Cassazione Penale, Sentenza n. 13744/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della condanna inflitta dal Tribunale di Milano (giudizio abbreviato) a mesi 2 di arresto per la contravvenzione al foglio di via obbligatorio ex art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Il foglio di via era stato notificato il 18/04/2018 e vietava al ricorrente il rientro ad Assago per la durata di un anno. Costi deduceva: illegittimità del provvedimento del Questore perché non avrebbe indicato a quale categoria di cui all'art. 1 d.lgs. 159/2011 appartenesse; il "bagarinaggio" sarebbe stato soltanto illecito amministrativo e non reato; la maggior parte dei procedimenti a suo carico si erano conclusi con proscioglimenti e le presunte violazioni non sarebbero state commesse ad Assago; infine deduceva omissione di motivazione in ordine alle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e alla rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e inammissibile: la misura del Questore non era fondata sul "bagarinaggio" ma sulle ripetute violazioni del provvedimento di DASPO e sul fatto che il ricorrente era stato sorpreso nei pressi della biglietteria del Mediolanum Forum ad Assago (23/03/2018 e 22/09/2018), pertanto la legittimità del foglio di via è stata confermata e la responsabilità penale è stata adeguatamente motivata. Il secondo e il terzo motivo sono invece accolti: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato in ordine alla concessione delle attenuanti generiche (età, risalenza dei precedenti, natura della condotta) né in ordine alla rideterminazione della pena. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Testo Unico in materia di misure di prevenzione)
art. 76, comma 3; art. 1; art. 2
La Corte ha interpretato che il foglio di via del Questore è legittimo quando si fonda su fatti che evidenziano la pericolosità sociale del soggetto (es. ripetute violazioni del DASPO) e che non è necessario che la misura sia motivata sulla base del solo illecito amministrativo (bagarinaggio): ciò che rileva è la sussistenza di fatti criminosi idonei a giustificare l'appartenenza a una categoria di cui all'art. 1 e la pericolosità sociale.
Le attenuanti generiche possono essere valutate dal giudice e devono essere motivate; la mancata o insufficiente motivazione in ordine alla loro concessione configura vizio quando la difesa abbia sollevato argomentazioni specifiche e rilevanti (es. età avanzata, antecedenti risalenti).
art. 606, comma 1, lett. e)
La mancanza di motivazione su questioni decisive sollevate dalla difesa integra un vizio di motivazione rilevabile in Cassazione e determina l'annullamento con rinvio limitatamente agli aspetti non adeguatamente motivati (qui, il trattamento sanzionatorio).
Massime di principio
- Il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento di prevenzione (es. foglio di via) sia rispetto agli elementi di fatto sia rispetto ai criteri che giustificano l'appartenenza del soggetto a una delle categorie previste dalla normativa: la motivazione del provvedimento è sindacabile in sede penale.
- La legittimità di un foglio di via può trovare fondamento non nell'illecito amministrativo indicato dal ricorrente, ma in reati o violazioni ripetute (es. reiterate violazioni del DASPO) che dimostrano pericolosità sociale.
- Se la difesa formula argomentazioni specifiche e rilevanti in ordine alle attenuanti generiche o alla determinazione della pena, il giudice è tenuto a fornire una motivazione completa e puntuale; l'omissione o insufficienza di tale motivazione è motivo di annullamento parziale con rinvio.
- La conferma della responsabilità penale in sede di legittimità non esclude la possibilità di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio quando il vizio riguardi soltanto la fase di determinazione della pena.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è importante circoscrivere i motivi: censure generiche che non confrontano puntualmente la motivazione impugnata possono essere dichiarate inammissibili.
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