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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12382/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Una banca aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci nei propri confronti due atti di costituzione di fondo patrimoniale, stipulati contestualmente dinnanzi allo stesso notaio da due nuclei familiari: da un lato un fratello con la moglie, dall’altro la sorella con il marito. I due atti avevano conferito nel fondo tutti i beni dei coniugi, con effetto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del creditore. I convenuti avevano resistito sostenendo, in sintesi, che non vi fosse un valido credito della banca perché tra le parti erano pendenti controversie su anatocismo e usura, che non fosse integrata la scientia damni nella forma ritenuta dalla corte territoriale, e che comunque la società debitrice principale avesse continuato l’attività e disponesse di beni utili a soddisfare il credito. In cassazione hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 2901 c.c. per insussistenza dei presupposti della revocatoria, sia quanto al credito sia quanto alla scientia fraudis e all’eventus damni; con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 702 ter, comma 3, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per asserita illegittima disattesa delle richieste istruttorie volte a provare l’esistenza di altre garanzie. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché non autosufficienti: nel ricorso non erano stati adeguatamente trascritti o individuati gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, e le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove preclusa in sede di legittimità; inoltre non era stata illustrata la decisività delle prove non ammesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e altresì alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.; ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. La decisione è stata fondata soprattutto sulla violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per mancata indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti, e sulla proposizione di censure che sollecitavano una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione. Quanto alla doglianza sulle prove, la Corte ha ribadito che la censura è ammissibile solo se si deduce la violazione del diritto alla prova o un vizio motivazionale specificamente riferito alla decisività del mezzo istruttorio, profili qui non adeguatamente dedotti.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria; la Corte non riconsidera nel merito i presupposti sostanziali della revocatoria perché le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza e per richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato per descrivere il rito semplificato con cui il Tribunale aveva deciso la domanda revocatoria.

  • art. 702 ter, comma 3, c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per censurare la gestione delle richieste istruttorie; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova; la censura non supera il vaglio di ammissibilità perché non supportata da puntuali indicazioni documentali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale delle denunce di violazione di legge contenute nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama che la censura sul diniego di prove è ammissibile sotto il profilo della violazione del diritto alla prova solo quando il giudice abbia errato nel ritenere preclusioni o inammissibilità insussistenti; qui manca l’illustrazione della decisività.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Applicato in senso rigoroso: il ricorso è inammissibile se non riproduce adeguatamente il contenuto degli atti e documenti su cui si fondano le censure e non ne indica la precisa collocazione processuale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio, ricorrendone i presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su censure che presuppongono l’esame di atti o documenti è necessario rispettare l’onere di specifica indicazione e riproduzione del loro contenuto, con precisa localizzazione nel fascicolo; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • La doglianza relativa al mancato accoglimento di prove è ammissibile solo se si allega in modo specifico la violazione del diritto alla prova o il vizio motivazionale relativo alla decisività del mezzo istruttorio; occorre dimostrare perché la prova richiesta sarebbe stata idonea a incidere sulla decisione.
  • Nell’azione revocatoria ordinaria, la discussione sull’esistenza del credito e sui presupposti sostanziali dell’atto dispositivo non può essere efficacemente devoluta in cassazione senza un ricorso autosufficiente e specificamente ancorato agli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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