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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15416/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di scarcerazione e di attenuazione del regime cautelare. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo: 1) che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non opererebbe dopo la pronuncia di condanna di primo grado; 2) che le esigenze cautelari si erano attenuate o venute meno per il tempo trascorso, i progressi trattamentali, la cessata appartenenza alla malavita e la buona condotta, nonché per la mancata proroga del 41-bis; 3) che la pena irrogata sarebbe assorbita nel cumulo ex artt. 78 e 80 c.p., rendendo inutile la custodia; 4) incompetenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento (G.i.p. vs G.u.p.).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: ha confermato che le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. operano anche dopo la condanna di primo grado e possono essere valutate alla luce degli elementi sopravvenuti (esito del giudizio di primo grado e modalità del fatto). Ha richiamato un precedente giudicato cautelare (sentenza 16/12/2022) che aveva già confermato la custodia per rischi di recidiva e fuga, con effetto preclusivo endoprocessuale sulle questioni già decise. Ha ritenuto irrilevante il richiamo al limite dei due terzi dell'art. 304, comma 6, c.p.p. (quello si riferisce alla comminatoria edittale astratta e non alla pena concreta residua) e non sufficientemente provati i calcoli di cumulo invocati ai fini dell'art. 78 c.p.; ha definito nominalistica la censura sulla qualificazione del giudice (art. 91 disp. att. c.p.p.). Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, con rinvio agli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le funzioni del Tribunale in sede cautelare; usata per inquadrare l'esercizio dei poteri del Tribunale nel rigetto dell'appello cautelare.

  • art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

    Previsione sul limite dei termini di custodia cautelare in relazione alla pena edittale. La Corte ha precisato che il riferimento ai due terzi riguarda la comminatoria astratta del reato e non la pena concreta residua, perciò l'argomento invocato dalla difesa era inconferente.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce presunzioni relative circa l'esistenza e l'intensità delle esigenze cautelari per taluni reati. La Corte ha affermato che tali presunzioni operano anche dopo la condanna di primo grado e che il loro superamento richiede elementi sopravvenuti e valutabili.

  • art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Introduce parametri valutativi integrativi (prognosi cautelare) applicabili dopo la condanna di primo grado; la Corte ha detto che questa disciplina non esclude l'applicazione delle presunzioni di cui al comma 3.

  • art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocato per il principio di proporzione tra entità della pena e misura cautelare: la pena prospettica rileva quanto a ragionevolezza della misura, ma non basta da sola a superare le presunzioni senza elementi concreti.

  • art. 273, comma 2, cod. proc. pen.

    Preclude l'applicazione di misure cautelari non destinate a sfociare in una pena eseguibile. La Corte lo ricorda nel contesto della rilevanza della pena effettivamente eseguibile.

  • art. 78 cod. pen.

    Regola il cumulo delle pene e i criteri moderatori; la Corte osserva che, per valutare l'effetto sulla misura cautelare, occorrono calcoli concreti e che i limiti dell'art. 78 si commisurano ai singoli cumuli parziali.

  • art. 80 cod. pen.

    Collega l'applicazione del cumulo e la determinazione della pena da eseguire; richiamato dal ricorrente ma la Corte rileva l'assenza di elementi concreti che dimostrino l'effettiva estinzione residua della pena.

  • art. 91 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme sulla titolarità del processo e la sostituzione del giudice: la Corte ha ritenuto nominalistica la contestazione sulla qualifica del giudice (G.i.p. vs G.u.p.) poiché il subentro è avvenuto nel rispetto delle previsioni.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata perché l'istanza ex art. 299 era stata presentata mentre il riesame era ancora pendente; da ciò la Corte trae la conclusione che non sussistevano elementi sopravvenuti non preclusi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso: comporta condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della sentenza; la Corte dispone che la cancelleria esegua gli obblighi previsti.

  • art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    Riferimento al regime detentivo differenziato. Il ricorrente aveva invocato la mancata proroga del 41-bis; la Corte ha ritenuto l'argomento non risolutivo rispetto alle esigenze cautelari complessive, salvo che non emerga elemento nuovo e concreto.

Massime di principio

  • La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera anche dopo una condanna in primo grado: per superarla è necessario produrre elementi sopravvenuti concreti e valutabili.
  • Decisioni cautelari già pronunciate e divenute definitive (anche in sede di riesame) hanno efficacia preclusiva endoprocessuale: le stesse questioni non possono essere riproposte senza fatti nuovi non preclusi.
  • Il richiamo al limite dei due terzi dell'art. 304, comma 6, c.p.p. va inteso rispetto alla comminatoria edittale astratta del reato e non alla pena concreta residua; per la proporzionalità della misura vige l'art. 275, comma 2.
  • Le deduzioni sul cumulo delle pene (art. 78 e 80 c.p.) richiedono calcoli e prove concrete e tempestive: mera prospettazione teorica non è idonea a determinare la scarcerazione.
  • Contestazioni formali circa la qualifica nominale del giudice (G.u.p. vs G.i.p.) possono essere considerate 'nominalistiche' se il subentro è conforme alle norme sulla titolarità del processo e non incide sulla sostanza del provvedimento.
  • L'assenza di elementi sopravvenuti e non preclusi alla valutazione del giudice è motivo sufficiente per confermare una misura cautelare già ritenuta adeguata; la difesa deve proporre fatti nuovi significativi e provati.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare, oltre alle spese, la condanna alla Cassa delle Ammende qualora l'impugnazione presenti profili di colpa o irregolarità.

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