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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05259/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Alcuni comproprietari di edifici contigui, siti in Barano d'Ischia, hanno agito contro i vicini sostenendo che il cortile antistante i fabbricati fosse necessario all'uso comune dei tre edifici, ai sensi dell'art. 1117 c.c., e che comunque fosse stata acquistata per usucapione una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul medesimo cortile. I convenuti avevano installato un paletto estraibile con lucchetto all'ingresso del cortile, parcheggiato un'auto e così impedito il transito. In primo grado le domande sono state respinte; in appello gli attori hanno censurato, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulle domande e l'erronea valutazione delle prove. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, violazione di varie norme sostanziali e processuali (tra cui artt. 1117 e 1061 c.c., 2697 e 2712 c.c., 192 e 244 c.p.c.), sostenendo che la Corte d'appello non avesse esaminato correttamente il primo motivo di gravame, e che avesse mal valutato le prove testimoniali e documentali nonché la presunzione di comunione del cortile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure di omesso esame dei fatti decisivi perché la decisione impugnata era una "doppia conforme"; ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze di violazione di legge nella parte in cui miravano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio. Quanto al preteso vizio di omessa pronuncia, lo ha escluso, rilevando che la Corte d'appello aveva comunque affrontato e respinto sia la domanda principale sia quella subordinata, indicando le ragioni del rigetto e soffermandosi sia sulla servitù di passaggio sia sulla presunzione di comunione. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    invocato per sostenere la presunzione di comunione del cortile; la Corte evidenzia però che la Corte d'appello ha escluso il collegamento del cortile con i beni degli attori, negando il presupposto della comunione.

  • art. 1061 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta usucapione della servitù di passaggio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi e tendeva a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non ravvisa violazioni di legge perché le doglianze miravano alla valutazione delle prove e non all'interpretazione della norma.

  • art. 2712 c.c.

    richiamato in relazione al valore probatorio di riproduzioni e documenti; la censura è stata giudicata inammissibile perché diretta a contestare l'apprezzamento del merito.

  • art. 192 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione dell'attendibilità dei testimoni appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo specifici vizi non dedotti correttamente.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il giudice d'appello aveva comunque esaminato e deciso le domande e i motivi di gravame.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato nelle censure istruttorie; la Corte non vi ravvisa un vero errore di diritto, trattandosi di critica alla ricostruzione fattuale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    applicato ratione temporis per escludere il vizio di omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    numeri 3, 4 e 5 del primo comma

    richiamato per articolare i motivi di ricorso; la Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione, dichiarando inammissibili o infondate le doglianze secondo la loro reale natura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di violazione di legge sussiste solo quando si deduce un'erronea interpretazione della norma astratta; non può essere veicolato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o la valutazione delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi, salvo le specifiche condizioni previste dalla disciplina applicabile.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito, anche sinteticamente, ha preso posizione sulla domanda o sul motivo di appello, fornendo una motivazione che consenta di comprendere le ragioni della decisione.
  • Le censure che si risolvono nella contestazione dell'attendibilità dei testimoni, della forza persuasiva dei documenti o della ricostruzione fattuale appartengono al giudizio di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del corretto vizio denunciabile.
  • Quando il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, le doglianze sono inammissibili perché non attaccano il fondamento effettivo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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