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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37751/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente riportati mentre percorreva in bicicletta una strada pubblica, sostenendo di essere stato urtato da un'autovettura che si era poi allontanata. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non provata la dinamica del sinistro. In cassazione il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale non aveva valutato unitariamente diversi elementi istruttori: la dichiarazione del testimone che aveva avuto l'impressione che la caduta fosse stata causata dall'urto dell'auto, il fatto che quel testimone si fosse fermato e avesse constatato la caduta, la compatibilità tra lesioni e dinamica accertata in perizia, le dichiarazioni rese subito dopo il fatto ai carabinieri, le annotazioni sanitarie e l'assenza di danni alla bicicletta, che non escludeva la ricostruzione prospettata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di una "doppia conforme", poiché il ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, né aveva dimostrato che fossero tra loro diverse. Quanto al resto, ha osservato che la corte territoriale aveva correttamente valorizzato il fatto che il testimone aveva riferito solo una mera "impressione" sulla dinamica del sinistro, e che le ulteriori deduzioni del ricorrente miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della violazione denunciata in cassazione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo e il tentativo di rivalutazione delle prove.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame di fatto decisivo è dichiarata inammissibile perché proposta in presenza di doppia conforme senza l'indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citando la proposta del relatore ai sensi di tale norma, la Corte decide in camera di consiglio sulla manifesta inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la decisione impugnata sia conforme, nella sostanza fattuale, a quella di primo grado, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes decidendi in fatto delle due sentenze di merito.
  • La censura che sollecita una nuova valutazione del compendio probatorio è inammissibile in sede di legittimità, poiché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti e nella ponderazione delle prove.
  • La prova del nesso causale e della dinamica del sinistro non può essere fondata su mere impressioni soggettive del teste o su elementi solo indiziari se il giudice di merito li ritiene insufficienti; in cassazione non è possibile trasformare la doglianza in una rivalutazione del merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che lamenti un vizio motivazionale deve confrontarsi con entrambe le decisioni di merito e dimostrare che esse si fondano su distinte ragioni di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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