Cassazione Civile, Ordinanza n. 26392/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda nasce da un'insinuazione tardiva al passivo proposta da un fallimento nei confronti di altro fallimento e dei soci illimitatamente responsabili, per un credito risarcitorio ascritto ad amministratori della società poi fallita, in relazione a fatti che avrebbero dato luogo anche a responsabilità penale per bancarotta. Il tribunale aveva ammesso il credito; la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal solo socio/fallito, ritenendolo privo di autonoma legittimazione ad impugnare rispetto al curatore del proprio fallimento. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 43 e 101 l.fall. e dell'art. 116 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la sua posizione avrebbe dovuto qualificarsi come intervento litisconsortile o adesivo autonomo, non dipendente, perché egli intendeva tutelare un proprio diritto/ interesse personale a contestare i fatti rilevanti anche in chiave penale; con un secondo motivo deduceva violazione degli artt. 112, 101 l.fall. e 116 c.p.c., assumendo che il giudice di primo grado non avesse valutato la tardività della domanda di insinuazione del fallimento creditore, proposta a distanza di circa quattro anni dall'esecutività dello stato passivo del suo fallimento. Nel corso del giudizio di legittimità uno dei ricorrenti ha rinunciato al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio nei propri confronti.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del ricorrente che aveva rinunciato al ricorso, con compensazione delle spese tra le parti in relazione a tale posizione. Quanto all'altro ricorrente, ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo perché il fallito, nella procedura concorsuale, può partecipare al processo solo nei limiti dell'intervento di cui all'art. 43, secondo comma, l.fall., o al più come interventore adesivo dipendente, senza autonoma legittimazione a impugnare in assenza di esercizio del potere da parte del curatore; ha inoltre affermato che il fallito non è legittimato a impugnare i provvedimenti adottati nella formazione dello stato passivo, avendo tali provvedimenti efficacia meramente endoconcorsuale. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché diretto a censurare la sentenza di primo grado e non quella di appello, che si era limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello senza esaminare il merito della tardività dell'insinuazione. Il ricorrente soccombente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la disciplina dell'insinuazione tardiva al passivo; il motivo che lo invocava è stato respinto/inammissibile perché non attinente alla sentenza impugnata in cassazione o alla legittimazione del fallito.
Richiamato nel fatto come base della domanda di insinuazione tardiva al passivo per il credito risarcitorio.
Indicato quale fondamento della pretesa risarcitoria azionata in sede concorsuale.
Indicato quale fondamento della pretesa risarcitoria azionata in sede concorsuale.
Il fallito può svolgere attività processuale solo nei limiti dell'intervento consentito dalla norma, ossia per questioni che possono incidere su un'imputazione di bancarotta o, comunque, nei limiti dell'intervento adesivo dipendente; non gli spetta un autonomo potere di impugnazione.
Invocato nei motivi di ricorso insieme a vizi di motivazione, ma senza accoglimento.
Richiamato dal ricorrente per lamentare difetto di motivazione, ma senza esito favorevole.
Invocato nel secondo motivo, respinto perché non pertinente alla decisione di appello impugnata.
Utilizzato per dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti del ricorrente rinunciante, con compensazione delle spese.
Richiamato per la rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, che ha comportato l'estinzione del giudizio nei suoi confronti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento concorsuale il fallito non dispone di un generale potere di impugnazione dei provvedimenti relativi allo stato passivo: la sua partecipazione processuale è circoscritta ai limiti dell'intervento consentito dalla legge fallimentare e, in difetto di impugnazione del curatore, non può sostituirsi a quest'ultimo.
- L'intervento del fallito nel giudizio concorsuale, quando ammesso, non equivale di regola a una legittimazione autonoma e piena all'impugnazione; al più può assumere natura adesiva dipendente, con conseguente assenza di un autonomo potere di gravame.
- In cassazione è inammissibile il motivo che censura la sentenza di primo grado quando la decisione impugnata è quella d'appello, specie se la corte territoriale si è arrestata a una declaratoria di inammissibilità senza affrontare il merito della questione dedotta.
- I provvedimenti resi nella formazione dello stato passivo hanno efficacia endoconcorsuale e, per ciò stesso, non attribuiscono al fallito una legittimazione ad impugnarli in via autonoma.
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio nei confronti del rinunciante, con regolazione delle spese secondo le regole processuali applicabili.
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