Cassazione Civile, Ordinanza n. 21325/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di cartelle di pagamento relative a IRPEF per gli anni 2001 e 2002. Il giudice di merito ha ritenuto legittima la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle e ha rigettato nel resto l'appello del contribuente, reputando regolare la notificazione e generica la censura sulla mancata produzione in originale degli atti prodotti in fotocopia. In Cassazione il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 360 c.p.c., sostenendo l'illegittimità della costituzione dell'agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro, poiché la procura sarebbe stata rilasciata da un dipendente privo di qualifica dirigenziale e dunque senza titolo abilitativo; 2) violazione del principio del ne bis in idem e del giudicato esterno, assumendo che le cartelle fossero già state oggetto di altra impugnazione definita con sentenza passata in giudicato; 3) prescrizione quinquennale del credito erariale, anche con riferimento a sanzioni e interessi. Nella memoria successiva il ricorrente ribadisce nullità, inesistenza e illegittimità dei documenti impugnati, assumendone la rilevabilità d'ufficio.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché la questione sulla validità della procura e del titolo del dipendente che l'avrebbe rilasciata non risultava trattata nella sentenza impugnata ed era quindi nuova; inoltre il ricorrente non ha assolto l'onere di autosufficienza, non trascrivendo il contenuto dell'atto in cui avrebbe dedotto la questione in primo grado. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza quanto al dedotto giudicato esterno, non essendo stata riprodotta la sentenza invocata né allegata la certificazione attestante il suo passaggio in giudicato; inoltre il giudicato richiamato non riguardava le cartelle oggetto del giudizio. Il terzo motivo sulla prescrizione è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché il ricorrente non indica la data di notifica delle cartelle e non consente di verificare il decorso del termine, mentre l'ente resistente allega atti interruttivi successivi. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione alla costituzione in giudizio dell'agente della riscossione; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo
indicato dal ricorrente come parametro del vizio dedotto, ma la censura è ritenuta inammissibile
richiamato con riferimento alla prova del giudicato esterno, che richiede idonea certificazione attestante la non impugnabilità della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
evocato indirettamente nei richiami al principio di autosufficienza e all'onere della prova del giudicato esterno e della prescrizione
Massime di principio
- La questione non esaminata dalla sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve allegare di averla dedotta nel giudizio di merito e indicare specificamente l'atto in cui ciò è avvenuto, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
- Nel giudizio di legittimità, chi eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di produrre integralmente la sentenza invocata e di corredarla della certificazione che ne attesti la definitività; non è sufficiente un richiamo sommario o per stralci.
- La deduzione della prescrizione richiede allegazioni specifiche e autosufficienti, in particolare la data di notificazione dell'atto impositivo e l'assenza o l'inefficacia di atti interruttivi, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che gli elementi fattuali e documentali decisivi siano riportati in modo completo nel ricorso, così da consentire il controllo della Corte senza ricorso ad accertamenti esterni.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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