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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5428/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura generale ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Trapani, con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., aveva inflitto la pena a Gerardi per lesioni personali gravi (art. 590-bis c.p.) cagionate conducendo in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b, c.d.s.) omettendo tuttavia di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., deduce la violazione della normativa del codice della strada per l'omessa applicazione della sanzione amministrativa obbligatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti prospettati. Ha ritenuto ammissibile il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento per omissione di sanzioni/accessori non negoziabili, richiamando le Sezioni Unite (n. 21368 e n. 21369 del 26/09/2019). Nel merito, pur richiamando che la guida in stato di ebbrezza è circostanza aggravante e che non opera concorso con la contravvenzione di cui all'art. 186 c.d.s., la Corte ha stabilito che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità della disciplina precedente e della sentenza della Corte Cost. n. 88/2019, nelle ipotesi di lesioni stradali aggravate è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 222 c.d.s. (revoca o sospensione della patente). Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Trani perché si pronunci nuovamente sul punto, tenendo anche conto della riduzione di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, c.d.s. in caso di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regime del patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è sindacabile per la mancata applicazione di statuizioni previste dalla legge e non negoziabili dalle parti.

  • art. 590-bis cod. pen.

    Tipo di reato (lesioni personali stradali gravi/gravissime); la guida in stato di ebbrezza può costituire circostanza aggravante rilevante per la qualificazione del titolo di reato.

  • art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 (cod. strada)

    Norma sulla guida in stato di ebbrezza. La Corte osserva che, quando la condotta di guida in stato di ebbrezza integra un'aggravante per delitti stradali, non può concorrere con la contravvenzione; ciò incide sull'applicabilità diretta delle misure previste per la contravvenzione stessa.

  • art. 222 cod. strada

    Prevede le sanzioni amministrative accessorie (revoca o sospensione della patente). La Corte afferma la sua applicabilità nelle ipotesi di lesioni stradali aggravate alla luce della Corte Cost. n. 88/2019, anche quando la sospensione non derivi direttamente dall'art. 186 nella sua formulazione contravvenzionale.

  • art. 222, comma 2-bis, cod. strada

    Stabilisce la diminuzione di un terzo della sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte ha disposto che tale diminuzione è applicabile al momento del nuovo giudizio sul punto.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione; consentita la censura per violazione di norme di diritto nella sentenza impugnata, applicata dal ricorrente per denunciare l'omessa applicazione della sanzione amministrativa.

  • Sezioni Unite, n. 21368 e n. 21369 del 26/09/2019 (Savin e Melzani)

    Principio che rende ammissibile il ricorso in Cassazione contro sentenze di patteggiamento quando queste omettono di applicare misure obbligatorie di legge o sanzioni amministrative non negoziabili dalle parti; fondamento per il sindacato di legittimità anche su sentenze concordate.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 88 del 2019

    Dichiarazione di incostituzionalità che ha inciso sulla disciplina delle sanzioni amministrative accessorie nelle fattispecie di omicidio/lesioni stradali, consentendo l'applicazione delle misure di revoca o sospensione della patente anche in certi casi di reato più grave invece di una automatica revoca.

  • Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De Luca

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte che chiarisce l'applicabilità delle sanzioni accessorie e i criteri per la loro determinazione nei casi di lesioni/omicidio stradale in relazione al patteggiamento.

Massime di principio

  • Le sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) possono essere impugnate in Cassazione quando omettono l'applicazione di misure obbligatorie o sanzioni amministrative previste dalla legge e non negoziabili dalle parti.
  • Quando la condotta di guida in stato di ebbrezza integra un'aggravante per omicidio o lesioni stradali, non opera il concorso con la contravvenzione ex art. 186 c.d.s.; tuttavia resta dovuta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 c.d.s. (revoca o sospensione) ove la normativa e la giurisprudenza lo richiedano.
  • In presenza di patteggiamento, se è dovuta una sanzione amministrativa accessoria il giudice deve applicarla; in caso di omissione la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quel profilo e rinviare per il nuovo giudizio.
  • Se la sanzione amministrativa accessoria è applicabile in un caso di patteggiamento, può operare la riduzione di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, c.d.s. per le ipotesi di applicazione della pena su richiesta.
  • Nel rinviare il giudizio, il giudice dovrà valutare se applicare la sospensione o la revoca della patente in conformità alla fattispecie concreta (commi di art. 590-bis rilevanti) e alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019.

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