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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32514/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un detenuto a differenze retributive per lavoro carcerario. In primo grado il Tribunale aveva condannato il Ministero della giustizia al pagamento di una somma per differenze di retribuzione; in appello la Corte territoriale aveva ridotto l’importo riconosciuto e aveva ritenuto, tra l’altro, che l’eccezione di prescrizione fosse solo parzialmente fondata, valorizzando la cessazione di vari periodi di rapporto e la decorrenza della prescrizione dalla fine di ciascun segmento lavorativo. Il detenuto ha proposto ricorso principale affidato a due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 182 e 417-bis c.p.c., sostenendo che la costituzione del Ministero in primo grado a mezzo di propri funzionari era nulla o addirittura inesistente e non sanabile ex art. 182 c.p.c., perché la norma sulla sanatoria riguarderebbe solo la regolarizzazione della procura del difensore; ha inoltre contestato la ritenuta possibilità di far valere la prescrizione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., censurando l’impostazione della Corte d’appello sulla prescrizione: secondo il ricorrente il rapporto di lavoro carcerario era unico e continuativo, i periodi di inattività dei detenuti lavoratori costituivano solo sospensioni e non cessazioni del rapporto, sicché il termine prescrizionale non avrebbe potuto decorrere come ritenuto dalla Corte territoriale. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 100 e 417-bis c.p.c.: ha sostenuto che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l’interesse a impugnare la statuizione di primo grado sulla ritualità della costituzione dell’Amministrazione, e ha insistito nel sostenere che il lavoro carcerario dovesse essere qualificato in modo da consentire l’applicazione dell’art. 417-bis c.p.c. e delle relative regole sulla difesa personale dell’amministrazione. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ha dichiarato assorbito il secondo, ha rigettato il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha condannato il Ministero al pagamento dell’intera somma originariamente riconosciuta in primo grado, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con condanna anche alle spese di tutti i gradi di giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo principale sulla ritualità della costituzione del Ministero e sulla conseguente possibilità di far valere le eccezioni di incompetenza e prescrizione. Ha affermato che l’art. 417-bis c.p.c. è norma eccezionale e non applicabile analogicamente al lavoro carcerario, poiché tale rapporto va qualificato come rapporto di lavoro privato e non come rapporto di lavoro dei dipendenti di una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 413, comma 5, c.p.c. Ne ha tratto la conseguenza che la costituzione dell’Amministrazione a mezzo di propri funzionari non era rituale e non poteva ritenersi sanata mediante l’art. 182 c.p.c., disposizione che concerne la procura e i vizi emendabili della rappresentanza tecnica, non la radicale inesistenza o invalidità della difesa personale non consentita. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale è stato rigettato perché, una volta esclusa la ritualità della costituzione dell’Amministrazione, il motivo d’appello relativo alla medesima questione non avrebbe potuto essere accolto. La sentenza d’appello è stata quindi cassata e la causa decisa nel merito con condanna del Ministero al pagamento della somma di euro 32.032,68 oltre interessi legali. Le spese di tutti i gradi sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    la regolarizzazione riguarda i vizi della procura e dei poteri del difensore, cioè un vizio emendabile; non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza radicale della difesa tecnica e non è applicabile alla costituzione invalida a mezzo di funzionario nei casi non consentiti.

  • art. 417-bis c.p.c.

    norma derogatoria e di stretta interpretazione; si applica alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c., e non può essere estesa analogicamente al lavoro carcerario.

  • art. 413 c.p.c.

    il lavoro carcerario è ricondotto al criterio di competenza del comma 2, proprio dei rapporti di lavoro privato; il comma 5 è riferito ai rapporti di lavoro pubblico e non ai detenuti lavoratori.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio nel motivo relativo alla prescrizione, ma il relativo esame è stato assorbito.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione all’interesse ad agire/impugnare.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’art. 417-bis c.p.c. ha natura derogatoria e non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti; opera solo per le controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 413, comma 5, c.p.c.
  • Il lavoro carcerario, pur svolgendosi nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria e per finalità rieducative, va qualificato come rapporto di lavoro privato ai fini processuali, con conseguente applicazione dei criteri di competenza dell’art. 413, comma 2, c.p.c. e non delle regole proprie del pubblico impiego.
  • La costituzione in giudizio a mezzo di funzionari amministrativi fuori dai casi consentiti non è sanabile ex art. 182 c.p.c., poiché tale norma riguarda i vizi della procura e della rappresentanza tecnica del difensore, non la radicale mancanza di ius postulandi o la partecipazione processuale di soggetto non legittimato.
  • Quando la costituzione della parte è rituale solo in apparenza ma manca il presupposto legale per la difesa personale dell’amministrazione, non possono ritenersi validamente svolte le eccezioni processuali o di merito che su tale costituzione si fondano.
  • In presenza dei presupposti, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. senza rinvio, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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