Cassazione Civile, Ordinanza n. 17785/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini Irpef in tassazione separata, una plusvalenza qualificata come reddito diverso derivante dalla cessione, avvenuta nel 2001, di un terreno edificabile. L'Ufficio determinava la plusvalenza assumendo come valore finale quello definito ai fini dell'imposta di registro in sede di condono e confrontandolo con il costo storico di acquisto rivalutato. I contribuenti impugnavano l'atto e, dopo un primo ciclo di giudizio culminato in una cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio annullava integralmente l'avviso ritenendo che il criterio utilizzato dall'Ufficio fosse illegittimo perché fondato soltanto sul valore definito ai fini dell'imposta di registro. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla precedente sentenza di cassazione, poiché il giudice di rinvio aveva annullato l'avviso senza accertare se vi fosse comunque una plusvalenza tassabile in base all'effettivo corrispettivo; con il secondo deduceva violazione degli artt. 81 e 82 d.P.R. 917/1986, per non avere la CTR determinato la plusvalenza secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto già enunciato in sede di precedente cassazione. In particolare, avrebbe dovuto verificare l'eventuale esistenza di una plusvalenza tassabile in ragione dell'effettivo corrispettivo della vendita del terreno, e non limitarsi ad annullare in toto l'avviso per il solo fatto che l'Ufficio aveva utilizzato il valore definito in sede di imposta di registro. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
invocato come parametro del vizio processuale per mancato rispetto del principio di diritto nel giudizio di rinvio
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione
artt. 81 e 82 d.P.R. n. 917/1986
disciplinano la plusvalenza tassabile nella cessione a titolo oneroso del terreno secondo la normativa vigente ratione temporis
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
"Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi... si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende... l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore... definito ai fini dell'imposta di registro"
norma di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente, che esclude la presunzione di maggior corrispettivo fondata solo sul valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro
art. 1, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per qualificare la disposizione come norma di interpretazione autentica
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del dedotto vizio di violazione di legge relativo alla determinazione della plusvalenza
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può definire la controversia in modo incompatibile con esso, pena la violazione dell'art. 384 c.p.c.
- Quando la cassazione ha disposto il rinvio per verificare un punto specifico, il giudice di merito deve svolgere l'accertamento richiesto e non può limitarsi ad annullare integralmente l'atto o la decisione cassata senza esaminare il fatto decisivo indicato dalla Corte.
- In materia di plusvalenze immobiliari, il maggior corrispettivo non può essere presunto esclusivamente dal valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro; occorre verificare l'effettivo corrispettivo della cessione secondo la disciplina applicabile.
- La qualificazione di una norma come interpretazione autentica comporta, se espressamente prevista, l'applicazione retroattiva anche ai rapporti e ai giudizi pendenti, salvo limiti diversi non emergenti dal testo considerato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17773/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17774/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17775/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17776/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17777/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17778/2022 del 01/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →