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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33113/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta da una coniuge del debitore esecutato contro l'espropriazione immobiliare di un bene pignorato in procedure esecutive riunite. L'opponente sosteneva di avere acquistato per usucapione il bene staggito, deducendo che il termine prescrizionale utile all'usucapione fosse maturato nonostante il vincolo coniugale e che il proprio possesso fosse esclusivo e autonomo, svolto quale esercente attività di laboratorio sartoriale. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione sia ritenendo applicabile anche alla prescrizione acquisitiva la sospensione tra coniugi ex art. 2941 n. 1 c.c., sia escludendo in concreto la prova di un possesso utile ad usucapire. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) omessa interpretazione evolutiva dell'art. 2941 n. 1 c.c., con conseguente erronea negazione della sospensione della prescrizione in caso di usucapione; 2) motivazione inidonea o apparente sulla sussistenza del possesso esclusivo e sull'interversione del possesso; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame dell'autonomia del possesso, nonostante l'autoqualificazione come conduttrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando da un lato la carenza di specifica allegazione del percorso fattuale e argomentativo già sottoposto al giudice di merito, dall'altro la correttezza della ratio decidendi della Corte territoriale: l'art. 2941 n. 1 c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c. anche per l'usucapione, è volto a preservare l'armonia coniugale e impedisce che, finché perdura il vincolo matrimoniale e salvo la separazione personale, inizi a decorrere il termine utile per la prescrizione acquisitiva a favore di un coniuge contro l'altro, indipendentemente dal regime patrimoniale. Tale ragione assorbiva le ulteriori censure sul possesso esclusivo e sull'art. 112 c.p.c. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione e, non essendosi costituiti gli intimati, ha escluso la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dando però atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    norma posta a base dell'opposizione di terzo all'esecuzione proposta dalla coniuge del debitore esecutato.

  • art. 2941 n. 1 c.c.

    la sospensione della prescrizione tra coniugi opera per preservare l'armonia familiare e impedisce che inizi a decorrere il termine anche ai fini dell'usucapione, fino alla cessazione del vincolo coniugale o alla separazione personale.

  • art. 1165 c.c.

    il rinvio alla disciplina della prescrizione rende applicabile alla prescrizione acquisitiva anche la causa di sospensione prevista per i rapporti tra coniugi.

  • art. 112 c.p.c.

    la ricorrente lo ha invocato per omesso esame di un profilo del possesso; la censura è stata assorbita dal rigetto del primo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La causa di sospensione della prescrizione prevista tra coniugi dall'art. 2941 n. 1 c.c. si applica anche alla prescrizione acquisitiva, per effetto del rinvio dell'art. 1165 c.c., poiché la ratio della norma è evitare che il rapporto coniugale venga alterato da iniziative prescrizionali o possessive confliggenti.
  • Finché perdura il vincolo coniugale, e salvo la separazione personale quale momento di emersione della crisi, il termine utile per usucapire non inizia a decorrere a favore di un coniuge contro l'altro, a prescindere dal regime patrimoniale adottato.
  • Quando una ratio decidendi autonoma e sufficiente regge da sola la decisione, le ulteriori censure dirette contro rationes concorrenti restano assorbite.
  • Nel ricorso per cassazione è necessaria una specifica e completa allegazione dei fatti e degli snodi argomentativi già sottoposti al giudice di merito; censure formulate in modo generico o non autosufficiente possono essere dichiarate inammissibili in parte.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutivePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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