Parere n. 1128/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Maurizio Ortolani contro IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli e nei confronti della signora Giulia Merli per l’annullamento: a) dell'avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici, indetto ai sensi dell'art. 3 ter del D.L. n. 51/2023, convertito in L. n. 87/2023, per le esigenze dell'IRCCS Rizzoli pubblicato in data 27 novembre 2023 per la copertura a tempo indeterminato, tra l'altro, di n. 15 posti con il profilo di Collaboratore professionale della ricerca sanitaria, nella parte in cui prevede tra i requisiti di ammissione, anche per il personale assunto in sede di prima applicazione con contratto a termine stipulato a seguito di procedura speciale di reclutamento disciplinata dall'art. 1, comma 432, della L. n. 205/2017 il possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale per l'assunzione nello specifico profilo; b) in parte qua della determinazione del Servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del personale n. 595 del 24 novembre 2023 di indizione della suddetta procedura di stabilizzazione; c) della determinazione n. 13 del 15 gennaio 2024 di esclusione del ricorrente dalla procedura per mancanza dei requisiti specifici richiesti dall'avviso e dell'Allegato c) alla determinazione avente ad oggetto l'elenco dei candidati non ammessi; d) del provvedimento prot. n. 773 del 16 gennaio 2024 di comunicazione al ricorrente della sua non ammissione, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche non conosciuto; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla procedura indicata in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 432, della L. n. 205/2017 e dall'art. 3 ter del D.L. n. 51/2023, convertito in L. n. 87/2023 e ad una corretta attribuzione da parte del SUMAGP del punteggio previsto per il servizio prestato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’avviso e degli atti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico del 27 novembre 2023, la determinazione di indizione della procedura, gli atti di esclusione e la comunicazione di non ammissione alla procedura di stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria dell’IRCCS Rizzoli. L’esclusione era motivata dal mancato possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso. Il ricorrente ha sostenuto che, essendo stato assunto a tempo determinato in sede di prima applicazione mediante la procedura speciale prevista dall’art. 1, comma 432, della legge n. 205/2017, non avrebbe dovuto possedere il titolo di laurea, non richiesto dalla disciplina speciale di reclutamento. Ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 432, della legge n. 205/2017, del d.P.C.M. 21 aprile 2021 e del d.m. 24 aprile 2020, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto all’ammissione e alla corretta attribuzione del punteggio per il servizio prestato. L’IRCCS ha eccepito il difetto di giurisdizione; il Ministero della Salute ha invece ritenuto il ricorso fondato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto preliminare e assorbente il difetto di giurisdizione amministrativa. La procedura controversa non costituisce una procedura concorsuale di assunzione, ma un percorso di stabilizzazione riservato a dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali. In tale percorso l’amministrazione, una volta esercitata la facoltà di procedere alla stabilizzazione e nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli di spesa, deve limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza esercitare un pubblico potere selettivo. La controversia riguarda quindi il diritto all’assunzione e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 165/2001. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., essendo ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Sono stati fatti salvi gli effetti dell’eventuale translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
La controversia sulla stabilizzazione del personale già assunto a tempo determinato riguarda il diritto all’assunzione e non l’esercizio di un potere amministrativo nell’ambito di una procedura concorsuale; essa appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario.
Inammissibilità del ricorso straordinario
Poiché il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a.; le questioni relative ai requisiti di stabilizzazione e al punteggio non possono essere esaminate nel merito.
Norme richiamate
art. 1, comma 432, legge n. 205/2017
La disposizione è richiamata quale base della procedura speciale di reclutamento a tempo determinato in forza della quale il ricorrente era stato assunto e che non richiedeva il possesso del titolo di laurea.
art. 3-ter d.l. n. 51/2023, convertito dalla legge n. 87/2023
È richiamato quale fondamento normativo della procedura di stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici.
d.P.C.M. 21 aprile 2021
Disciplina i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni del personale destinato alle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli IZS.
d.m. 24 aprile 2020
Stabilisce i criteri per l’attribuzione delle fasce economiche al personale assunto nel regime transitorio della riforma del personale della ricerca.
Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative al diritto all’assunzione e riserva al giudice amministrativo quelle concernenti le procedure concorsuali di assunzione.
È richiamato per evidenziare che, nelle controversie sul diritto all’assunzione, l’amministrazione opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
La disposizione impedisce la trattazione in sede straordinaria delle controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria.
Fa salvi gli effetti dell’eventuale translatio iudicii in caso di riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario.
Massime di principio
- Le controversie relative alla stabilizzazione di dipendenti già assunti a tempo determinato, quando l’amministrazione deve soltanto verificare requisiti legislativamente predeterminati senza svolgere una selezione concorsuale, riguardano diritti soggettivi e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa sulle controversie in materia di assunzione pubblica ricorre quando la controversia investe una vera procedura concorsuale e l’esercizio del potere pubblico di individuare i soggetti da ammettere alla stipulazione del contratto.
- L’avviso con cui l’amministrazione informa gli interessati della possibilità di presentare domanda di stabilizzazione non trasforma il percorso assunzionale in una procedura concorsuale, se l’amministrazione non esercita un potere selettivo ma verifica soltanto requisiti predeterminati dalla legge.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., restando salva l’eventuale translatio iudicii prevista dall’art. 11 c.p.a.
Stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un dipendente di un IRCCS pubblico contro l’avviso e gli atti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici, indetta dall’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli ai sensi dell’art. 3-ter del d.l. n. 51/2023, convertito dalla legge n. 87/2023.
Premesse e richiesta del ricorrente
Il ricorrente, assunto a tempo determinato in sede di prima applicazione mediante la procedura speciale prevista dall’art. 1, comma 432, della legge n. 205/2017, è stato escluso per il mancato possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso. Ha sostenuto che la procedura speciale di reclutamento originaria non richiedeva il titolo di laurea e che, pertanto, egli avrebbe posseduto i requisiti per la stabilizzazione.
Sono stati impugnati:
- l’avviso pubblico del 27 novembre 2023;
- la determinazione di indizione della procedura;
- la determinazione di esclusione e l’elenco dei candidati non ammessi;
- la comunicazione individuale di non ammissione;
- ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o connesso.
Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto all’ammissione e alla corretta attribuzione del punteggio per il servizio prestato.
Motivo di ricorso
Il gravame è stato fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 432, della legge n. 205/2017, del d.P.C.M. 21 aprile 2021 e del d.m. 24 aprile 2020, oltre che sull’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia.
L’IRCCS ha eccepito il difetto di giurisdizione e, in subordine, l’infondatezza del ricorso. Il Ministero della Salute, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, non ha accolto l’eccezione di inammissibilità e ha concluso per la fondatezza del gravame.
Questione preliminare: riparto di giurisdizione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisivo il difetto di giurisdizione amministrativa. La stabilizzazione oggetto della controversia non è stata qualificata come procedura concorsuale di assunzione, ma come percorso assunzionale riservato a dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali.
In tale percorso l’amministrazione, dopo avere scelto di procedere alla stabilizzazione nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli di spesa pubblica, deve verificare soltanto la presenza dei requisiti predeterminati dalla legge. Non esercita quindi un potere pubblico selettivo e non individua discrezionalmente il soggetto da ammettere alla stipulazione del contratto.
Applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001
Il parere richiama l’orientamento della Corte di cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 21 dicembre 2021, n. 40953. L’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 attribuisce al giudice ordinario le controversie concernenti il diritto all’assunzione e riserva al giudice amministrativo quelle relative alle procedure concorsuali di assunzione.
La distinzione riflette la natura sostanziale della posizione fatta valere:
- il diritto alla stipulazione del contratto di lavoro pubblico appartiene all’area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni assunte dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato;
- la controversia concorsuale riguarda invece l’esercizio del potere pubblico di individuare il soggetto ammesso alla stipulazione del contratto.
Decisione
Poiché la controversia riguarda il diritto del ricorrente alla stabilizzazione e non una procedura concorsuale caratterizzata dall’esercizio di potere amministrativo, essa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso straordinario è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., secondo cui tale rimedio è ammesso esclusivamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito la questione del titolo di studio, dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 432, della legge n. 205/2017 o della corretta attribuzione del punteggio.
Sono stati fatti salvi, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., gli effetti dell’eventuale translatio iudicii in caso di riproposizione della controversia davanti al giudice ordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 2 lug 2026Parere n. 1117/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 lug 2026Parere n. 1118/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 lug 2026Parere n. 1119/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 lug 2026Parere n. 1120/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 lug 2026Parere n. 1121/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 lug 2026Parere n. 1122/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →