norma esclude la competenza del giudice dell'impugnazione se l'impugnazione è dichiarata inammissibile; la Corte ricorda che questo rimedio resta quello ordinario per errori materiali.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
Impone che le questioni dedotte in Cassazione siano quelle oggetto del gravame; censure non oggetto di appello o proposte in modo generico sono inammissibili.
Richiesta di apprezzamento positivo degli elementi personali per riconoscimento delle generiche: la Corte territoriale ha ritenuto assenti elementi positivi e presenti elementi negativi tali da giustificarne il diniego.
Limiti al cumulo e proporzione delle pene nella continuazione: la Corte ha valutato che l'aumento complessivo per continuazione fosse proporzionato e non configurasse cumulo materiale irragionevole.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e il pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorsi dichiarati inammissibili per colpa della parte ricorrente.
art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma sul testo penale in materia di stupefacenti: cornice edittale di riferimento per le condotte contestate, rilevante nella valutazione della proporzione della pena e degli aumenti per continuazione.
Attenuante invocata dalla difesa (menzionata in motivazione) ma non rilevante nel caso concreto poiché non sviluppata nel ricorso.
Sentenza Corte Cost. n. 40/2019
sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale
Citata dalla difesa per prospettare una necessaria rideterminazione della pena in certo orientamento giurisprudenziale; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva alla luce delle doglianze non specifiche e non adeguatamente dedotte in appello.
Massime di principio
- L'accordo sulla pena ex art.599‑bis c.p.p. limita la cognizione del giudice d'appello e ha effetti preclusivi anche in Cassazione: questioni inerenti all'accordo o alla misura concordata sono in genere inammissibili in sede di legittimità.
- Censure generiche o non specificamente dedotte in appello sono inammissibili in Cassazione (art.606 c.p.p.); per essere esaminata, la questione deve essere oggetto del gravame con adeguata specificazione.
- La rettifica di errori materiali nel dispositivo (art.619 c.p.p.) è possibile in Cassazione solo se il ricorso è ammissibile; in caso contrario il rimedio è quello ordinario dell'art.130 c.p.p. davanti al giudice competente.
- L'annullamento parziale di una qualificazione o aggravante impone che, in sede di rinvio, siano specificamente dedotte e motivate le questioni relative al trattamento sanzionatorio (minimo edittale, attenuanti, aumenti per continuazione); altrimenti tali questioni possono essere dichiarate inammissibili.
- La valutazione delle generiche e della recidiva sono autonome: il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva possono coesistere secondo autonome valutazioni del giudice, purché motivate.
- Nel reato continuato il giudice deve motivare l'aumento per ciascun reato satellite in modo che risulti rispettata la proporzione tra le pene e l'assenza di un cumulo materiale irragionevole; tuttavia il grado di dettaglio motivazionale richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti.
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