Cassazione Civile, Ordinanza n. 30014/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto per lavori edilizi eseguiti nell'abitazione della ricorrente. In primo grado gli attori avevano chiesto l'accertamento del mancato pagamento del corrispettivo dei lavori, oltre agli interessi contrattuali, e il risarcimento del danno non patrimoniale in favore di uno di essi, assumendo che la convenuta lo avesse offeso ripetutamente qualificandolo come "ladro". Il Tribunale aveva accolto solo la domanda risarcitoria per l'offesa al decoro, dopo avere escluso la legittimazione attiva di alcuni originari attori e altre questioni preliminari; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della convenuta. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, la nullità/irregolarità della notifica dell'atto di citazione di primo grado, sostenendo che essa avrebbe dovuto essere eseguita presso il domicilio da lei asseritamente eletto nel contratto di appalto e non presso la residenza anagrafica; con il secondo motivo denunciava travisamento della prova, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi, contestando l'accertamento della condotta ingiuriosa e la prova della sua illiceità, anche in relazione alla qualificazione della vicenda come offesa al decoro e alla persona del danneggiato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel contratto richiamato non risultava una vera e propria elezione di domicilio ai sensi degli artt. 47 c.c. e 141 c.p.c.; l'indirizzo indicato coincideva con la residenza della parte e, comunque, l'elezione di domicilio contrattuale non aveva carattere esclusivo né era idonea a incidere sulla controversia risarcitoria extracontattuale poi decisa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e perché non risultava un vero travisamento della prova, ma soltanto una contestazione del giudizio di merito sulla credibilità e rilevanza degli elementi acquisiti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto"
La Corte richiama la norma per affermare che l'elezione di domicilio deve risultare espressa e scritta; nel contratto esaminato non ne è stata ravvisata una valida elezione, ma solo l'indicazione di una residenza.
"Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notifica presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato"
La notifica nel domicilio contrattuale è obbligatoria solo se l'elezione è effettivamente inserita nel contratto ed espressamente dichiarata; qui tale presupposto non è stato riscontrato.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla notifica, ma la censura è stata respinta perché la notificazione risultava valida nei termini accertati dalla Corte.
La ricorrente lo invocava per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha escluso che vi fosse un errore censurabile in cassazione, trattandosi di rivalutazione del fatto.
Le censure sono state prospettate sotto i profili di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto il primo motivo infondato e il secondo inammissibile perché volto a una nuova valutazione del merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla condotta offensiva asseritamente sussumibile nell'illecito depenalizzato; la Corte non si sofferma nel merito della qualificazione, perché la censura è giudicata inammissibile come rivalutazione del fatto.
art. 4, n. 3, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
Richiamato dalla ricorrente per contestare la domanda risarcitoria fondata sull'offesa al decoro; la Corte non accoglie la tesi perché la doglianza si risolve in una critica alla valutazione probatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
È richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio inserita in un contratto rileva ai fini notificatori solo se risulta espressa, chiara e specificamente riferita agli atti o affari per cui è fatta; la mera indicazione di un indirizzo, se coincidente con la residenza, non basta.
- L'elezione di domicilio contrattuale non ha carattere necessariamente esclusivo: in difetto di una chiara volontà contraria, gli atti inerenti al rapporto possono essere trasmessi anche a un diverso indirizzo riferibile alla parte.
- La notificazione dell'atto introduttivo è valida se effettuata presso la residenza anagrafica della parte quando non risulti provato un diverso domicilio speciale rilevante e opponibile.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, salvo il caso di effettivo travisamento del contenuto oggettivo della prova.
- Il travisamento della prova ricorre solo quando vi sia una svista sul fatto probatorio in sé, non quando si contesti la logica valutazione della sua attendibilità o rilevanza ai fini della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29946/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_civile · 13 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29948/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_civile · 13 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29950/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_civile · 13 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29951/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_civile · 13 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29952/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_civile · 13 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29957/2025 del 13/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →