Cassazione Penale, Sentenza n. 1280/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che li aveva ritenuti responsabili, in concorso tra loro e con altri, di traffico/agevolazione dell'ingresso di 43 cittadini extracomunitari: i migranti erano stati trasportati a bordo del motoryacht "Angelo Bianco", fatti trasbordare su un gommone di 8 metri e abbandonati in mare nelle acque territoriali italiane il 22/11/2019 (Santa Maria di Leuca), con fuga successiva degli imputati verso la Grecia. In appello Girit era stato condannato a 7 anni di reclusione e multa di euro 1.200.000; Yildiz a 8 anni e multa di euro 800.000. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto sei motivi identici: 1) violazione del diritto di difesa per utilizzo di foto estratte dai cellulari dei migranti senza audizione degli autori delle foto (art.526 c.p.p., artt.5 e 11 Cost.); 2) criticità sulla attendibilità dei metadati/geolocalizzazione e della consulenza tecnica (contraddittorietà e mancanza di verifica dei tempi); 3) mancato riconoscimento della scriminante del "salvataggio" (giustificazione) e affermazione che la condotta fosse solo di agevolazione; 4) vizio procedurale nell'ordinanza istruttoria ex art.507 c.p.p. e utilizzabilità delle foto anonime; 5) illogicità nel riconoscere l'aggravante del fine di profitto (art.12 comma 3-ter lett. b D.lgs. 286/1998) senza prove di contatti o passaggi di denaro; 6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso e confermato la decisione di merito (integrazione tra motivazioni di primo grado e appello). Ha ritenuto lecita l'utilizzazione delle foto e dei dati estratti dai cellulari dei migranti anche senza l'audizione degli autori irreperibili; ha giudicato di merito insindacabile le valutazioni sulla attendibilità dei metadati e della consulenza tecnica; ha escluso la scriminante del salvataggio perché la versione era contraddetta da più elementi probatori (localizzazione incompatibile con la rotta, foto che documentano la presenza di Girit prima del presunto salvataggio, tentativo di fuga all'arrivo della Capitaneria); ha ritenuto provata l'aggravante del fine di profitto sulla base della sussistenza di un'organizzazione che ha procurato imbarcazione, equipaggio e carburante; ha escluso la sussistenza di elementi specifici idonei a fondare la concessione delle attenuanti generiche. Ha quindi respinto i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 12 (commi 3, 3-bis, 3-ter)
La Corte ha applicato le previsioni sulle ipotesi aggravate del reato di favoreggiamento/traffico di migranti: ha ritenuto integrata l'aggravante del "fine di profitto" e le ulteriori ipotesi aggravanti sulla base degli elementi organizzativi (procura dell'imbarcazione, equipaggio, carburante) pur in assenza di prova diretta di transazioni di denaro
Codice penale, art. 110 (concorso di persone nel reato)
Usato per ritenere i ricorrenti responsabili in concorso tra loro e con altri per l'organizzazione e l'esecuzione del trasporto illecito
Codice di procedura penale, art. 526 (comma 1-bis) e art. 507
Sulla legittimità dell'utilizzo di documenti (foto e dati estratti da cellulari) e sui poteri istruttori: la Corte ha ritenuto che l'impiego di tali documenti non violi di per sé i diritti di difesa e che l'ordinanza istruttoria e le deposizioni richieste siano state adeguate e non viziate
Costituzione, artt. 5 e 11 (richiamati nell'impugnazione)
I riferimenti costituzionali al diritto di difesa e al principio di legalità sono stati ritenuti non violati dalla Corte, che ha valutato regolare l'acquisizione e l'utilizzo probatorio delle immagini e dei dati
Codice della navigazione (richiamato) / norme sulla sicurezza della navigazione
La condotta è stata censurata anche per violazione delle norme del codice della navigazione in quanto il trasbordo e l'abbandono dei migranti su un gommone di 8 metri senza cautele ha posto in pericolo la loro vita
Massime di principio
- Dati e foto estratti da dispositivi sequestrati possono essere utilizzati come prova anche se gli autori degli scatti sono irreperibili, purché l'acquisizione sia regolare; l'assenza di audizione degli autori non rende automaticamente inutilizzabile il documento
- Contestazioni tecniche sui metadati o sulla geolocalizzazione sono, in larga parte, valutazioni di merito e difficilmente vincenti in cassazione se la corte territoriale ha dato una motivazione logica e non manifestamente illogica
- La scriminante del soccorso richiede una versione coerente, credibile e compatibile con gli elementi materiali: discrepanze nella localizzazione, evidenze fotografiche contraddittorie o comportamenti (es. fuga) possono farla escludere
- L'aggravante del "fine di profitto" può essere desunta anche per via indiziaria da elementi organizzativi e strutturali dell'attività illecita (procura dell'imbarcazione, equipaggio, carburante), non necessitando sempre di prove dirette di transazioni finanziarie
- La concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice: grava sull'imputato l'onere di far emergere elementi positivi specifici che giustifichino tale concessione
- Le censure procedurali in Cassazione richiedono la dimostrazione di vizi di legge o motivazioni manifestamente illogiche: le critiche che si limitano a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio rientrano nel sindacato di merito e sono inammissibili
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